Danni da “blackout”: più difficile il risarcimento.

D’ora in poi sarà più difficile ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad interruzione della somministrazione di servizi di pubblica utilità.

Queste le conseguenze della recentissima Ordinanza 21765/2008 che la Cassazione ha depositata il 27 agosto 2008.

Questi i fatti così come illustrati nel provvedimento.

Un giorno, e precisamente il 28/9/2003, in quel di Chiaravalle Centrale (CZ) si verificò un’interruzione nella fornitura di energia elettrica.

Alcuni soggetti, ritenendosi danneggiati, agirono contro l’ENEL Distribuzione S.p.A. e contro il Gestore dei Servizi Pubblici Elettrici S.p.A. chiedendo

•-         al Gestore il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale

•-         all’ENEL, ed in via subordinata, il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La causa, iniziata davanti al Giudice di Pace, fu appellata in Tribunale e finì poi in Cassazione. Quest’ultima ha appunto appena deciso ed i punti essenziali della decisione sono i seguenti:

 – La trasmissione (nella specie, dell’energia elettrica) è il servizio di trasporto e di trasformazione nella rete interconnessa ad alta tensione

– Il dispacciamento è l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione  dell’energia elettrica nonché quella diretta al coordinamento degli impianti di distribuzione, della rete di distribuzione e degli impianti ausiliari

 – Trasmissione e dispacciamento sono servizi pubblici essenziali a prescindere dalla natura dell’ente gestore.

– L’art. 33 Dlt. 80/98 afferma che “Le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi oppure relativi a provvedimenti adottati dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla l. 241/90, (con esclusione di quelli concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi) sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo“.

– Nel caso in esame gli utenti avevano chiesto il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale invocando l’art. 2043 c.c. domandando (appunto) che venissero risarciti i danni subiti a causa dell’abbassamento di tensione,  quindi la causa non doveva essere proposta davanti al Giudice di Pace, ma davanti al TAR.

– Quindi Le Sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale devono esser annullate ed il processo deve prseguire davanti al Giudice Amministrativo che è l’unico ad avere giurisdizione (e quindi a poter emettere Sentenze) in materia.

La Cassazione non si è pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale perché nessuno ha formulato alla stessa Cassazione un quesito su tale domanda.

Quattro rapide (e ovviamente contestabili) riflessioni dello scrivente.

•1)      Anche se la Cassazione non si è pronunciata sul punto, ritengo che anche in caso di risarcimento danni da responsabilità contrattuale debba essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo; l’art. 33 DLT 80/98 infatti non distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

•2)      Il principio vale molto probabilmente per tutti i pubblici servizi indipendentemente dalla natura del gestore: elettricità, gas, acqua etc. (forse telefono).

•3)      La giurisdizione del Giudice ordinario sussiste quando si tratta di controversie relative a canoni, corrispettivi, tariffe, indennità etc., oppure quando non c’è un provvedimento del Gestore, ma un semplice comportamento.

•4)       Un ricorso ordinario davanti al TAR costa, di solo contributo unificato, 500 euro. Ecco perché (come scritto all’inizio) il risarcimento dei danni sarà, d’ora poi, senza dubbio più difficoltoso.  

Il semaforo era verde: l’ho visto io ; contravvenzioni e prova per testi

La Cassazione, con la recentissima Sentenza 21816/08 depositata il 29/8/08, afferma ancora una volta un principio ben noto:

quanto i pubblici ufficiali (ed equiparati) affermano fa piena prova fino a querela di falso (che è un procedimento particolare il quale serve a dimostrare che il pubblico ufficiale ha mentito). Ciò però vale solo per quanto attiene ai fatti accaduti alla presenza del pubblico ufficiale oppure da lui compiuti, oppure, ancora, per quanto attiene alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti. Non vale, invece, nè per quanto attiene alle valutazioni, nè per quanto attiene (semplificando) ai fatti che il pubblico ufficiale non ha potuto constatare di persona.

Questo principio astratto, dedotto da norme di legge ed affermato anche in altre pronunce, è stato applicato, con conseguenze ineccepibili, ma anche interessanti, in un caso in cui il vigile affermava che un automobilista era passato col rosso e l’automobilista lo negava.

L’automobilista chiedeva di poter dimostrare, tramite testi, che il semaforo era verde, ma il Giudice di Pace non ha ritenuto di ammettere la prova per testi che il conducente chiedeva di poter assumere.

