Edilizia residenziale pubblica: secondo il TAR Lombardia, prima di “cacciare” di casa l’occupante abusivo, l’Amministrazione deve accuratamente esaminare le sue condizioni soggettive

Con un’interessante ordinanza ottenuta dal nostro studio(la n.1502/2011 del 28 settembre 2011) il TAR Lombardia, Sezio Prima, occupandosi del caso di un soggetto gravemente disabile occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha stabilito l’importante principio per il quale l’Amministrazione, prima di notificare il decreto di rilascio dell’immobile occupato, non può prescindere da un previo accurato esame delle sue condizioni soggettive (sanitarie ed economiche in particolare).
Dave in sostanza essere esclusa ogni forma di automatismo.
Nel caso in esame l’amministrazione aveva dichiarato di agire ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n.1.
Sennonché detta norma sembra autorizzare l’amministrazione all’esercizio di un potere vincolato senza che possano trovare alcun rilievo le condizioni personali, familiari ed abitative degli interessati e con l’ulteriore effetto distorsivo dell’apparente preclusione rispetto alla possibilità di accedere regolarmente ad un nuovo alloggio attraverso i bandi comunali.
Pertanto, qualora tale norma venisse interpretata, come in effetti fatto dal Comune, secondo un criterio squisitamente letterale, evidente sarebbe il suo contrasto con la Costituzione nonché con numerose norme del diritto internazionale pattizio e del diritto europeo (ormai fonti primarie del diritto dell’Unione europea o comunque vincolanti ex art. 117 comma 1 della Costituzione) che delineano l’esistenza di un vero e proprio diritto all’abitazione ovvero all’assistenza abitativa che si pone irrimediabilmente in contrasto con l’apparente “automatismo” della norma regolamentare regionale in tema di rilascio. Continua a leggere

Class action amministrativa sulle transazioni: ecco come intervenire

Si avvicina la data della discussione del ricorso per class action amministrativa promosso nei mesi scorsi avanti al TAR Lazio da alcune associazioni di danneggiati.
L’esame della più recente giurisprudenza conferma la possibilità di intervenire nella procedura non soltanto da parte di soggetti portatori di interessi diffusi di categoria, ma anche da parte dei singoli cittadini coinvolti.
Pertanto sia le associazioni a tutela dei danneggiati sia i singoli danneggiati che lo desiderino possono intervenire nel procedimento pendente sino a 20 giorni prima della data dell’udienza (e dunque sino al 14 novembre 2011 essendo stata fissata l’udienza di discussione al 5 dicembre p.v.).
Naturalmente, per correttezza e trasparenza, va segnalato che la mancata partecipazione all’iniziativa non sarà di per sè decisiva per l’eventuale buon esito della transazione, mentre per converso l’adesione di un numero significativo di danneggiati potrebbe – si spera – rappresentare un utile strumento di pressione per sbloccare un iter ormai fermo da tempo.
Detto in parole povere, non è affatto “obbligatorio” partecipare, ma potrebbe essere utile farlo…
Coloro i quali fossero comunque interessati ad intervenire avvalendosi delle prestazioni professionali del nostro studio potranno inviare una mail al seguente indirizzo: info@studiolegalelrs.it per conoscere le modalità di adesione.
Per comprensibili ragioni di carattere organizzativo non sarà invece possibile fornire informazioni telefoniche nè accettare eventuali adesioni che dovessero intervenire dopo il 4 novembre p.v..
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Ed ecco a voi il primo caso di “rivalutazione postuma” o, se preferite, di “disapplicazione implicita” della norma taglia-rivalutazione (e, nel complesso un messaggio: non arrendersi MAI)

Con sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, dello scorso 1° agosto, 2011, i giudici milanesi hanno accordato il diritto alla rivalutazione istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la componente notoriamente più sostanziosa dell’assegno bimestrale di cui alla legge 210/1992) indipendentemente dall’esistenza della norma asseritamente interpretativa, attualmente oggetto di esame in Corte Costituzionale, discutibilmente introdotta nel luglio 2010 con la manovrina estiva.
Un esempio da imitare, in attesa che la Corte Costituzionale e/o la CEDU risolvano, si spera favorevolmente, l’annosa questione della rivalutabilità della predetta componente (dal legislatore, almeno nel breve, è inutile aspettarsi miracoli).
La sentenza merita di essere segnalata anche perchè ribadisce la natura non perentoria dei termini di cui all’art.5 della legge 210/1992 per proporre ricorso gerarchico prima ed azione giudiziaria poi.
Attenzione quindi a chi, voglio sperare non in mala fede, dissuade i danneggiati dall’agire in giudizio facendo loro credere che è ormai troppo tardi!
Nel caso in esame la danneggiata, dopo anni in cui, per rassegnazione, non aveva contestato il giudizio negativo della CMO sull’ascrivibilità tabellare (ricorso gerarchico presentato otto anni dopo la notifica del giudizio della CMO), si è vista riconoscere il vitalizio oltre a quindici anni e più di arretrati…fate un po’ di conti…
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.882/2011