Il conta-pec, ovvero la cronaca in tempo reale del più grande raggiro (per ora) mai orchestrato da un’amministrazione statale nei confronti dei cittadini (articolo in continuo aggiornamento)

Cari Amici,
mi sembra giusto informare in tempo reale sull’andamento della ormai annosa procedura transattiva per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle trasfusioni di sangue infetto.
Il presente articolo è “aperto”, nel senso che il contenuto continuerà a cambiare e ad essere aggiornato giorno per giorno, non appena vi saranno notizie meritevoli di essere comunicate.
Dunque ad oggi 24 aprile, a partire dal 6 dicembre 2012, lo studio ha ricevuto notifica di 69 preavvisi di rigetto.
A 53 preavvisi è stato tempestivamente replicato, mentre per le restanti 16 comunicazioni siamo ancora entro il termine di 20 giorni (comunque non perentorio) entro il quale controdedurre.
Siamo comunque ben lontani dal completamento della procedura, considerato che per oltre il 70% delle posizioni in carico allo studio non è ancora pervenuta alcuna comunicazione.
Stiamo “catalogando” i motivi di rigetto sinora ricevuti per poi offrire una panoramica anche sotto tale particolare profilo.
Certamente uno dei dati a mio giudizio più significativi è che l’Amministrazione – diversamente da quanto pareva essere accaduto nel 2003 – non sembra voler tener conto delle modifiche in fatto ed in diritto intervenute dopo l’inizio delle cause e dopo la presentazione delle domande di accesso alla transazione, con ciò ad esempio inducendo molti degli eredi di soggetti deceduti nel corso della procedura transattiva a procedere giudizialmente con la richiesta di risarcimento dei danni iure proprio anzichè attendere un (a questo punto) improbabile epilogo favorevole della procedura.
Si tratta di un comportamento poco logico, che contrasta con la ratio stessa di qualsiasi transazione.
Ad ogni buon conto, in tutte le controdeduzioni già inoltrate è stata preannunziata, insieme con l’impugnazione dell’eventuale esclusione definitiva, anche ogni e più opportuna contestuale azione in sede civile, penale, amministrativa e contabile a carico tanto del MINISTERO DELLA SALUTE quanto dei singoli funzionari a vario titolo coinvolti nell’iter e ciò tanto in sede nazionale quanto in sede sovranazionale in ragione dell’eccessiva durata della procedura transattiva, dei costi correlati alla procedura medesima, dei connessi ulteriori costi sopportati per tenere in vita il contenzioso e della palese violazione della tutela dell’affidamento riposto nella positiva conclusione della procedura medesima, compiuta dapprima attraverso i periodici tavoli tecnici e, successivamente, anche attraverso l’emanazione di atti palesemente contra legem come il DM 4 maggio 2012,
Buona giornata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

La Corte d’Appello di Milano (sentenza n.1076/2013) conferma la sentenza del Tribunale di Milano: oltre 250.000 euro ad un trasfuso occasionale, e la sofferenza derivante dalla consapevolezza della malattia è “fatto notorio”

