La Cassazione interviene ancora, si spera in modo defintivo, sul problema del c.d. “fermo amministrativo” (le c.d. “ganasce fiscali”).
Spesso la malcapitata vittima non sapeva a chi rivolgersi per ottenere l’annullamento del provvedimento : chi diceva che bisognava ricorre al Giudice Ordinario, chi a quello amministrativo, chi a quello tributario. nell’incertezza, pagava.
Ora (Sentenza 875/2007) la Cassazione stabilsce, confermando un precedente orientamento, che competente è il Giudice Ordinario e che il rimedio è dato dalla opposizione all’esecuzione oppure agli atti esecutivi.
Due rimedi processuali che conferiscono al cittadino una maggiore tutela consentendogli, a certe condizioni di fatto e di diritto, un provvedimento cautelare anticipato che evita (o quanto meno riduce gli incomodi) dei lunghi tempi della giustizia ordinaria.
Si spera quindi di poter così porre un argine al ricorso indiscriminato (e verrebbe da dire speculativo) a questo strumento da parte del Fisco.
Ovviamente quanto sopra vale per i fermi disposti prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 223/2006 del 4/7/2006.