Danno biologico. I criteri ambrosiani sono – quasi – legge.

 Nei casi in cui non è la legge a stabilire quanto liquidare ad un soggetto che ha subito un danno alla persona ci si deve affidare, si sa, al prudente apprezzamento del Giudice.

Tuttavia, onde evitare eccessive disparità tra Giudice e Giudice, con questa Sentenza, in un’ottica di certezza del diritto, la Cassazione ha affermato che lo stesso Giudice deve fare ricorso ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che sono i più diffusi.

Ne consegue che se in giudizio in corso una parte ha chiesto di applicare tali criteri, esposti in tabelle, e il Giudice ne ha adottato degli altri, allora la Sentenza che così decide la causa è impugnabile per violazione di legge.

Questo l’estratto della Sentenza.

Sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011

La Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E’ intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. “Equità”, ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall’affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle “Tabelle” di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale. Da ciò consegue che, d’ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso. La sentenza si segnala altresì per essersi la Corte preoccupata di indicare alcune direttive – per così dire – di “diritto intertemporale”, precisando che le decisioni di merito già depositate, e non passate in giudicato, le quali non abbiano liquidato il danno biologico in base alle tabelle del Tribunale di Milano, non saranno per ciò solo ricorribili per cassazione (per violazione di legge), se sia mancata in appello una specifica censura in tal senso, e se la parte interessata non abbia prodotto agli atti nel giudizio di appello copia delle suddette tabelle.

Multa annullata, spese compensate: è giusto?

Può capitare che una sanzione amministrativa venga annullata per vizi formali – l’esperienza insegna che ciò accade soprattutto quando il ricorso è proposto da un tecnico.

La prassi – mai abbastanza censurata – ci insegna anche, però, che il Giudice compensa le spese. Questo vuol dire che il Giudice stabilisce che ciascuno si paga la propria attività e, se il privato si è fatto assistere da un avvocato, che le spese di assistenza legale rimangono a carico di chi si è affidato al professionista.

Capita spesso, altresì, che il Giudice motivi la decisione di compensare le spese sostenendo che ciò è “equo” o “giusto” perché la sanzione è stata annullata per vizi formali e non sostanziali.

Con la Sentenza 8144/011 la Cassazione ha – non è la prima volta – censurato questa prassi.

Scendendo nel particolare ha affermato che “Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione”.   

Può anche capitare che il Giudice compensi le spese perché la somma irrogata a seguito di sanzione poi annullata era modesta.

La Cassazione si pronuncia anche su questo punto ed afferma: “Il modesto valore della controversia non è di per sé giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese”.

Infine la Cassazione impone che in caso di annullamento della sanzione vi deve essere condanna alle spese sia quando il cittadino si difende da solo sia quando il cittadino si avvale di un legale. Ciò perché “Non può essere imputato a colpa della parte che ha adito il giudice proponendo l’opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacché il cittadino, con l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale (Cass., Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23993)”.

 

Tre riflessioni:

a)      Il principio affermato dalla Cassazione, oltre che equo, appare conforme al dettato legislativo in tema di soccombenza e difficilmente contestabile.

b)      L’obbligo di condanna alle spese dovrebbe valere nei due sensi: chi perde dovrebbe pagare sempre le spese – sia che a perdere sia il cittadino, sia che a perdere sia l’ente che ha emesso la sanzione. In un’ottica di correttezza dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione dovrebbe essere perfettamente normale, anzi, una più estesa applicazione di questo principio porterebbe senz’altro ad una deflazione del contenzioso, evitando ricorsi francamente fantasiosi, diminuendo il numero di cause davanti al Giudice di Pace e velocizzando la durata di quelle rimanenti.

c)      Spesso il costo dell’opposizione – vinta – che rimane a carico del cittadino vittorioso è obbiettivamente esiguo, quindi, prima di impugnare la Sentenza che ha ingiustamente compensato le spese, bisogna anche tenere conto delle spese del giudizio di appello (che andrebbero comunque anticipate). Insomma: fra pratica e grammatica rimane ancora una certa differenza.  

 

Uno spunto: sarebbe interessante valutare se e come questo principio possa essere applicato – e, in verità, non si vede perché no – ad altri atti amministrativi annullati per vizi formali oppure (ancora una volta, perché no?) alle cartelle esattoriali.

