Dopo lunga ed interminabile attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/07/2012 il decreto ministeriale che definisce i moduli transattivi in applicazione dell’articolo 5 del decreto n. 132/2009.
Il tempo, come al solito, è il mio più grande nemico, tuttavia proverò umilmente – e spero con un linguaggio comprensibile e non “da Azzeccagarbugli” – a svolgere qualche breve riflessione, che vorrete naturalmente prendere non “per oro colato”, ma come mia personale opinione.
Cosa accadrà adesso?
Se, almeno per una volta, il Ministero della Salute rispettasse i tempi che esso stesso aveva dichiarato di voler seguire, ai sensi dell’art.6 del decreto n.132/2009 dovrebbe provvedere – per il tramite della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero – alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre al parere dell’Avvocatura Generale dello stato.
Ciò dovrebbe accadere entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto-moduli e cioè entro l’11 settembre p.v., ma considerata la non-perentorietà del termine ed il concomitante periodo feriale, è assai probabile che si andrà ben oltre tale data.
Successivamente è verosimile che il Ministero comunichi ai legali la propria intenzione di transare o non transare con il singolo danneggiato.
Il problema è che, da una prima lettura del decreto-moduli pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale (e allegato in formato .pdf in calce al presente articolo) non è dato comprendere con certezza, neppure agli “operatori del diritto” “chi è dentro e chi è fuori” dalla transazione.
Ovviamente, la scarsa comprensione non dipende da chi legge, ma da chi, ancora una volta, ha perso l’occasione di esprimersi in modo chiaro e semplice nei confronti dei cittadini.
Premesso che il Ministero, del tutto illegittimamente (in quanto dopo aver potuto conoscere il contenuto delle domande di accesso alla procedura transattiva), pare aver introdotto causa di esclusione dalla procedura transattiva prima non contemplate (la prescrizione non era un presupposto, ma qualcosa di cui si sarebbe tenuto conto ai fini della stipula), non si comprende ad esempio se i requisiti di cui all’art.5 comma 1 lettere a, b e c, inerenti alla tempestività della proposizione dell’azione risarcitoria, debbano sussistere cumulativamente o sia invece sufficiente il verificarsi di anche una soltanto delle condizioni per escludere dall’iter transattivo.
Quali le conseguenze di tale scarsa chiarezza?
Occorrerà prudenzialmente valutare, caso per caso, l’opportunità di un’eventuale impugnativa del decreto nelle parti in cui, con riferimento alla specifica posizione soggettiva, lo stesso precluda – o possa precludere se interpretato in un certo modo – l’accesso alla conclusiva fase di stipula degli atti transattivi con riserva, a seconda dei casi, di abbandonare l’impugnativa in caso di accesso alla transazione ovvero di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione.
Così ad esempio i trasfusi occasionali ante 24 luglio 1978 dovrebbero certamente contestare l’art.5 comma 2 del decreto-moduli (la giurisprudenza di cassazione è certamente dalla loro parte).
Chi ha fatto causa al Ministero della Salute più di cinque anni dopo la data di presentazione della domanda d’indennizzo (art.5 comma 1 lett. a)), ma ancora non ha ottenuto sentenza, potrebbe doversi del fatto che l’art.5 comma 1 lettera a) non disciplini espressamente i casi di mancata-incompleta-irrituale eccezione di prescrizione da parte del Ministero e/o non contempli espressamente la possibilità di tener conto dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione inoltrati al Ministero e/o ad enti coobbligati con lo stesso in solido in ragione della corresponsabilità per le trasfusioni infette.
Ma ovviamente quanto illustrato non è per nulla esaustivo e rappresentativo di tutte le criticità evidenziate dal decreto.
Oltretutto, nonostante le raccomandazioni del Consiglio di Stato, sembra essere venuta meno l’equiparazione tra soggetti affetti da drepanocitosi e soggetti affetti da talassemia e ancora non è stata recepita nel decreto-moduli la possibilità di transare all’80 o 90 per cento delle somme indicate in sentenza per i soggetti che abbiano riportato giudizi favorevoli con importi superiori a quelli massimi indicati nel decreto 132 del 2009 e tali argomenti potrebbero (legittimamente) essere fonte di ulteriore contenzioso.
Per non parlare della situazione economica descritta nel modulo isee che, nel corso di questi anni, potrebbe essere migliorata o peggiorata…
Si potrebbe opinare che il Ministero non è affatto obbligato a transare con tutti.
Vero, ma come già in più occasioni segnalato da TAR e Consiglio di Stato, nello svolgimento della procedura transattiva, connotata da indubbi profili pubblicistici e regolata dai principi sul procedimento amministrativo, deve certamente comportarsi con correttezza ed imparzialità e quindi, esemplificativamente, se preannunzia di volersi ispirare ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza, lo deve fare in toto (sia sul piano del diritto sostanziale, sia sul piano del diritto processuale) e non limitatamente ai soli profili a sè più favorevoli…
Ma allora come procedere?
Nei limiti del possibile e ferma restando l’autonomia decisionale di ogni singolo avvocato sarebbe certamente auspicabile un sia pur minimo coordinamento nelle eventuali azioni da intraprendere o, almeno, uno scambio di idee e di spunti, sempre proficuo ed istruttivo.
Per quanto riguarda i clienti dello studio, a breve (e comunque verosimilmente entro i primi giorni di agosto, non appena completato il necessario “censimento” delle singole posizioni) gli stessi riceveranno, attraverso il mezzo di comunicazione (posta o mail) in precedenza prescelto, una nota informativa con la quale verrà sommariamente illustrata la propria situazione soggettiva rispetto alla transazione e verranno proposte le eventuali iniziative più opportune a tutela del loro interesse alla stipula degli atti transattivi.
Nella speranza di aver offerto un – sia pur modesto e superficiale – utile contributo alla migliore comprensione delle varie problematiche “sul tappeto”, saluto tutti caramente augurando un buon fine settimana
Avv. Simone LAZZARINI