Class action amministrativa per sbloccare le transazioni sul risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto: il Ministero pubblica la notizia sul sito

In tardivo adempimento di quanto previsto dalla normativa (art. 3 c.2 D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198) il Ministero della Salute ha dato notizia sul proprio sito dell’iniziativa in epigrafe indicata.
Ecco il testo del comunicato:
29 luglio 2011 – Ricorso ex dlgs n. 198/2009 – Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del dlgs. n. 198/2009, si dà notizia che è stato notificato al Ministero un ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’Associazione Talassemici e Drepanocitici Lombardi Onlus, dall’Associazione Giovanile Thalassemici della Provincia di Lecce, dall’Unione Salentina Thalassemici e dall’Associazione per la lotta alla Talassemia finalizzato all’adozione degli atti prodromici alla definizione delle transazioni previste dalla legge 222/07 e dalla legge 244/07.
Ecco comunque il link diretto alla pagina web del Ministero.
http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=88
Buona serata a tutti

Avv. Simone Lazzarini

Danno biologico. I criteri ambrosiani sono – quasi – legge.

 Nei casi in cui non è la legge a stabilire quanto liquidare ad un soggetto che ha subito un danno alla persona ci si deve affidare, si sa, al prudente apprezzamento del Giudice.

Tuttavia, onde evitare eccessive disparità tra Giudice e Giudice, con questa Sentenza, in un’ottica di certezza del diritto, la Cassazione ha affermato che lo stesso Giudice deve fare ricorso ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che sono i più diffusi.

Ne consegue che se in giudizio in corso una parte ha chiesto di applicare tali criteri, esposti in tabelle, e il Giudice ne ha adottato degli altri, allora la Sentenza che così decide la causa è impugnabile per violazione di legge.

Questo l’estratto della Sentenza.

Sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011

La Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E’ intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. “Equità”, ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall’affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle “Tabelle” di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale. Da ciò consegue che, d’ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso. La sentenza si segnala altresì per essersi la Corte preoccupata di indicare alcune direttive – per così dire – di “diritto intertemporale”, precisando che le decisioni di merito già depositate, e non passate in giudicato, le quali non abbiano liquidato il danno biologico in base alle tabelle del Tribunale di Milano, non saranno per ciò solo ricorribili per cassazione (per violazione di legge), se sia mancata in appello una specifica censura in tal senso, e se la parte interessata non abbia prodotto agli atti nel giudizio di appello copia delle suddette tabelle.

Depositato al TAR Lazio il ricorso per sbloccare la procedura transattiva: ora attendiamo di conoscere la data dell’udienza, ma il Ministero è già inadempiente

Come in precedenza comunicato, d’accordo con due colleghi e nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati abbiamo notificato al Ministero della Salute ed al Ministero delle Finanze il ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (la c.d. “class action amministrativa”)
Il ricorso con la prova dell’avvenuta notifica è stato depositato al TAR Lazio lo scorso 15 luglio.
Del ricorso notificato il Ministero avrebbe dovuto dare immediatamente notizia sul proprio sito istituzionale (art.1 comma 2 del decreto), ma ad oggi ciò non risulta ancora avvenuto, con ulteriore grave profilo d’inadempienza da parte dell’amministrazione.
Attendiamo ora di conoscere la data dell’udienza di discussione, prima della quale le associazioni rappresentative dei malati che vi avranno interesse potranno intervenire nel processo.
Ribadisco che, se il Tar dovesse accogliere la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Inutile dire che, con i colleghi, confidiamo che l’iniziativa assunta possa finalmente sbloccare l’iter transattivo (senza attendere la decisione del Tar), essendosi anche nel frattempo apparentemente (e purtroppo) arenata la strada del c.d. “superindennizzo” alla quale si riferiva la bozza di decreto-legge presentata in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 maggio.
A presto con aggiornamenti sul punto

Avv. Simone LAZZARINI