La Cassazione ha annullato la Sentenza del Giudice di Pace per difetto di istruttoria.

La  prova per testi andava quindi ammessa.

E’ ovvio che, perchè ci si possa avvalere di tale principio, è necessario

a) che il pubblico ufficiale non abbia direttamente assistito al fatto (se no occorre proporre querela di falso)

b) che ci sia un teste che vi ha assistito

c) che non ci siano altri mezzi di prova (foto, telecamere, etc.) che rendano superflua o smentiscano la prova per testi.

E’ anche ovvio che tale principio vale sempre, sia quando si tratta di contestare una multa, come nel caso in esame, sia quando si tratta, per esempio, di ricostruire la dinamica di un incidente.

Prossimamente: Il TAR di Milano si pronuncia sull’ECOPASS

A seguito di ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento delle delibere comunali che, in via sperimentale, hanno introdotto a Milano il contestatissimo “Ecopass”, il TAR ha emesso la Sentenza n° 1859 del 27 maggio 2008.

Va doverosamente premesso che i motivi della decisione, seppure giù commentati sulle riviste specialistiche,non sono ancora ufficialmente disponibili sul sito del TAR Lombardia.

Chi accedesse a tale sito vi troverebbe per ora solo lo “svolgimento del processo” ed il “fatto”, tra l’altro, ancora in bozza.

Pertanto, nel dare la notizia, è necessario usare in sommo grado la più prudente cautela e riservarsi ogni più ampio aggiornamento e/o (anche) rettifica.

Si può peraltro già anticipare che – come risulta dal testo per ora pubblicato – il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso.

In attesa dei motivi della decisione non resta quindi che ripromettersi e promettere ai cortesi lettori un puntale aggiornamento.  

Si muove – ancora – la giurisdizione sul fermo amministrativo

 La materia sulla giurisdizione in punto di fermo amministrativo non pare conoscere requie.

Come si sa il legislatore era intervenuto con la Visco – Bersani (l. 296/2006) affermando che, tanto in tema di ipoteca quanto in tema di fermo doveva essere affermata la giurisdizione tributaria.

Sembrava, in questo modo, che la questione del riparto di giurisdizione fosse in qualche maniera definita.

E invece no.

Con l’ordinanza 5/6/2008 n° 14831 il supremo collegio pare tornare all’impostazione precedente alla Visco Bersani ed affermare che, in caso di impugnazione di fermo amministrativo od ipoteca

  • se si tratta di fermo amministrativo – od ipoteca – disposti per entrate tributarie sussiste la giurisdizione tributaria
  • se si tratta di fermo amministrativo – od ipoteca – disposti per altre entrate è competente il giudice che sarebbe competente per il merito (nel caso in esame si trattava di crediti INPS e quindi la Cassazione ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario del Lavoro).

La ragione addotta dalla Cassazione deriva da una lettura “costituzionalmente orientata” delle disposizioni legislative in materia (in specie degli artt. 2 e 19 DTL 546/92) e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

E’ necessaria un po’ di storia.

Il fermo e l’ipoteca (e questo è l’unico punto sicuro ormai da tempo) sono “mezzi preordinati all’esecuzione forzata” esattoriale, che servono a bloccare i beni del debitore in vista del successivo pignoramento (es. Cass. SSUU 2053 e 14701/06).

I concessionari della riscossione riscuotono, però, non solo tributi, ma anche altre entrate. L’ordinanza in commento muove da un caso di riscossione di contributi INPS, ma basti pensare alla riscossione delle sanzioni amministrative (es. multe) che la Cassazione espressamente cita.

Dopo ondivaghi orientamenti (e dopo che le SSUU sembravano aver adottato un indirizzo uniforme) la Visco Bersani:

•-         ha affermato che fermo ed ipoteca sono atti impugnabili autonomamente

•-         ha affermato che andavano impugnati innanzi al Giudice Tributario.

Quindi, a prescindere dalla natura dell’entrata riscossa (contributo inps, tributo, multa, canone acqua etc.) il fatto che la stessa fosse riscossa mediante ruolo e che quindi si potessero disporre fermo ed ipoteca, valeva a radicare la Giurisdizione Tributaria.

A questo punto si deve necessariamente aprire un inciso: il legislatore sta ultimamente allargando la Giurisdizione Tributaria a materie che, prima, erano da essa escluse.

