Faccio riferimento all’articolo del 13/4/07 per comunicare che è disponibile la Sentenza citata nel medesimo articolo.
In quanto precedente utile la stessa Sentenza può essere usata in un ricorso avverso un avviso di pagamento di bollo auto. Ovviamente sono necessarie alcune precisazioni.
In primo luogo va chiarito che una Commisione Tributaria Provinciale (o anche una sezione diversa della stessa commissione) può non condividere la decisione della 25° Sezione della CTP di Mlano. Non vige, cioè, nel nostro ordinamento, l’obbligo di conformarsi alle decisioni di un precedente Giudice. Di solito accade, ma non è detto che debba accadere. Ogni causa fa storia a sè.
In secondo luogo il principio vale per gli avvisi di accertamento uguali (o simili) a quello impugnato dal ricorrente. Avvisi redatti su moduli diversi possono giustificare decisioni differenti.
In terzo luogo va precisato che, nell’avviso impugnato ed annullato, si faceva riferimento ad una tabella B che si diceva essere allegata, ma che non c’era.
Infine, e da ultimo, va precisato che, anche se il ricorso è ineccepibile, il ricorrente deve comnque rispettare le regole procedurali per proporlo. Il ricorso deve essere proposto entro un certo termine, deve essere notificato entro quel termine e poi dev’essere depositato entro 30 giorni dalla notifica presso la segreteria della CTP insieme ai documenti richiamati.
Le modalità di proposizione del ricorso sono indicate negli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 546/92 .
Il mancato rispetto di tali norme (così come anche l’errata compilazione del modello) può comportare l’inammissibilità e quindi il rigetto del ricorso.
La difesa in proprio è consentita per gli avvisi che comportano un accertamento inferiore ad € 2.582,28., così come è possibile affidarsi ad un professionista. Per gli avvisi superiori a tale importo è obbligatoria l’assistenza tecnica.
Leggi, cliccando sul link, il modello di Bozza di Ricorso .