 

 

Se il giudice di pace conferma la multa.


I giudici di pace possono sbagliare: non è una novità e neppure una grande scoperta.

A prescindere dalla correttezza della decisione, chi si è visto confermare una multa dal Giudice di Pace ha tutto il diritto di impugnare la Sentenza ed andare in Tribunale – magari per sentirsi dare torto un’altra volta… ma tant’è.

Ci si chiedeva però quale tipo di atto e quale tipo di procedura fosse soggetto il giudizio di impugnazione, cioè il Giudizio di secondo grado innanzi al Tribunale.

Più specificamente: si doveva ancora seguire il rito speciale di cui alla l. 689/1981 – cioè quella che prevede la compilazione di più copie, il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza secondo la procedura a tutti ben nota – oppure il rito ordinario? Citazione a comparire ad udienza fissa?.

Sul punto, seguendo l’orientamento del Tribunale di Roma, è intervenuta la Cassazione che, con Sentenza del 10 marzo 2011 n°5826 ha affermato che si deve seguire il rito ordinario.

Ciò perché il rito ordinario si applica anche ai giudizi svoltisi secondo la procedura della l. 689/81 là dove la stessa l. 689/81 nulla dispone e perché, in ogni caso, “Le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili a quello di appello in assenza di specifica disposizione in tal senso (SSUU 14520/09; 23285/10; 23594/10)”.

Ovviamente la proposizione del giudizio di impugnazione in appello, davanti al Tribunale, non sospende automaticamente l’esecuzione della Sentenza di primo grado.

 

Il balcone “aggettante” – ossia che non serve né come copertura né come sostengo dell’edificio – di chi è?

Con la recente Sentenza 5 gennaio 2011, n. 218 la Cassazione è tornata sulla titolarità del diritto di proprietà dei balconi aggettanti, cioè che non servono né come copertura né come sostengo dell’edificio.

La Suprema Corte ha affermato che essi sono di proprietà esclusiva dell’appartamento al quale ineriscono.

Ciò in quanto, come si legge dalla motivazione, “la c.d. presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini”.

Conseguentemente – prosegue sempre la motivazione – “I balconi “aggettanti”, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 cod. civ.: i balconi “aggettanti”, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono”.

Nello stesso senso si sono espresse Cass. 15913/2007; 14576/20046; 637/2000; 8159/1996.

 

Se invece, a contrario, il balcone serve come  sostegno o copertura dell’edificio allora è di proprietà comune e si applica il disposto dell’art. 1125 c.c. per cui “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.

Privacy e condominio. No alla “gogna” per i condomini morosi.

 In un condominio l’amministratore affigge in bacheca i nomi dei condomini morosi.

Uno di costoro cita in giudizio il condominio chiedendo i danni e lamentando la violazione della privacy (Dlt. 196/2003).

Il Tribunale respinge la domanda del condomino e questi ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte cassa la Sentenza dando ragione al condomino ed afferma che i dati dei condomini sono dati personali che possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato, ma il loro trattamento deve avvenire rispettando i principi di “proporzionalità pertinenza e non eccedenza rispetto ai fini per i quali sono raccolti“.

Insomma: non devono essere usati a sproposito.

Affiggerli in bacheca consente anche a soggetti estranei al condominio di sapere che uno dei condomini non paga le spese condominiali e i terzi non hanno questo diritto. Inoltre, rendere edotti gli estranei di tale morosità non giova in alcun modo né alla vita né al bilancio condominiale, finendo invece per ledere la riservatezza del moroso.

Esporre in bacheca i dati dei morosi, insomma, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile.

In questo senso si esprime l’ordinanza 186 della Cassazione depositata il 4/1/2011.

Va peraltro ricordato che secondo una risoluzione del garante della privacy l’amministratore può segnalare i nominativi dei condomini morosi ai fornitori non pagati onde evitare che costoro aggrediscano esecutivamente i condomini che hanno già pagato la loro quota.

Coordinare i due principi in realtà appare semplice. Se diffondere i dati dei morosi è utile alla vita del condominio e la diffusione è fatta con criterio allora è lecita, diversamente no.

Una pronuncia di cui probabilmente si sentiva il bisogno onde evitare abusi.       

