Il leading case in materia di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione

Il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.5130/2000

L’esecuzione della sentenza di primo grado con cui fu fatta forse per la prima volta applicazione delle previsioni di cui all’art.10 della legge 205/2000, quantificando in tempi estremamente rapidi l’entità del risarcimento del danno procurato da una Pubblica Amministrazione per la rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla stipula di un contratto ad evidenza pubblica.

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.2923/2001, interlocutoria
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.451/2002

Il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, con cui, in integrale accoglimento delle nostre argomentazioni, fu confermata la responsabilità precontrattuale di un Comune che aveva tenuto aperte con un soggetto privato trattative che sicuramente non avrebbero potuto avere esito in quanto il contratto era già stato stipulato con altro soggetto.

Consiglio di Stato, Sez. V^, Sentenza 12 settembre 2001, n. 4776

Presentazione del volume “La tutela del danno da emotrasfusioni in giurisprudenza”

Questa mattina l’Avvocato Simone LAZZARINI è con piacere intervenuto a Firenze, presso la Sala Gonfalone della Regione Toscana, alla presentazione – riservata agli operatori ed alla stampa – del volume “La tutela del danno da emotrasfusioni in giurisprudenza”, redatto a cura dal Difensore Civico della Regione Toscana.
L’Avv. LAZZARINI coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Morales ed il Signor Caponi per la calorosa accoglienza riservata, complimentandosi per l’impegno profuso nella realizzazione dell’importante iniziativa.
L’incontro è stata una delle prime occasioni di confronto qualificato tra operatori del settore sulle possibili ricadute delle recenti pronunzie della Cassazione sui giudizi promossi o ancora da promuovere, nonchè sulle (auspicabilmente) stipulande transazioni.

Le “altre” sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sulla questione del risarcimento del danno da somministrazione di sangue o emoderivati infetti

Su gentile concessione dell’editore, che ringraziamo per la grande sensibilità dimostrataci, pubblichiamo qui di seguito le altre sentenze emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, reperite nella Banca dati “Cassazione civile” del Sistema “Leggi d’Italia Professionale” – Gruppo Wolters Kluwer.
Buona lettura.

Avv. Simone LAZZARINI

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 578/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.579/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 580/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 582/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 583/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 584/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 585/08

La cartella esattoriale deve, a pena di nullità, indicare il nominativo del responsabile del procedimento

Vista la risonanza della questione, del resto pienamente giustificata dalla portata della decisione, si ritiene opportuno illustrare il contenuto della nota ordinanza n° 377 della Corte Costituzionale – anno 2007 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/11/2007.

Con tale ordinanza, la Corte Costituzionale dichiara che il concessionario della riscossione (è obbligatorio parlare al singolare, esistendo ora Equitalia S.p.A.) ha “l’obbligo di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento” allo scopo di “assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni contro il responsabile) e la garanzia del diritto di difesa”.

La Sentenza viene spesso propalata ai quattro venti, ne viene evidenziata la portata innovativa e, potenzialmente, “distruttiva”. Il corollario che spesso viene dedotto dalla sopra trascritta proposizione è il seguente: “le cartelle esattoriali senza indicazione del nominativo del responsabile del procedimento sono nulle”.

In realtà, quest’ultima è una semplice deduzione, possibile, ma non automatica. La Corte Costituzionale non ha affatto detto “Le cartelle esattoriali senza indicazione del nominativo del responsabile del procedimento sono nulle” per il semplice motivo che la Corte non emette Sentenze od Ordinanze di questo tipo.

Chiedendo un po’ di pazienza a chi già conosce la materia, giova rammentare (semplificando) che la Corte Costituzionale giudica sulla conformità alla Costituzione della legge e degli atti aventi forza di legge.

La norma sottoposta al vaglio della Corte è  l’art. 7 l. 212/2000 (cioè il famoso – o forse non abbastanza famoso – “Statuto del contribuente”). Tale norma prevede che i concessionari della riscossione (cioè Equitalia) devono indicare tassativamente, tra l’altro, il nome del responsabile del procedimento.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha chiesto alla Corte Costituzionale se tale obbligo è conforme alla Costituzione, perchè, secondo la Commissione Tributaria, tale obbligo sarebbe “fine a se stesso” e quello posto in essere dai concessionari della riscossione non è un vero e proprio procedimento. Quindi, secondo la Commissione Tributaria, la norma in questione sarebbe incostituzionale nella parte in cui impone ad Equitalia di indicare il nominativo del responsabile.

La Corte Costituzionale ha risposto negativamente al quesito: l’art. 7 l 212/2000 è conforme alla Costituzione anche nella parte in cui impone “tassativamente” tale obbligo al concessionario. Ha anche soggiunto (ed è il caso di sottolinearlo) che il principio non è affatto nuovo e si rinviene anche nella l. 241/1990. Esso principio deriva dall’art. 97 Cost. e ne costituisce attuazione. L’obbligo di indicare il nome del responsabile del procedimento vale, dunque, sia per l’amministrazione finanziaria sia per i concessionari della riscossione.

 E basta. La Corte Costituzionale non ha detto (non è suo compito) che cosa succede se quest’obbligo viene violato e, quindi, non ha detto nemmeno che le cartelle senza indicazione del nominativo (ecc. ecc.) sono nulle.

Questa affermazione – che (è chiaro) – ha una sua logicità e legittimità – non c’è.

Sarà compito dei giudici ordinari sentenziare che cosa accade se i concessionari non indicano il nominativo del responsabile.

