La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. 41/25/07) ha affermato che gli avvisi di accertamento per i bolli auto dovuti alla Regione Lombardia sono “privi di valida e specifica motivazione” e, poichè non chiariscono se la contestazione (e la relativa sanzione) si riferisce al tardivo e/o all’omesso versamento, devono essere annullati.
Resta ovviamente fermo l’obbligo di impugnarli nei termini di legge avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, altrimenti si decade dalla possibilità di far valere la predetta censura.
Vale la pena di segnalare che, nel caso specifico, la CommissioneTributaria Provinciale di Milano ha condannato la Regione al pagamento delle spese di giudizio.