Cari Amici,
mi sembra giusto informare in tempo reale sull’andamento della ormai annosa procedura transattiva per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle trasfusioni di sangue infetto.
Il presente articolo è “aperto”, nel senso che il contenuto continuerà a cambiare e ad essere aggiornato giorno per giorno, non appena vi saranno notizie meritevoli di essere comunicate.
Dunque ad oggi 24 aprile, a partire dal 6 dicembre 2012, lo studio ha ricevuto notifica di 69 preavvisi di rigetto.
A 53 preavvisi è stato tempestivamente replicato, mentre per le restanti 16 comunicazioni siamo ancora entro il termine di 20 giorni (comunque non perentorio) entro il quale controdedurre.
Siamo comunque ben lontani dal completamento della procedura, considerato che per oltre il 70% delle posizioni in carico allo studio non è ancora pervenuta alcuna comunicazione.
Stiamo “catalogando” i motivi di rigetto sinora ricevuti per poi offrire una panoramica anche sotto tale particolare profilo.
Certamente uno dei dati a mio giudizio più significativi è che l’Amministrazione – diversamente da quanto pareva essere accaduto nel 2003 – non sembra voler tener conto delle modifiche in fatto ed in diritto intervenute dopo l’inizio delle cause e dopo la presentazione delle domande di accesso alla transazione, con ciò ad esempio inducendo molti degli eredi di soggetti deceduti nel corso della procedura transattiva a procedere giudizialmente con la richiesta di risarcimento dei danni iure proprio anzichè attendere un (a questo punto) improbabile epilogo favorevole della procedura.
Si tratta di un comportamento poco logico, che contrasta con la ratio stessa di qualsiasi transazione.
Ad ogni buon conto, in tutte le controdeduzioni già inoltrate è stata preannunziata, insieme con l’impugnazione dell’eventuale esclusione definitiva, anche ogni e più opportuna contestuale azione in sede civile, penale, amministrativa e contabile a carico tanto del MINISTERO DELLA SALUTE quanto dei singoli funzionari a vario titolo coinvolti nell’iter e ciò tanto in sede nazionale quanto in sede sovranazionale in ragione dell’eccessiva durata della procedura transattiva, dei costi correlati alla procedura medesima, dei connessi ulteriori costi sopportati per tenere in vita il contenzioso e della palese violazione della tutela dell’affidamento riposto nella positiva conclusione della procedura medesima, compiuta dapprima attraverso i periodici tavoli tecnici e, successivamente, anche attraverso l’emanazione di atti palesemente contra legem come il DM 4 maggio 2012,
Buona giornata a tutti
Avv. Simone LAZZARINI