Quindi, aveva attribuito alla Giurisdizione Tributaria le controversie in materia di COSAP (l. 248/2005) e di sanzioni irrogate da uffici finanziari (sia che si trattasse di sanzioni tributarie, sia che si trattasse di sanzioni non tributarie).

Orbene: la Corte Costituzionale con le Sentenze 64 e 130 del 2008 ha affermato che tale “allargamento” della Giurisdizione Tributaria è illegittimo per violazione dell’art. 102 della Costituzione.

Ciò in quanto “la giurisdizione del Giudice Tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto“. Niente rapporto tributario, niente giurisdizione tributaria. Diversamente, saremmo di fronte ad un giudice speciale.

Applicando tale principio (niente rapporto tributario, niente giurisdizione tributaria) al caso in esame (fermo / ipoteca) ne deriva quanto sopra già anticipato: bisogna verificare la natura del rapporto sostanziale per cautelare l’esecuzione del quale fu disposto il fermo o l’ipoteca ed affermare la giurisdizione del Giudice Tributario solo se fermo od ipoteca furono disposti per riscuotere tributi. Se non lo sono, bisogna vedere caso per caso.

E del resto, afferma (più o meno) la Suprema Corte, quello tributario è processo a contraddittorio più ridotto rispetto a quello ordinario (es: non è ammessa la prova per testi), quindi, là dove non si tratta di tributi è meglio concedere al cittadino una tutela più ampia.

Il dictum si segnala anche per l’analisi dei risvolti pratici

Che cosa succede se un fermo viene impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale anche se non riguarda tributi? In tal caso il Giudice “declinerà la propria giurisdizione rimettendo la causa davanti al giudice competente“.  Affermazione logicamente ineccepibile che trascura forse, sul piano pratico, i profili connessi agli oneri ed agli onori legati alla translatio iudicii.

E come regolarsi in caso di cartelle (io le chiamo “plurioffensive”) con cui si riscuotono più entrate? (es. con un un’unica cartella si riscuotono multe, contributi INPS, tributi ,etc.). Il Giudice adito dovrà separare i giudizi e disporre la translatio per quelli rispetto ai quali è privo di giurisdizione. Decisione ineccepibile sul piano logico che, sul piano pratico, trascura almeno due inconvenienti: il lavoro spesso certosino cui l’interprete sarà costretto per individuare la giurisdizione e (ancora) tempi e costi della riassunzione.

Volendo scendere ancor più “terra terra” si potrebbe considerare che, spesso, le cartelle (e quindi fermi ed ipoteche) sono disposti per importi trascurabili (poche centinaia di euro). Ebbene, per simili importi quanti giudizi si dovranno sostenere?

E ancora: che cosa si dovrà scrivere sugli atti che comunicano l’iscrizione del fermo/ ipoteca? Impugna per questo credito davanti ad X, per quest’altro davanti ad Y ? che cosa accadrà in caso di mancata od erronea od incompleta indicazione? Ci si troverà di fronte ad un vizio di forma tale da inficiare l’atto?

Operativamente, sarà forse bene ricorrere davanti al Giudice che sull’atto impugnato (iscrizione di fermo od ipoteca) viene indicato competente. Se lo sarà, tale rimarrà. Se non lo sarà, in tutto o in parte, ci sarà la traslatio iudicii. E, forse, si potrà pure dedurre un vizio di forma dell’atto impugnato.

Certo, ci sarà da tenere d’occhio la giurisprudenza.

Il condominio in frantumi e l’opinione (personalissima) dello scrivente.

Spronato dai commenti, e anche dal fatto che, forse, qualche utente del diritto frequenta questo sito, oserei esporre il mio personalissimo parere sulla Sentenza delle SSUU che afferma la natura parziaria delle obbligazioni del condominio.

E’ tesi, anzi, ancor meno: riflessione affatto personale;  il principio della Cassazione a Sezioni Unite è quello espresso nella Sentenza di cui sopra.

Quanto segue è idea mia, forse totalmente, forse parzialmente sbagliata  (non oso dire: forse giusta), sicuramente aperta a contributi e revisioni – anche radicali.

Si è visto che la Cassazione a SSU parte dal concetto di divisibilità dell’obbligazione pecuniaria del condominio verso il fornitore per dedurre la parziarietà di tale obbligazione.

