Nella mattinata di venerdì 13 giugno u.s. abbiamo avuto l’opportunità di un breve, ma significativo incontro presso il Ministero della Salute con la Dr.ssa Giselda Scalera, Dirigente del Dipartimento Qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema – Ufficio VIII dell’ex Ministero della Salute.
Oggetto del colloquio – molto cordiale, grazie alla disponibilità dimostrataci dalla Dirigente – è stato l’esame delle due questioni che, in questo momento, stanno maggiormente a cuore dei danneggiati rappresentati dallo studio legale LRS e, più in generale, di tutti gli abituali frequentatori di questo sito web e cioè il risarcimento del danno biologico da un lato e la rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (che è poi, notoriamente, la parte più “corposa” dell’assegno bimestrale).
Sotto il primo profilo abbiamo chiesto alla Dottoressa che fine abbia fatto il primo decreto ministeriale che il Dottor Palumbo aveva preannunziato sarebbe stato pubblicato indicativamente entro la fine di maggio.
La Dr.ssa Scalera ci ha assicurato che la famosa scheda che andrà poi completata per via informatica dagli avvocati che assistono i vari danneggiati e che servirà a perfezionare la fase c.d. “ricognitiva” è ormai praticamente pronta.
Si attende ora che venga pubblicato il relativo decreto ministeriale (il primo dei due preannunziati).
Ciò potrebbe avvenire a luglio o settembre, a seconda della maggiore o minore velocità con la quale saranno completati i vari passaggi burocratici.
Decisivi in questo senso saranno i prossimi giorni.
Mistero assoluto, invece, almeno per il momento, sulla questione della rilevanza o meno della prescrizione e sulla possibilità o meno di accedere alle transazioni anche se il contenzioso sia stato promosso successivamente alla pubblicazione della legge finanziaria sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda invece la questione della rivalutazione Istat la Dr.ssa Scalera ha precisato che è stata emanata una direttiva – che dovrebbe essere stata ratificata in questi giorni dalla Corte dei Conti – in forza della quale il Ministero della Salute, pur in presenza di sentenze che riconoscano il diritto al pagamento delle sole differenze già maturate, si impegna a pagare la rivalutazione Istat anche per i ratei maturandi, così definitivamente sanando il contenzioso.
Attenzione però. Questo non significa che il Ministero, almeno per ora, riconosca già in via amministrativa, il diritto alla rivalutazione Istat a chi ancora non si sia attivato per richiederla.
Sempre la Dr.ssa Scalera ci ha informato che é allo studio qualcosa di simile – come del resto aveva preannunziato il Dott. PALUMBO lo scorso 9 aprile – ma la strada è ancora lunga, sicchè nell’obiettiva assoluta incertezza su tempi e modalità del riconoscimento (saranno eventualmente corrisposte anche le differenze maturate o soltanto quelle maturande?) non val la pena – almeno ad opinione di chi scrive – attendere che “piova la manna dal cielo” ed è opportuno attivarsi giudizialmente o, almeno, interrompere la prescrizione, onde evitare che, successivamente, possa essere troppo tardi per pretendere le differenze maturate.
A presto con altri aggiornamenti
Archivio mensile:giugno 2008
Il condominio in frantumi e l’opinione (personalissima) dello scrivente.
Spronato dai commenti, e anche dal fatto che, forse, qualche utente del diritto frequenta questo sito, oserei esporre il mio personalissimo parere sulla Sentenza delle SSUU che afferma la natura parziaria delle obbligazioni del condominio.
E’ tesi, anzi, ancor meno: riflessione affatto personale; il principio della Cassazione a Sezioni Unite è quello espresso nella Sentenza di cui sopra.
Quanto segue è idea mia, forse totalmente, forse parzialmente sbagliata (non oso dire: forse giusta), sicuramente aperta a contributi e revisioni – anche radicali.
Si è visto che la Cassazione a SSU parte dal concetto di divisibilità dell’obbligazione pecuniaria del condominio verso il fornitore per dedurre la parziarietà di tale obbligazione.
Volendo essere più realisti del re, osserverei innanzi tutto che posso pulire il 2° piano e non il primo, che posso rifare mezzo tetto – oppure una sola palazzina etc.. Quindi a volte anche l’obbligazione del fornitore è divisibile (tant’è che spesso viene pagata a Stato Avanzamento Lavori), ma non è tanto questo il punto.