Con sentenza n. 1076, depositata in cancelleria lo scorso 13 marzo 2013 la Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda, in un caso seguito dal nostro studio, ha integralmente confermato la sentenza n.6418 del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile, aveva condannato il Ministero della Salute a risercire con oltre € 250.000,00= un soggetto che, in conseguenza di trasfusioni somministrate nel 1983, aveva riportato un danno biologico permanente pari al 40%.
Il Giudice di primo grado, aveva ritenuto, ai fini della giusta commisurazione del risarcimento alla specifica fattispecie e alla effettiva entità del danno, che dovesse tenersi conto, anche, della gravità della sofferenza psichica ingenerata nella danneggiata dalla acquisizione della consapevolezza di aver contratto epatopatia cronica e della possibilità che questa, come è notorio, potesse evolvere in cirrosi e anche in neoplasia epatica.
In particolare il Tribunale aveva condivisibilmente affermato che “tale sofferenza, con evidenti ripercussioni sulla sfera sessuale e sulle relazioni interpersonali anche intrafamiliari può considerarsi come fatto notorio dalle particolarità della patologia contratta ….perciò il giudice ritiene di elevare a € 235.000,00 il risarcimento spettante all‟attrice per il danno biologico permanente” riportato“.
Onestamente, visto a posteriori, era il minimo che potesse fare, considerato che la stessa sezione del Tribunale (sentenza n.9749/2012) ha successivamente ritenuto di poter liquidare addirittura un milione di euro ad un ex-calciatore che ha affermato di essere stressato perchè, per quattro anni, ha visto intaccato il suo diritto alla privacy…
Quanto vale, allora, la mancata tranquillità di chi, avendo la sola colpa di essere meno famoso, deve convivere tutta la vita con una malattia degenerativa potenzialmente letale??????
Tornando alla vicenda che occupa, il Collegio di appello, punto per punto, ho smontato tutte le argomentazioni, invero alquanto “fumose”, accampate dal Ministero nel tentativo di ottenere la riforma del giudizio di prime cure ed ha quindi confermato, tra l’altro, la ricostruzione del danno psichico derivante dalla consapevolezza di essere malati come “fatto notorio” non abbisognevole di prova alcuna.
Uno degli aspetti maggiormente positivi dell’intera vicenda è rappresentato dalla velocità (meno di un anno dalla sentenza di primo grado) con la quale si è giunti alla definizione della vicenda in grado di appello.
Mentre solitamente dal momento della proposizione dell’appello a quello della sua definizione passa un tempo, almeno a Milano, non inferiore a 3-4 anni in questo caso specifico, grazie anche all’avvento della nuova normativa processuale “acceleratoria” in grado di appello, il Collegio, ritenendo ad un primo sommario esame che il proposto appello del Ministero non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto, ha opportunamente invitato le parti alla discussione orale – esonerandole dal deposito delle tradizionali comparse conclusionali – e, all’esito, confermata la iniziale “diagnosi” d’infondatezza dell’appello del Ministero, lo ha respinto condannandolo altresì ad una sostanziosa rifusione delle spese di lite.
C’è da augurarsi che la conferma della sentenza faccia comprendere al Ministero l’inutilità di un ricorso per cassazione, che avrebbe fini unicamente dilatori, e, ad un tempo, l’opportunità di provvedere al sollecito pagamento del dovuto, anche per non esporre l’Amministrazione – e, per essa, la collettività – ad ulteriori e pesanti oneri, con annesse responsabilità contabili (e non solo).

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale civile di Milano, Sezione X Civile, sentenza n.6418-2012 – versione privacy

Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, sentenza n.1076-2013 versione privacy

Secondo il Tribunale di Padova va risarcito il danno non patrimoniale da ritardata liquidazione dell’indennizzo ex lege 210/1992

Con sentenza n.204 del 27 febbraio 2013 il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, in un caso patrocinato dal nostro studio, ha ritenuto di poter riconoscere, ad una danneggiata che aveva atteso oltre sei anni prima di vedersi riconoscere l’indennizzo di cui alla legge n.210/1992, un risarcimento diverso ed ulteriore rispetto ad interessi e rivalutazione.
Secondo il giudice veneto “tale danno va messo in relazione con il trascorrere di quasi quattro anni dalla visita della commissione medica all’effettiva erogazione dell’indennizzo. Tale ritardo si è tradotto in un aggravio delle condizioni psicofisiche della ricorrente ed in un ulteriore stress emotivo, che si è aggiunto alla patologia accertata. Il danno va equitativamente liquidato in una misura pari al 20% dell’indennizzo dovuto sino a tutto l’agosto 2001
C’è da scommettere che la pronuncia – che si innesta sul leading case ottenuto dallo Studio oltre dieci anni or sono formarà oggetto di appello da parte dell’Amministrazione e probabilmente sarà riformata, in quanto la Corte di Cassazione è già più volte intervenuta sul punto per affermare, con argomentazioni discutibili (ed oggetto di nostri ricorsi alla Cedu), che “La ritardata erogazione dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, non configura un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., che riguarda le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, atteso che tale valore viene già tutelato, nella specie, mediante l’erogazione dell’indennizzo stesso” (quasi un’autorizzazione implicita all’Amministrazione affinchè possa comportarsi nel peggiore dei modi possibili..al massimo rischia di pagare interessi…).
Tuttavia è bello sapere che, ogni tanto, si può ancora incontrare qualche giudice meno corporativo e più attento alle ragioni dei danneggiati