Volendo essere più realisti del re, osserverei innanzi tutto che posso pulire il 2° piano e non il primo, che posso rifare mezzo tetto – oppure una sola palazzina etc.. Quindi a volte anche l’obbligazione del fornitore è divisibile (tant’è che spesso viene pagata a Stato Avanzamento Lavori), ma non è tanto questo il punto.

Il punto è che mi pare che il codice (1292 c.c.) dica: l’obbligazione è solidale quando può essere adempiuta in un certo modo etc. etc. Non dice cioè: l’obbligazione solidale è X e, se è solidale (quindi uguale ad X), allora deve essere adempiuta così.

L’obbligazione viene definita solidale in funzione delle peculiari modalità del suo adempimento. Non in funzione di sue caratterische intrinseche (chiamiamole pure consustanziali od ontologiche, se ci piace).

La cassazione dice invece: l’obbligazione dei condomini verso il fornitore (ma non viceversa) è divisibile. Anzi, è comodamente divisibile. Quindi non è solidale. Ma il codice non dice mica che le obbligazioni solidali debbano essere necessariamente indivisibili. Anzi, di indivisibilità non parla proprio.

Dice solo che la prestazione deve essere una; letteralmente, “la medesima”. Ma ciò non vuol dire “divisbile”.

Anzi – e maggior ragione – se si guarda l’art. 1314 c.c. si legge “se più sono i debitori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale…” allora l’adempimento è parziario. Segno (secondo me) che ci possono essere obbligazioni divisibili solidali e obbligazioni divisibili parziarie.
Ma divisibilità non vuol dire affatto automaticamente parziarietà.
Prova ne sia che il successivo art. 1317 c.c. afferma “le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali”.
Se fosse come dicono le SSUU, la norma sarebbe scritta al contrario e cioè “le obbligazioni solidali sono regolate dalle norme sulle obbligazioni indivisibili”. Ma così non è.
Il principio del 1317 cioè non funziona anche all’inverso. Almeno a mio parere.

Quello che le SSUU sottendono – o sottintendono, ma neanche troppo – è, invero, e sempre a mio giudizio, che in realtà il condominio non è un soggetto di diritto unitario. Prova ne sia che criticano la sua qualificazione in termini di “ente di gestione”.
Se il condominio cessa di essere ente unitario allora esistono solo i condomini – che, logicamente, non possono essere che tenuti pro quota.
Di qui le conseguenze di cui alla citata Sentenza.

A prescindere da questo, è vero e sacrosanto che il legislatore non dice espressamente che le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi sono solidali. Ma non dice nemmeno il contrario.

Una riflessione sui profili fiscali m’induce ad un’altra considerazione: sappiamo che il condominio è sostituto d’imposta e soggetto a taluni tributi.

Orbene: se io condominio non verso la ritenuta d’acconto del 4% o non adempio ai mei obblighi fiscali in generale, allora il fisco – seguendo il ragionamento della Cassazione – dovrebbe prenderesela pure lui pro quota con singoli condomini insolventi (e mi vien fatto di pensare alla tarsu, alle sanzioni comminate perchè Tizio Caio o Sempronio non separano la spazzatura etc. etc.)

Non mi pare logico che per il fisco il condominio sia un soggetto unitario, mentre per il sig. Giovanni che ha un impresa edile, no.

Quindi se il comune, per entrate sue non tributarie, pignora l’appartamento del sig. Mario perchè il condominio a cui il Sig. Mario appartiene non paga un’imposta, il sig. Mario potrà proporre opposizione all’esecuzione, con la certezza di vincerla (soprattutto in Cassazione …).

Per quanto riguarda le entrate tributarie, per le quali l’opposizione all’esecuzione non è ammessa, il sig. Mario potrà chiedere i danni ad Equitalia perchè gli ha pignorato la casa per un debito non suo e generato da un’insolvenza di cui non ha alcuna colpa.

Al di là della battuta (è fin troppo facile criticare i rivolti pratici della Sentenza in commento) mi pare che il legislatore consideri sotto più aspetti il condominio come centro unitario d’imputazione di rapporti giuridici (visto che non si vuole chiamarlo ente di gestione).

E i giudici sono soggetti solo alla legge. Non alla cassazione. Neppure alle SSUU.

Visto che, tutto sommato, mi pare sostenibile che il condominio sia centro unitario di rapporti giuridici (ma poi magari m sbaglio, resto in attesa di pareri contrarii) resta da verficare se l’equivalenza  divisibilità = parziarietà sia così pacifica, logica, insormontabile.

