Un’interessante orientamento del Tribunale di Milano in punto di morosità condominiali

Va innanzi tutto precisato che quello che segue è un caso limite.

Si tratta di un condominio, nell’hinterland milanese, talmente degradato da avere maturato, nel corso degli anni, una morosità, nei confronti dei fornitori, di circa centomila euro. Ovviamente, la morosità era determinata dal fatto che alcuni condomini non pagavano le spese condominiali. Tale situazione si era protratta negli anni fino a raggiungere l’importo sopra detto (centomila euro, appunto) così che il condominio rischiava di essere privato del riscaldamento, dell’acqua potabile e di altri servizi essenziali.

  Con ricorso al Tribunale, l’Amministratore del condominio, sul presupposto che:

a) lo stato dello stabile era  quello sopra descritto, cioè disperato

b) i condomini morosi erano  ben individuati e, pur essendo iniziate nei loro confronti delle procedure esecutive, le stesse avrebbero avuto una durata tale che, nel frattempo, gli enti erogatori avrebbero interrotto il rifornimento di gasolio e la somministrazione di acqua. Gli altri condomini, solventi, non potevano “fare cassa” per gl’insolventi.

c) il Regolamento condominiale lo permetteva

ha chiesto ed ottenuto di staccare i condomini morosi dal riscaldamento, dall’acqua etc.

Ovviamente, la struttura delle tubature condominiali permetteva un’operazione simile.

Forte di questo provvedimento, l’amministratore ha cominiciato a tagliare tubi, sigillare contatori etc.

A questo punto,  uno degli occupanti dello stabile (e dico, appunto, occupanti, perchè non si trattava del proprietario apparente), moroso, ha chiesto con un (secondo) ricorso di urgenza al Tribunale di ordinare al condominio di riallacciare le utenze interrotte. Ciò sul presupposto di essere stato privato di un bene primario.

Costituitosi in giudizio il condominio, il Giudice del ricorso d’urgenza, rilevato che sussistevano i tre presupposti  sopra illustrati alle lettere a) b) e c)   e rilevato che il primo provvedimento (cioè quello che autorizzava il distacco delle utenze) non era stato fatto oggetto di adeguata impugnazione nè dal proprietario nè dall’occupante, ha respinto il ricorso, condannando altresì l’occupante al pagamento delle spese di giudizio.

Seppure nella eccezionalità della fattispecie (non tutti i condomìni, per fortuna, hanno una morosità di centomila euro!), il caso è da segnalare perchè fa prevalere l’interesse dei condòmini sull’interesse (finora considerato spesso intangibile) del singolo a non vedersi privato di servizi (acqua, riscaldamento) obbiettivamente essenziali.