Avv. Simone Lazzarini

Tribunale civile di Padova, Sezione Lavoro, sentenza 27 febbraio 2013, n.204

il leading case
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.3358 del 26 novembre 2002

Piovono le PEC di non ammissione alla transazione dal Ministero della Salute, ma non ci arrendiamo, anzi…

Cari amici e frequentatori del sito,
preliminarmente desidero scusarmi con voi per il fatto che il sito fatica ad essere aggiornato come un tempo.
Il motivo è semplice.
Stiamo convogliando tutte le forze nell’ormai annosa “battaglia” con il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da somministrazione di sangue ed emoderivati infetti e l’attività quotidiana di studio sta sottraendo energie e risorse preziose.
Il Ministero della Salute ha finalmente scoperto le carte e rivelato per facta concludentia la propria intenzione di non transare con nessuno o quasi.
Dopo lo sforzo compiuto per la predisposizione dei ricorsi al Tar Lazio, al Capo dello Stato ed alla Cedu avverso il decreto-moduli del 4 luglio 2012, a partire dal mese di dicembre anche il nostro studio ha cominciato a ricevere le PEC che, al momento in cui scriviamo, sono arrivate al ragguadevole numero di 51, tutte ahimè negative.
Nel termine di venti giorni dal ricevimento delle singole comunicazioni di non ammissione alla procedura transattiva stiamo formulando le nostre controdeduzioni, ma è prevedibile che – almeno per la maggior parte dei casi – il provvedimento finale sara di conferma del preavviso di rigetto già ricevuto.
Il comportamento tenuto dall’Amministrazione nell’intera operazione transattiva dovrà però essere sottoposto ad un attento vaglio da parte della magistratura civile, penale, amministrativa e contabile, e ciò almeno sotto due profili. Continua a leggere

Il Tribunale di Roma ritorna alle origini: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue infetto decorre dalla notifica del giudizio della CMO

Con due sentenze “gemelle” depositate in cancelleria rispettivamente il 20 (n. 3817) ed il 21 febbraio (n. 3942) u.s., il Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, Dr. Cricenti, è tornato a ribadire che la corretta interpretazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione sull’exordium praescriptionis impone di accertare “il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti…“.
E ancora: “..il Ministero dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attrice ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della CMO…“.
Ma soprattutto: “che il dies a quo sia un altro …. èun dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione piuttosto che a chi agisce in giudizio“.
Negli scorsi giorni abbiamo avuto notizia di un analogo pronunziamento da parte della Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 383/2013) e proprio oggi abbiamo pubblicato un’interessante sentenza del Tribunale di Milano (n. 12218/2012) che, nella sostanza, perviene alle medesime conclusioni.
Speriamo soltanto che i giudici di merito di tutta Italia riprendano finalmente il loro ruolo super partes e la smettano di sostituirsi al Ministero nel ricercare argomenti per affossare le pretese dei danneggiati e che le nuove pronunce siano di stimolo a chi dovrà a breve valutare la correttezza del comportamento del Ministero che, in spregio ad ogni logica, vorrebbe aprioristicamente escludere tutte le domande di transazione formulate da soggetti i quali abbiamo richiesto il risarcimento più di 5 anni dopo la data di presentazione della domanda d’indennizzo)!
Nei prossimi giorni pubblicheremo le sentenze per esteso, ma da subito voglio ringraziare il Collega ed amico Avv. Francesco Mercadante per la segnalazione, complimentandomi con lui per il brillante risultato ottenuto.

Avv. Simone LAZZARINI

La proposizione del ricorso gerarchico ex lege 210/1992 per contestare il mancato riconoscimento del nesso causale tra le trasfusioni subite ed il danno riportato interrompe il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico: nuove speranze per i danneggiati trasfusi occasionali?