Secondo me, no. Ma non so che ne pensate voi…  

L’incontro del 9 aprile al Ministero della Salute – II^ parte – Gli interventi dei partecipanti e le risposte del Dottor Filippo PALUMBO

Proseguiamo nell’analitico resoconto dell’incontro del 9 aprile al Ministero illustrando i vari interventi.
Terminata l’esposizione del Dottor PALUMBO è stato lasciato spazio agli interventi dei soggetti che erano stati invitati alla riunione. Continua a leggere

Ancora sul bollo auto

Faccio riferimento all’articolo del 13/4/07 per comunicare che è disponibile la Sentenza  citata nel medesimo articolo.

In quanto precedente utile la stessa Sentenza può essere usata in un ricorso avverso un avviso di pagamento di bollo auto.   Ovviamente sono necessarie alcune precisazioni.

In primo luogo va chiarito che una Commisione Tributaria Provinciale (o anche una sezione diversa della stessa commissione) può non condividere la decisione della 25° Sezione della CTP di Mlano. Non vige, cioè, nel nostro ordinamento, l’obbligo di conformarsi alle decisioni di un precedente Giudice. Di solito accade, ma non è detto che debba accadere. Ogni causa fa storia a sè.

In secondo luogo il principio  vale per gli avvisi di accertamento uguali (o simili) a quello impugnato dal ricorrente. Avvisi redatti su moduli diversi possono giustificare decisioni differenti.

In terzo luogo va precisato che, nell’avviso impugnato ed annullato, si faceva riferimento ad una tabella B che si diceva essere allegata, ma che non c’era.

Infine, e da ultimo, va precisato che, anche se il ricorso è ineccepibile, il ricorrente deve comnque rispettare le regole procedurali per proporlo. Il ricorso deve essere proposto entro un certo termine, deve essere notificato entro quel termine e poi dev’essere depositato entro 30 giorni dalla notifica presso la segreteria della CTP insieme ai documenti richiamati.

Le modalità di proposizione del ricorso sono indicate negli artt.   19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 546/92 .

 Il mancato rispetto di tali norme (così come anche l’errata compilazione del modello) può comportare l’inammissibilità e quindi il rigetto del ricorso.

La difesa in proprio è consentita per gli avvisi che comportano un accertamento inferiore ad € 2.582,28., così come è possibile affidarsi ad un professionista.  Per gli avvisi superiori a tale importo è obbligatoria l’assistenza tecnica.

Leggi, cliccando sul link, il modello di Bozza di Ricorso .

Bozza Ricorso 

Ancora sulla deducibilità delle spese sanitarie

(Fonte: ANSA) – ROMA, 13 GIU – Una multa di 2 euro a ricetta nel caso di mancata o errata trasmissione alla Ragioneria dello Stato da parte degli operatori. La sanzione che riguarda farmacie, ambulatori e laboratori e’ valida per ora solo per Abruzzo e Umbria e sara’ estesa a tutte le regioni italiane dove,in forza della Finanziaria 2006,e’ stato avviato il progetto della Tessera Sanitaria. L’obiettivo e’ di monitorare la spesa sanitaria controllando le ricette e l’appropriatezza delle prescrizioni.

Come si vede, il legislatore sta preoccupandosi di dare effettività alle norme di cui alla precedente New. Quando si acquista un farmaco, appare quindi opportuno premunirsi, a decorrere dal 1° luglio, di adeguato documento fiscale.

Deducibilità spese per l’acquisto di farmaci: novità introdotte dalla finanziaria 2006

La finanziaria contiene delle novità relative alla deducibilità delle spese mediche.

Questo il testo della legge (l 296/2006): Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario»;
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario
». Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

Che cosa vuol dire?

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Chi acquista su E- Bay merce contraffatta è penalmente perseguibile?

Una interessante sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione distaccata di Gallarate, chiarisce che, nell’ipotesi in cui chi acquisti merce contraffatta sia un privato cittadino che non esercita il commercio, qualora la quantità della merce sia esigua (tale cioè da far escludere qualsiasi scopo di lucro) ed il venditore ne abbia garantito qualità ed originalità, deve senz’altro riconoscersi la perfetta buona fede, con conseguente assoluzione del’imputato “perchè il fatto non costituisce reato”. Continua a leggere