Ampliati (con giudizio) i poteri dell’amministratore nelle controversie condominiali

Con la recente Sentenza 18311 del 6/8/2010 le Sezioni Unite della Cassazione intervengono su una questione spinosa ed in relazione alla quale esistevano, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, due orientamenti contrapposti.

Questa la domanda: può l’amministratore, senza autorizzazione dell’assemblea, costituirsi in giudizio od impugnare decisioni sfavorevoli al condominio?

Le Sezioni Unite hanno risposto in senso affermativo, sposando l’orientamento maggioritario, ma hanno anche imposto all’amministratore di informare l’assemblea per far ratificare il suo operato. In difetto di tale ratifica, l’impugnazione o la costituzione in giudizio devono essere dichiarate inammissibili.

Ma non solo.

L’amministratore che violi tale dovere d’informativa è responsabile dei danni che il condominio dovesse subire.

Discorso diverso, invece, per il caso in cui è il condominio ad agire, cioè per il caso in cui non si limita a contrastare un’azione giudiziale altrui impugnando e costituendosi in giudizio, ma per così dire (la definizione è un po’ imprecisa, ma spero più comprensibile) “agisce per primo”.

In questo caso l’autorizzazione dell’assemblea è necessaria prima d’instaurare il giudizio.

Limitando la disamina ai punti più salienti della Sentenza.

Premesso che in materia di condominio negli edifici, l’organo principale, depositario del potere decisionale, è l’assemblea e che l’essenza delle funzioni dell’amministratore è imprescindibilmente legata al potere decisionale dell’assemblea, le SSU affermano a chiare lettere che anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere all’amministratore. Tuttavia l’amministratore ha per legge una rappresentanza passiva … estesa a qualunque azione proposta contro i condomini, e pertanto anche alle azioni di carattere reale, purché si riferiscano alle parti comuni. Questa rappresentanza passiva ha carattere generale che gli viene attribuita dall’art. 1131 2°comma c.c. Secondo le SSUU, tale legittimazione rappresenta il mezzo procedimentale per il bilanciamento tra l’esigenza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva (urgente) difesa (onde evitare decadenze e preclusioni) dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, che deve ritenersi immanente al complessivo assetto normativo condominiale. Pertanto L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.

La Sentenza è palesemente ispirata, oltre che da ragioni logico – giuridiche, da un criterio di buon senso. È frequente che, dato che i termini processuali sono stretti, l’amministratore non abbia il tempo di indire l’assemblea oppure che non si raggiungano i quorum. In tali occasioni di “emergenza processuale” l’amministratore, per evitare pregiudizi può quindi agire subito.

Però deve avvisare i condomini appena possibile (le SSUU non dicono esplicitamente quando: è lecito dedurre che tale subito possa essere “la prima assemblea utile”, ma non è da escludere che si possa anche configurare il dovere, per l’amministratore, d’indire un’assemblea straordinaria. Soprattutto, deve limitare l’uso di questo potere eccezionale ai casi in cui, per così dire, il condominio è “attaccato” giudizialmente o da una causa promossa da qualcuno oppure da una Sentenza sfavorevole.

Dato che non erano questioni su cui dovevano decidere, le SSUU lasciano aperti almeno due problemi: che cosa succede agli atti compiuti se l’operato non viene ratificato e a quali conseguenze patrimoniali va incontro l’amministratore che viola il dovere di informativa.

Quanto alla prima domanda (efficacia degli atti) ritengo che essi, anche se perdono efficacia processuale, potrebbero mantenere una qualche forma di efficacia sostanziale perché l’oggetto dell’assemblea, se non diversamente precisato, riguarda l’azione, non il diritto.

 Quanto alla seconda domanda (conseguenze per l’amministratore che violi il dovere d’informativa), la Suprema Corte ha espressamente affermato che tale omissione è giusta causa per la revoca del mandato ad amministrare (l’amministratore “silenzioso” potrebbe quindi essere sfiduciato), mentre quanto ai “danni” reputo che essi vadano valutati tenendo presenti tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’instaurazione di un giudizio non autorizzato (che in teoria potrebbero però anche non esserci perché un contumace non è necessariamente perdente in giudizio).        

Posta elettronica (e posta elettronica certificata): qual è il valore legale?

Tutti ormai scriviamo tramite mail. Tutti, anzi, ci scambiamo corrispondenza tramite posta elettronica… ma qual è il valore legale della posta elettronica?