Pertanto, prima di lanciarsi a testa bassa contro il concessionario della riscossione, sarà opportuno

a) ricordarsi che le cartelle esattoriali vanno impugnate nei termini davanti al giudice competente : se non si impugna o se l’impugnazione è tardiva non si potrà far valere nessun vizio

b) motivare la ragione per la quale l’omissione del nominativo (e quindi la cartella va conservata tutta, busta compresa) causa la nullità della cartella stessa.

Insomma: un principio importante (o importantissimo) che dovrà essere usato con criterio.

Avv. Roberto Rossi

PS: la Sentenza è disponibile direttamente sul sito della Corte Costituzionale senza che vi sia necessità di linl, password etc.

PS2: vale la pena di notare che già qualche Giudice di Pace (nel 2005) aveva, per così dire “precorso i tempi” affermando, anche se con qualche diversità, lo stesso principio ora sostenuto dal Giudice delle leggi.

Alcuni spunti di riflessione sulla sentenza n.581/08 della Corte di Cassazione: resta irrisolto il nodo dell’exordium praescriptionis

Abbiamo dato una prima lettura alla tanto attesa sentenza delle Sezioni Unite e dobbiamo dire che, con riserva di completare l’analisi al termine della lettura delle altre sentenze, quanto stabilito dali giudici di legittimità sul teme della decorrenza della prescrizione (una delle questioni di maggiore interesse) non ci convince del tutto.
Dunque, i principi che vengono in considerazione sono quelli della “conoscibilità del danno” e della “rapportabilità causale“, da valutarsi secondo il duplice parametro della ordinaria diligenza e del livello di conoscenze scientifiche dell’epoca, con la conseguenza che “la prescrizione“, si legge a pagina 13, “inizia a decorrere dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Muovendo da queste premesse la Cassazione perviene tuttavia ad una conclusione che non ci sembra di poter condividere.
Afferma infatti il Collegio che, “tenuto conto che l’indennizzo è dovuto soltanto in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche“. Continua a leggere

Le Sezioni Unite enunciano importanti principi in materia di responsabilità della struttura ospedaliera

Questa la sintesi della sentenza n.577/08 che compare sul sito della Cassazione:
In una controversia in cui il danno da emotrasfusione veniva inquadrato come ipotesi di responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, le Sezioni unite hanno dettato i seguenti principi di diritto:
a)in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia, o l’insorgenza di un’affezione, e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante;
b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento
“.

Ecco la sentenza per esteso:
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 577/08

La Corte di Cassazione ha emesso non una, ma dieci sentenze (!); ecco la prima

Dalla consultazione del sito della Corte di Cassazione apprendiamo che le Sezioni unite della Corte sono intervenute non con una soltanto, bensì addirittura con dieci sentenze ( dalla 576 alla 585 del 2008) definendo, quali questioni di massima di particolare importanza, numerose controversie relative al risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto.
Riproponendoci di pubblicare e, brevemente, commentare tutte queste importanti decisioni, cominciamo proponendo il testo della sentenza n.581/2008 che, stando ai primi commenti, avrebbe significativamente approfondito la questione del dies a quo per il compito della prescrizione e la verifica della data a partire dalla quale sarebbero configurabili responsabilità a carico del Ministero della Salute.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 581/08

Pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite

Ormai è ufficiale.
La sentenza tanto attesa è stata pubblicata.
Sembrerebbe che i giudici di legittimità abbiano, per così dire, dato “un colpo al cerchio ed uno alla botte”, riconoscendo la responsabilità del Ministero anche per epoche anteriori alla scoperta del virus C (e dunque “smentendo” la precedente Cassazione del 2005), ma contemporaneamente stabilendo che – fatta salva l’ipotesi di azione promossa dagli eredi dei soggetti deceduti, per i quali opererebbe il termine prescrizionale decennale – la prescrizione sarebbe di cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo.
Questo, almeno, secondo quanto mi è stato personalmente comunicato nel pomeriggio dai colleghi che hanno discusso all’udienza del 20 novembre u.s.
Sul sito dell’Ansa si legge peraltro che:
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito – con sentenze depositate oggi e rese note ai soli difensori degli emotrasfusi contagiati dal sangue infetto – che “nelle ipotesi di infezioni da Hbv, Hcv e Hiv a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite in strutture pubbliche e private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o omicidio colposi”. “La prescrizione per l’azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla ‘tracciabilità’ del sangue – spiega il comunicato della Cassazione, firmato dal Primo presidente Vincenzo Carbone – decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, nè da quello in cui sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita”. In questo modo gli ‘ermellini’ hanno dunque allungato i tempi entro i quali chi è stato contagiato può iniziare la causa contro il Ministero della Salute. Proprio su questo punto la stessa Suprema Corte, con decisioni delle singole sezioni civili, aveva espresso orientamenti contrastanti. “L’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato – prosegue la nota di Carbone – ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla ‘tracciabilità’ (principio della vicinanza della prova)”. “Per il nesso di causalità – si conclude – sono adottate le norme fissate dal codice penale lette alla luce della peculiarità del criterio di imputazione della responsabilità civile. La responsabilità ministeriale per i casi di infezione da Hcv e Hiv (scoperti negli anni ’80) decorre dalla scoperta del virus dell’epa e B (anni ’70)
Appena avremo notizie più precise sarà nostra cura informarVi.

Finalmente le transazioni per tutti i danneggiati dal sangue infetto….. forse

Dopo lunga “gestazione”, finalmente il legislatore ha messo mano all’annosa questione del risarcimento del danno subito dai soggetti irreversibilmente danneggiati da trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati infetti.
Infatti, l’art. 2, commi 361-362 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, Supplemento Ordinario n. 285 (c.d. Legge Finanziaria 2008) ha testualmente stabilito quanto segue:
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
”. Continua a leggere