Con sentenza n.12218 del 7 novembre 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Decima, Dr.ssa Giovanna GENTILE ha affrontato per l’ennesima volta la vexata quaestio della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti da soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali giungendo ad una conclusione che, se seguita da altri giudici, potrebbe offrire una speranza in più a tanti danneggiati, in particolar modo ai soggetti trasfusi occasionali che, soltanto dopo lunge traversie amministrative-giudiziarie, si vedono riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni subite e la patologia contratta e, conseguentemente, anche il diritto all’indennizzo di cui alla legge 210/1992.
Questo lo snodo cruciale dell’importante decisione: “Secondo una interpretazione univoca della Suprema Corte, la domanda proposta in via amministrativa e diretta ad ottenere l’ annullamento del provvedimento lesivo è idonea, per tutta la durata del processo amministrativo, ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel giudizio proposto dinanzi all’ A.G.O. Il ricorso amministrativo ed il suo successivo atto di impugnazione interno a quel procedimento, hanno la stessa natura dell’ atto stragiudiziale che interrompe il corso della prescrizione dell’ azione giudiziale ex art. 2943 4 comma e 2945 c.c. Gli atti del procedimento ex L. n. 210 del 1992 hanno dunque effetti al di fuori dell’ ambito strettamente amministrativo nel senso che valgono come atti stragiudiziali di costituzione in mora, in cui è evidente la volontà del richiedente di ottenere il riconoscimento del proprio diritto leso dalla PA e ciò a prescindere dalla natura indennitaria della richiesta amministrativa e di quella latu sensu risarcitoria della domanda giudiziale, stante lo stretto legame tra indennizzo amministrativo e danno liquidato in via giudiziale, dal quale deve pacificamente il primo detrarsi ( in caso di accoglimento della domanda giudiziale per un importo maggiore dell’ indennizzo ). L’ eccezione di prescrizione va dunque respinta poiché ( a tacer d’ altro ) il corso della prescrizione è stato interrotto dal ricorso gerarchico proposto nel procedimento amministrativo dall’ attore in data 18-10-2002 e l’ atto di citazione del presente giudizio è stato notificato in data 2-8-06 ben prima del decorso del termine quinquennale. Continua a leggere

Depositati i ricorsi al TAR ed al Capo dello Stato avverso il decreto-moduli

Informo tutti che, nella giornata del 23 novembre u.s. abbiamo depositato al TAR Lazio tre distinti ricorsi avverso il decreto moduli pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio u.s. per complessive 185 posizioni.
Abbiamo infatti scelto di differenziare in gruppi le diverse posizioni, per meglio sviluppare i motivi di ricorso in funzione delle caratteristiche dei ricorrenti
Nel dettaglio:
Ricorso emofilici e talassemici 145 posizioni rg 9845/2012
Ricorso occasionali ante 1978 12 posizioni rg 9840/2012
Ricorso occasionali post 1978 24 posizioni rg 9843/2012
I ricorsi sono stati tutti assegnati alla Sezione Terza Quater
Per tutelare la riservatezza dei ricorrenti è stata contestualmente formulata istanza di omissione dei dati personali, che quindi non saranno visibili alla consultazione pubblica del sito www.giustizia-amministrativa.it nella pagina riferita allo specifico ricorso.
Per quanto riguarda invece il ricorso straordinario al Capo dello Stato lo stesso è stato depositato presso il Ministero della Salute e presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e riguarda altre 31 posizioni.
Da ultimo comunico che è in fase di redazione il ricorso alla CEDU, il cui termine di scadenza è fissato nei primi giorni del 2013
Cordiali saluti

Avv. Simone Lazzarini

Dal sito del Ministero della Salute

Avvisi

9 agosto 2012 – L’operazione finalizzata alla stipula delle transazioni previste dalle leggi 222/07 e 244/07 è in via di conclusione. Infatti, a seguito della emanazione del DM 4 maggio 2012, l’Amministrazione sta procedendo all’esame delle singole istanze pervenute entro il termine del 19 gennaio 2010, ai fini dell’ammissione alla stipula degli atti transattivi o, in alternativa, del non accoglimento della domanda di adesione.

In caso di ammissione alla stipula, i legali di parte saranno convocati per iscritto per la firma dell’atto transattivo, con l’indicazione del luogo e del giorno in cui presentarsi e gli verrà inviato lo schema dell’atto, redatto ai sensi del citato decreto, per prenderne visione.