La questione non è nuovissima, ma recenti sono gl’inviti, da parte del Governo, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata o PEC.

Allora, e senza pretesa di essere troppo approfonditi, è magari opportuno fare un breve “ripassino” della questione.

La posta elettronica semplice è quella che tutti conosciamo: Tizio invia a Caio una mail senza ulteriori specificazioni.

Qual è il valore legale di quella mail, cioè (in altre parole) una volta che si dovesse andare in Tribunale (o dal Giudice di Pace) che valore ha quella mail?

Prima di rispondere è bene precisare che l’intera materia si evolve con grande velocità.

Anzi, verrebbe da dire che si evolve alla velocità della luce.

Ne consegue che quanto si scrive oggi domani non potrebbe valere più.

Detto questo, vediamo di rispondere.

La posta elettronica ordinaria ha lo stesso valore della posta tradizionale ordinaria, ma attenzione: questo non significa che non valga niente.

In materia contrattuale, per esempio,  le mail fanno piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose riportate (Tribunale di Roma 11/1/10, Tribunale di Cassino 24/2/09, Tribunale di Verona 26/11/2005, Tribunale di Ancona 9/4/2005).

La posta elettronica certificata, o PEC, invece, equivale ad una raccomandata “tradizionale”, cartacea. Si ha la certezza che sia spedita dal mittente e che sia ricevuta dal destinatario ma (attenzione al ”ma”!) purché sia il mittente sia il destinatario siano dotati di PEC.

Detto in altre parole: una mail spedita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica PEC equivale ad una raccomandata. Invece, una mail spedita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica ordinario equivale ad una lettera ordinaria. Per fare un esempio è come se si spedisse una raccomandata ma, anziché farla firmare per ricevuta, la si infilasse, così com’è, nella casella della posta.

Forse ricorderete che, un po’ di tempo fa, il Governo regalò una PEC – cioè una casella di posta elettronica certificata – a tutti. Bastava andare in posta e compilare il modulo.

In realtà la PEC offerta dal Governo non serve a corrispondere con chiunque, ma solo con la pubblica amministrazione. Tecnicamente, non è proprio una PEC, ma una CEC PAC.

Verrebbe da dire: a caval donato…Forse però il proverbio giusto è un altro. Come disse Lacoonte quando vide il cavallo sulla spiaggia di Troia e seppe che i Troiani, considerandolo un regalo, lo volevano portare in città “Timeo Danaos et dona ferentes” [temo i Greci anche quando portano doni]. Sappiamo tutti che fine ha fatto la città di Troia…

Perché tanta diffidenza?

Perché nella finanziaria in discussione c’è questa norma: La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Una delle prime mail certificate che il cittadino si potrebbe veder recapitare potrebbe quindi essere una cartella esattoriale. Ad Equitalia basta andare a vedere gli elenchi di PEC presso le poste.

Alcuni commentatori hanno visto una limitazione della capacità di concorrenza perché uno, per avere una PEC, si dovrebbe affidare solo alle poste e non si potrebbe affidare ad altri.

Io ci vedo un altro rischio.

Pensiamo alla raccomandata tradizionale. Uno riceve una raccomandata, non c’è, vede nella casella della posta l’avviso di deposito e, se è diligente, la va a ritirare (se non lo è, peggio per lui).

Con la posta elettronica certificata, se il computer non funziona, se non si può aprire la posta ecc., questa possibilità non c’è. Il computer del destinatario ha ricevuto la mail? La mail è recapitata. Punto e basta. Non è prevista una seconda chanche.

Più tecnicamente, mi permetto di dubitare della legittimità costituzionale di una norma che non prevede, per il destinatario, lo stesso sistema di garanzie previste dall’art. 140 c.p.c. o dalla legge sulle notifiche a mezzo posta.  

Preavviso di fermo: nuovi profili di tutela in una recente pronuncia delle SSUU

 La Cassazione, a sezioni unite, si pronuncia ancora una volta sul controverso istituto del preavviso di fermo, modificando, in parte, l’orientamento delle sezioni semplici.

Con la recente Sentenza n° 11087/2010 depositata il 7/5/2010 affronta due questioni: la giurisdizione e la impugnabilità del preavviso.