Il punto è che mi pare che il codice (1292 c.c.) dica: l’obbligazione è solidale quando può essere adempiuta in un certo modo etc. etc. Non dice cioè: l’obbligazione solidale è X e, se è solidale (quindi uguale ad X), allora deve essere adempiuta così.
L’obbligazione viene definita solidale in funzione delle peculiari modalità del suo adempimento. Non in funzione di sue caratterische intrinseche (chiamiamole pure consustanziali od ontologiche, se ci piace).
La cassazione dice invece: l’obbligazione dei condomini verso il fornitore (ma non viceversa) è divisibile. Anzi, è comodamente divisibile. Quindi non è solidale. Ma il codice non dice mica che le obbligazioni solidali debbano essere necessariamente indivisibili. Anzi, di indivisibilità non parla proprio.
Dice solo che la prestazione deve essere una; letteralmente, “la medesima”. Ma ciò non vuol dire “divisbile”.
Anzi – e maggior ragione – se si guarda l’art. 1314 c.c. si legge “se più sono i debitori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale…” allora l’adempimento è parziario. Segno (secondo me) che ci possono essere obbligazioni divisibili solidali e obbligazioni divisibili parziarie.
Ma divisibilità non vuol dire affatto automaticamente parziarietà.
Prova ne sia che il successivo art. 1317 c.c. afferma “le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali”.
Se fosse come dicono le SSUU, la norma sarebbe scritta al contrario e cioè “le obbligazioni solidali sono regolate dalle norme sulle obbligazioni indivisibili”. Ma così non è.
Il principio del 1317 cioè non funziona anche all’inverso. Almeno a mio parere.
Quello che le SSUU sottendono – o sottintendono, ma neanche troppo – è, invero, e sempre a mio giudizio, che in realtà il condominio non è un soggetto di diritto unitario. Prova ne sia che criticano la sua qualificazione in termini di “ente di gestione”.
Se il condominio cessa di essere ente unitario allora esistono solo i condomini – che, logicamente, non possono essere che tenuti pro quota.
Di qui le conseguenze di cui alla citata Sentenza.
A prescindere da questo, è vero e sacrosanto che il legislatore non dice espressamente che le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi sono solidali. Ma non dice nemmeno il contrario.
Una riflessione sui profili fiscali m’induce ad un’altra considerazione: sappiamo che il condominio è sostituto d’imposta e soggetto a taluni tributi.
Orbene: se io condominio non verso la ritenuta d’acconto del 4% o non adempio ai mei obblighi fiscali in generale, allora il fisco – seguendo il ragionamento della Cassazione – dovrebbe prenderesela pure lui pro quota con singoli condomini insolventi (e mi vien fatto di pensare alla tarsu, alle sanzioni comminate perchè Tizio Caio o Sempronio non separano la spazzatura etc. etc.)
Non mi pare logico che per il fisco il condominio sia un soggetto unitario, mentre per il sig. Giovanni che ha un impresa edile, no.
Quindi se il comune, per entrate sue non tributarie, pignora l’appartamento del sig. Mario perchè il condominio a cui il Sig. Mario appartiene non paga un’imposta, il sig. Mario potrà proporre opposizione all’esecuzione, con la certezza di vincerla (soprattutto in Cassazione …).
Per quanto riguarda le entrate tributarie, per le quali l’opposizione all’esecuzione non è ammessa, il sig. Mario potrà chiedere i danni ad Equitalia perchè gli ha pignorato la casa per un debito non suo e generato da un’insolvenza di cui non ha alcuna colpa.
Al di là della battuta (è fin troppo facile criticare i rivolti pratici della Sentenza in commento) mi pare che il legislatore consideri sotto più aspetti il condominio come centro unitario d’imputazione di rapporti giuridici (visto che non si vuole chiamarlo ente di gestione).
E i giudici sono soggetti solo alla legge. Non alla cassazione. Neppure alle SSUU.
Visto che, tutto sommato, mi pare sostenibile che il condominio sia centro unitario di rapporti giuridici (ma poi magari m sbaglio, resto in attesa di pareri contrarii) resta da verficare se l’equivalenza divisibilità = parziarietà sia così pacifica, logica, insormontabile.
Secondo me, no. Ma non so che ne pensate voi…