Per poter procedere alla stipula, i legali dovranno dotarsi di procure speciali rilasciate dai transigenti per sottoscrivere l’atto in proprio nome e conto.

In caso di non accoglimento della domanda di adesione alle transazioni, l’Amministrazione chiederà al legale di parte di controdedurre alle motivazioni rese note nella lettera di preavviso, entro un termine espressamente indicato. In caso di trasmissione di controdeduzioni, si provvederà ad esaminarle e a dare conto delle ragioni dell’Amministrazione nel provvedimento finale.

Per la corrispondenza inerente alla procedura transattiva, l’Amministrazione si avvarrà in via privilegiata della posta elettronica certificata, pertanto, i legali di parte sono invitati a comunicare o confermare l’indirizzo di posta elettronica certificata a: transazioni.ridab@sanita.it

Pausa di riflessione

Cari Amici,
dopo l’uscita del decreto-moduli per la definizione transattiva delle cause risarcitorie promosse contro il Ministero della Salute si è scatenata, come prevedibile, una ridda di voci e possibili interpretazioni che ci ha impegnato anche in un serrato confronto tra colleghi, un confronto sui cui contenuti e sui cui risultati mi sembra opportuno mantenere la massima riservatezza.
Ora è il momento di una pausa di riflessione, per ricaricarsi e per mettere bene a fuoco le strategie da adottare nei prossimi mesi, anche alla luce di un’analitica disamina di ogni singola posizione sia dal punto di vista processuale sia sostanziale.
Nei prossimi giorni, come preannunciato, i clienti dello studio riceveranno un’informativa di aggiornamento in vista delle eventuali nuove azioni da intraprendere.
Lo studio, salvo le comprovate urgenze, anche non inerenti alla problematica del sangue infetto (urgenze per le quali sarò comunque rintracciabile) e gli appuntamenti già fissati in precedenza, rimarrà chiuso sino al 2 settembre compreso.
La segreteria tornerà comunque operativa indicativamente dal 27 agosto p.v.
Buone ferie e soprattutto buon meritato riposo a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

La lunga attesa è finita, decreto-moduli sulle transazioni per il risarcimento del danno biologico in favore dei danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma ora che fare?