Quanto alla giurisdizione, la risposta è solo parziale.

Il quesito riguarda chi debba decidere in ordine alle questioni attinenti a preavvisi di fermo per debiti tributari e chi debba decidere, invece, a preavvisi di fermo per debiti non tributari.

La Cassazione, trincerandosi dietro la inammissibilità del quesito si limita ad osservare che “al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materie” e dunque, a suo tempo, bene fece il Giudice a quo a tenere distinte le due specie di obbligazioni.

Quanto alla impugnabilità del preavviso, invece, la Cassazione dice di più e, soprattutto, dice cose più interessanti.

La domanda è se il preavviso di fermo – che è atto diverso dal fermo vero e proprio in quanto si limita a preannunciarlo – sia impugnabile o no (ovviamente Equitalia, ricorrendo in Cassazione, sosteneva di no, peraltro sulla scorte di altri precedenti di legittimità e di merito).

La Cassazione ha innanzi tutto osservato che sul preavviso di fermo sottoposto alla sua attenzione (ma, per quanto è dato sapere, quasi tutti i preavvisi sono così) è scritto che, decorsi venti giorni dalla notifica senza che sia stato eseguito il pagamento “senza ulteriore preavviso” si provvederà al fermo.

Partendo da questo dato testuale la Cassazione letteralmente afferma che “l’atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni. Di qui l’interesse ad impugnare“.

Con ciò il Collegio ha respinto la tesi di Equitalia secondo la quale il preavviso equivale, in pratica, ad una semplice raccomandata di messa in mora e, dunque, non c’è un interesse giuridicamente tutelabile.

Da apprezzare anche il fatto che le SSUU si dilunghino anche nel ragionamento a contrario osservando che a seguire la tesi opposta il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione. Ciò, osservano le SSUU è un aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso.

Polemicamente, ci si potrebbe domandare che senso avevano, allora, le Sentenze delle Commissioni Tributarie e dei Giudici ordinari che negavano che si potesse impugnare il semplice preavviso…

Con onestà intellettuale e precisione di giudizio le SSU danno atto che non ignora il collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. 20301/08 Cass 8890/09 - di cui peraltro si trova menzione anche su questo sito) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse ma tale indirizzo deve ritenersi superato… a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 Dlt. 549/62 in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo .. per ragioni di tutela del contribuente.

Le SSUU precisano altresì che “analoghe considerazioni valgono allorquando il preavviso di fermo riguardi obbligazioni extratributarie.

Ricapitolando, le SSUU, cambiando orientamento rispetto al passato, affermano che il preavviso di fermo è impugnabile.

Davanti a chi rimane ancora questione aperta e di cui, verosimilmente, si sentirà ancora parlare.  

No all’iscrizione ipotecaria esattoriale per importi inferiori ad 8.000 euro.

Tutti sappiamo che, per cautelare la riscossione dei crediti da parte di Equitalia, il concessionario della riscossione, dopo la notifica della cartella ed il mancato pagamento, era solito iscrivere ipoteca sui beni del debitore (o presunto tale), a volte senza neanche avvisarlo.

Una doglianza ed frequente motivo di ricorso era rappresentato dalla sproporzione tra il credito riscosso ed il rimedio cautelare adottato.

Il debitore / contribuente si lamentava cioè del fatto che, per proteggere un credito magari irrisorio, Equitalia aveva iscritto ipoteca su un immobile di valore ben superiore, con tutte le conseguenze negative che ciò comporta.

Da ciò, sosteneva qualcuno, discende la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Sul punto c’era difformità di pronunce: alcuni sostenevano che l’iscrizione ipotecaria era legittima a prescindere dall’entità del debito cautelato, altri affermavano che, sotto una certa soglia, lo strumento dell’iscrizione ipotecaria era eccessivo.

La questione è finita alle Sezioni Unite della Cassazione che, tra l’altro, hanno il compito proprio di dirimere i contrasti giurisprudenziali. La loro decisione è dunque di notevole importanza poiché, almeno fino ad una nuova pronuncia contraria delle stesse Sezioni Unite (caso possibile, in teoria, ma rarissimo), quanto le SSUU affermano vincola, di fatto, tutti gli altri giudici.

Con la Sentenza 4077 del 22 febbraio 2019 le SSUU hanno così statuito: “rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca esattoriale soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro“.

Prima di esaminare brevemente la decisione, è opportuno ricordare che il concessionario della riscossione iscrive ipoteca sempre per un importo pari al doppio dell’entrata pretesa, dunque, se il debito è di 8.000,00 euro, l’iscrizione ipotecaria è di 16.000, se il debito è di 4.000,00 euro, l’iscrizione ipotecaria è di 8.000. Dall’esame della Sentenza appare abbastanza chiaro che essa si applica se il debito non l’iscrizione è inferiore ad 8.000,00 euro.

Puntualizzato quanto sopra, è perfino superfluo rilevare come la pronuncia in commento abbia sollevato aspre critiche da parte dei concessionari della riscossione che ne hanno lamentato, soprattutto, la laconicità.

Invero, visto la portata applicativa del principio giurisprudenziale in commento, forse il Massimo Consesso poteva scrivere di più, ma, anche così, è possibile ricostruire il ragionamento delle Sezioni Unite.

Si parte dal concetto – ormai non più contestabile – che l’iscrizione ipotecaria sia uno strumento funzionale e preordinato all’esecuzione. Numerose sono le pronunce anche della Cassazione che depongono in tal senso.

Insomma: l’iscrizione ipotecaria serve a “bloccare” il bene (esattamente come le c.d. ganasce fiscali alias fermo amministrativo) onde impedire che il debitore se ne spogli, sottraendolo all’azione esecutiva del creditore ed onde attribuire al creditore il c.d. “diritto di sequela”, il quale consente di pignorare l’immobile ipotecato agendo esecutivamente non solo contro il debitore, ma anche cntro colui al quale il debitore stesso abbia venduto il bene.

Con un elevato grado di probabilità il ragionamento seguito dalla Suprema Corte (che forse davvero meglio avrebbe fatto ad esplicitarlo) è stato il seguente: siccome l’iscrizione serve in vista del futuro pignoramento, se non è possibile pignorare allora non è possibile ipotecare. Insomma: l’iscrizione, da sola, non ha senso alcuno. Deve essere possibile, in futuro, un pignoramento. Dato che, argomentando ex art. 76 e 77 DPR 602/73, non è possibile pignorare un bene immobile se il credito è inferiore ad 8.000,00 euro, allora non è possibile nemmeno ipotecarlo.

Tutto qui.

Poche parole, forse, magari anche troppo poche, ma, in fondo, abbastanza chiare.

Quali i mezzi di tutela? O, per meglio dire, come “sfruttare”, per così dire, questo principio?

Qui il problema è un po’ più complicato.

Sappiamo che, dopo la legge Visco – Bersani, l’iscrizione ipotecaria è (come il fermo amministrativo) un atto autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie utilizzando il ricorso ex Dlt. 546/92 (è discutibile se sia possibile chiedere ex art. 47 la sospensione dell’atto impugnato, ma non vi è un esplicito divieto in tal senso).

Sappiamo però che successive e condivisibili interpretazioni giurisprudenziali anche di legittimità hanno precisato che è possibile ricorrere alle Commissioni Tributarie solo se la materia è di loro competenza (Cass. 6593 e 6594/2009). Semplificando: se si tratta di tributi. Dunque – e per tirare le fila – se Equitalia, per riscuotere un credito tributario d’importo inferiore ad 8000 euro, ha iscritto ipoteca, è possibile ricorrere in CTP entro i termini e con le modalità previste dal citato Dlt. 546/92 (si apre poi il problema della eventuale non comunicazione, da parte di Equitalia, dell’iscrizione, ma non è il caso di esaminare qui questo profilo).

E se Equitalia non ha agito per recuperare crediti tributari, ma altre entrate? Es. crediti INPS, sanzioni amministrative, entrate di diritto privato etc.?

Prima di rispondere è bene ricordare che quanto segue è la personale opinione dello scrivente.

In passato, si è visto ricorrere agli strumenti di cui all’art. 615 e ss. c.p.c., tuttavia, personalmente, dato che – come sopra visto – l’iscrizione ipotecaria non è un atto esecutivo, non mi appare corretto o, quantomeno, del tutto pertinente, un contenzioso con cui si contesta il diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata. Se si sostiene che un’iscrizione ipotecaria è illegittima, il petitum dell’iscrizione è la cancellazione, non – almeno a mio parere – accertare e dichiarare che controparte non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata immobiliare. Tale declaratoria, tutt’al più, è il presupposto logico / giuridico della cancellazione. Ritengo quindi possibile anche un’azione ex art. 2884 c.c.