Dopo lunga ed interminabile attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/07/2012 il decreto ministeriale che definisce i moduli transattivi in applicazione dell’articolo 5 del decreto n. 132/2009.
Il tempo, come al solito, è il mio più grande nemico, tuttavia proverò umilmente – e spero con un linguaggio comprensibile e non “da Azzeccagarbugli” – a svolgere qualche breve riflessione, che vorrete naturalmente prendere non “per oro colato”, ma come mia personale opinione.
Cosa accadrà adesso?
Se, almeno per una volta, il Ministero della Salute rispettasse i tempi che esso stesso aveva dichiarato di voler seguire, ai sensi dell’art.6 del decreto n.132/2009 dovrebbe provvedere – per il tramite della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero – alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre al parere dell’Avvocatura Generale dello stato.
Ciò dovrebbe accadere entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto-moduli e cioè entro l’11 settembre p.v., ma considerata la non-perentorietà del termine ed il concomitante periodo feriale, è assai probabile che si andrà ben oltre tale data.
Successivamente è verosimile che il Ministero comunichi ai legali la propria intenzione di transare o non transare con il singolo danneggiato.
Il problema è che, da una prima lettura del decreto-moduli pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale (e allegato in formato .pdf in calce al presente articolo) non è dato comprendere con certezza, neppure agli “operatori del diritto” “chi è dentro e chi è fuori” dalla transazione.
Ovviamente, la scarsa comprensione non dipende da chi legge, ma da chi, ancora una volta, ha perso l’occasione di esprimersi in modo chiaro e semplice nei confronti dei cittadini.
Premesso che il Ministero, del tutto illegittimamente (in quanto dopo aver potuto conoscere il contenuto delle domande di accesso alla procedura transattiva), pare aver introdotto causa di esclusione dalla procedura transattiva prima non contemplate (la prescrizione non era un presupposto, ma qualcosa di cui si sarebbe tenuto conto ai fini della stipula), non si comprende ad esempio se i requisiti di cui all’art.5 comma 1 lettere a, b e c, inerenti alla tempestività della proposizione dell’azione risarcitoria, debbano sussistere cumulativamente o sia invece sufficiente il verificarsi di anche una soltanto delle condizioni per escludere dall’iter transattivo.
Quali le conseguenze di tale scarsa chiarezza?
Occorrerà prudenzialmente valutare, caso per caso, l’opportunità di un’eventuale impugnativa del decreto nelle parti in cui, con riferimento alla specifica posizione soggettiva, lo stesso precluda – o possa precludere se interpretato in un certo modo – l’accesso alla conclusiva fase di stipula degli atti transattivi con riserva, a seconda dei casi, di abbandonare l’impugnativa in caso di accesso alla transazione ovvero di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione.
Così ad esempio i trasfusi occasionali ante 24 luglio 1978 dovrebbero certamente contestare l’art.5 comma 2 del decreto-moduli (la giurisprudenza di cassazione è certamente dalla loro parte).
Chi ha fatto causa al Ministero della Salute più di cinque anni dopo la data di presentazione della domanda d’indennizzo (art.5 comma 1 lett. a)), ma ancora non ha ottenuto sentenza, potrebbe doversi del fatto che l’art.5 comma 1 lettera a) non disciplini espressamente i casi di mancata-incompleta-irrituale eccezione di prescrizione da parte del Ministero e/o non contempli espressamente la possibilità di tener conto dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione inoltrati al Ministero e/o ad enti coobbligati con lo stesso in solido in ragione della corresponsabilità per le trasfusioni infette.
Ma ovviamente quanto illustrato non è per nulla esaustivo e rappresentativo di tutte le criticità evidenziate dal decreto.
Oltretutto, nonostante le raccomandazioni del Consiglio di Stato, sembra essere venuta meno l’equiparazione tra soggetti affetti da drepanocitosi e soggetti affetti da talassemia e ancora non è stata recepita nel decreto-moduli la possibilità di transare all’80 o 90 per cento delle somme indicate in sentenza per i soggetti che abbiano riportato giudizi favorevoli con importi superiori a quelli massimi indicati nel decreto 132 del 2009 e tali argomenti potrebbero (legittimamente) essere fonte di ulteriore contenzioso.
Per non parlare della situazione economica descritta nel modulo isee che, nel corso di questi anni, potrebbe essere migliorata o peggiorata…
Si potrebbe opinare che il Ministero non è affatto obbligato a transare con tutti.
Vero, ma come già in più occasioni segnalato da TAR e Consiglio di Stato, nello svolgimento della procedura transattiva, connotata da indubbi profili pubblicistici e regolata dai principi sul procedimento amministrativo, deve certamente comportarsi con correttezza ed imparzialità e quindi, esemplificativamente, se preannunzia di volersi ispirare ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza, lo deve fare in toto (sia sul piano del diritto sostanziale, sia sul piano del diritto processuale) e non limitatamente ai soli profili a sè più favorevoli…
Ma allora come procedere?
Nei limiti del possibile e ferma restando l’autonomia decisionale di ogni singolo avvocato sarebbe certamente auspicabile un sia pur minimo coordinamento nelle eventuali azioni da intraprendere o, almeno, uno scambio di idee e di spunti, sempre proficuo ed istruttivo.
Per quanto riguarda i clienti dello studio, a breve (e comunque verosimilmente entro i primi giorni di agosto, non appena completato il necessario “censimento” delle singole posizioni) gli stessi riceveranno, attraverso il mezzo di comunicazione (posta o mail) in precedenza prescelto, una nota informativa con la quale verrà sommariamente illustrata la propria situazione soggettiva rispetto alla transazione e verranno proposte le eventuali iniziative più opportune a tutela del loro interesse alla stipula degli atti transattivi.
Nella speranza di aver offerto un – sia pur modesto e superficiale – utile contributo alla migliore comprensione delle varie problematiche “sul tappeto”, saluto tutti caramente augurando un buon fine settimana

Avv. Simone LAZZARINI

Decreto 4 maggio 2012 di definizione dei moduli transattivi