Va da sé che, trattandosi di materia in continua evoluzione, tale personalissimo e sommesso parere ben può essere smentito dallo sviluppo della giurisprudenza – che si terrà comunque sotto costante controllo.

NOTA La sentenza in commento è gratuitamente scaricabile in formato PDF dal Sito della Cassazione.

Sanzioni Amministrative: la tassa sul Ricorso al Giudice di Pace e gli (altri) strumenti di tutela.

Come avrà già appreso chi si sia trovato a proporre ricorso al Giudice di pace avverso una sanzione amministrativa, dal 1° gennaio di quest’anno tali giudizi sono sottoposti al pagamento preventivo del c.d. contributo unificato, ossia di una tassa che si deve anticipare nel momento in cui s’intraprende un contenzioso.

L’importo di tale versamento è proporzionale all’importo del contendere, quindi più è alta la sanzione, più è alto il valore della causa, più alto è il valore del contributo unificato che si deve anticipare.

Si va quindi da un minimo di 30 euro ad massimo di 170 euro (più una marca da bollo di 8 euro in ogni caso)

Non è compito né interesse di questo sito né di questo articolo occuparsi della necessità, della opportunità o della legittimità della disposizione normativa in parola.

Può invece essere utile, a scopo puramente pratico, ricordare che, accanto e parallelamente al ricorso avanti al Giudice di Pace avverso le sanzioni amministrative è possibile proporre ricorso al Prefetto.

Si tratta di un ricorso di tipo amministrativo – o gerarchico – e non di tipo giurisdizionale. Sono stati scritti diversi articoli (anche qui) sulla distinzione tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale e non è il caso di ripetersi.

Basterà quindi rammentare che il ricorso amministrativo è un ricorso diretto alla stessa autorità che ha emesso l’atto o ad un’autorità superiore e col quale si chiede a tale autorità di annullare o rivedere (tecnicamente si dice: in autotutela) l’atto impugnato.

La possibilità di proporre ricorso al Prefetto è indicata – e deve esserlo – in calce a tutti i provvedimenti che irrogano una sanzione amministrativa , anche se, in questo articolo, ci stiamo occupando solo dei ricorsi di cui alla l. 689/81.

Circa le modalità di presentazione del ricorso si può senz’altro citare quanto riportato sul sito web del Comune di milano,

Il ricorso deve essere presentato, entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla notifica del verbale di accertamento. Il ricorso deve essere redatto in carta semplice con allegati il verbale oggetto di contestazione e i documenti che si ritengono utili a dimostrare le proprie ragioni Può essere presentato:
· all’ufficio o comando di Polizia che ha accertato l’infrazione (consegnandolo direttamente o tramite lettera raccomandata
senza busta [nda]con avviso di ricevimento )

· direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata senza busta [nda] con avviso di ricevimento.

In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l’audizione personale…. ”

È opportuno chiarire il meglio possibile quali sono i pro e i contro di questa procedura.

Un “contro” è dato senz’altro dal fatto che, se il Prefetto respinge il ricorso, la sanzione è raddoppiata.

Questo “spauracchio” dovrebbe però servire da deterrente contro ricorsi defatigatori o pretestuosi.

Un “pro” è dato dal fatto che la decisione del Prefetto è a sua volta impugnabile innanzi al Giudice di Pace.

In pratica, è come se si avesse un grado di giudizio in più.

Del resto, se si è convinti delle proprie ragioni, non si avrà timore di sostenerle sia davanti al Prefetto che davanti al Giudice di Pace.

Un secondo “pro” è dato dalla possibilità di definire il procedimento mediante il c.d. “silenzio assenso”.

Con questa espressione si indica, semplificando, questa modalità di definizione.

Se il prefetto respinge, emette un’ordinanza e la fa notificare.

Se accoglie o risponde esplicitamente oppure, semplicemente, non risponde.

La legge prescrive che se il Prefetto non risponde entro 180/210 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorso si intende accolto.

A conferma di quanto sopra si riporta quanto si può leggere, per esempio, sul sito del comune di Milano.

“… il ricorso si intende accolto … comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l’ufficio o comando che ha elevato la multa.”

Può capitare, peraltro, che il Prefetto rigetti il ricorso, ma troppo tardi, cioè oltre i 180/210 giorni di cui si parlava sopra.

In questo caso si deve impugnare l’ordinanza tardiva innanzi al Giudice di Pace, ma questo non esaminerà più la multa per verficare, per così dire, se è giusta o no, ma solo se la decisione del Prefetto è tempestiva o no. Ovviamente il giudizio davanti al Giudice di Pace seguirà le consuete regole procedurali – ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo unificato.

Un terzo “pro” è la semplicità e il minor costo della procedura amministrativa rispetto a quella giurisdizionale.

A proposito della possibilità di essere sentiti personalmente dal Prefetto può non essere inutile una precisazione.

Proponendo il ricorso si può chiedere l’audizione personale (v. quanto scritto sopra). È stato a lungo discusso se, in tal caso, sia obbligo del Prefetto ascoltare il ricorrente. Assai di recente,  con Sentenza del 28/1/2010 n°1786, le Sezioni Unite si sono espresse affermando che l’audizione del ricorrente NON è un obbligo. Quindi il Prefetto può decidere anche senza sentire il ricorrente che ne abbia fatto richiesta. Un tale assunto non può che destare qualche perplessità – e, di fatto, rende inutile la richiesta di audizione personale, ma per una più approfondita analisi della questione è opportuno attendere le motivazioni della Sentenza.

Tornando all’argomento iniziale – può essere curioso ricordare che, alcuni anni fa, il legislatore impose una cauzione a chi impugnava, ai sensi della l. 689/81, una sanzione amministrativa, ma la Corte Costituzionale dichiarò la norma illegittima.

È possibile che, mutatis mutandis, la stessa questione venga sollevata in rapporto all’obbligo di versare il contributo unificato.

Conclusivamente sul punto, può essere utile una precisazione.

Può accadere che, nonostante la pendenza del ricorso gerarchico, l’ente impositore notifichi una cartella esattoriale.

Orbene. A parte l’evidente necessità di conservare (aggiungo: per almeno cinque anni – meglio dieci) la prova dell’inoltro del ricorso al Prefetto, è importante far notare come in tale caso la cartella sia illegittima e vada impugnata.

La giurisprudenza, sul punto, è costante da anni e l’ultima Sentenza della Cassazione in proposito è la 26173/2009.

Il ricorso al Prefetto ha dunque l’effetto, finchè pende, di inibire l’emissione di cartelle esttoriali.

Se una cartella viene notificata deve essere impugnata.

Tuttavia (mi rendo conto di essere a questo punto un po’ tecnico, ma essere semplicistico equivale in questo caso a sbagliare e far sbagliare) l’opposizione avverso detta ipotetica cartella  non può essere proposta nelle forme di cui alla l. 689/81 – cioè nelle forme cui di solito ricorre il cittadino quando contesta una multa innanzi al Giudice di Pace.

Opponendosi si deve far valere che il Comune non può procedere ad esecuzione nei confronti del cittadino perchè il titolo esecutivo non si è formato, essendo tuttora pendente il ricorso gerarchico.

 Secondo l’appena citata Cass. 26173/2009 “in pendenza di ricorso al Prefetto, e unque fino a quando quest’ultimo non decide in proposito, non esiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo all’emissione di una cartella esattoriale di pagamento. Illegittimamente quindi è stata emessa cartella esattoriale“. 

E’ appena il caso di notare che questo motivo di opposizione non c’entra nulla col fatto che la multa fosse giusta o no e si basa solo su motivi processuali consistenti nel contestare che l’ente impositore possa procedere ad esecuzione forzata.

 L’opposizione avverso la cartella notificata in pendenza di ricorso gerarchico deve quindi proporsi nelle forme del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

 Per chi è del mestiere non è difficile, ma le formalità di un’opposizione ex art. 615 c.p.c. sono un po’ più complesse del “normale” ricorso contro le multe, sicchè si suggerisce al cittadino che si trovi nella sgradevole situazione di aver ricevuto una cartella in pendenza di ricorso al Prefetto di rivolgersi ad un professionsita del luogo.