Il condominio in frantumi e la notifica del titolo esecutivo

Qualche tempo fa, commentando la nota Sentenza delle SSUU circa la fine, almeno per certi versi, della solidarietà tra condomini in materia condominiale, ci si domandava “Sul piano processuale (ma qui è d’obbligo procedere con molta cautela) si potrebbe porre il problema della notifica del titolo esecutivo” e si restava in attesa di pronunce della giursprudenza che affrontassero la questione.

Una  delle prime in materia è la Sentenza 11/3/2009 n° 6693 del Tribunale di Napoli.

Il caso era quello di un soggetto che aveva ottenuto un Decreto Ingiuntivo contro un condominio e, non pagato, aveva notificato atto di precetto ad un condomino.

Questi si opponeva eccependo che nessuno aveva mai notificato a lui il decreto ingiuntivo in forma esecutiva.

Il decreto era stato notificato infatti al condominio, ma mai al condomino.

Il Giudice ha ritenuto che non sia dubbia la c.d. efficacia espansiva del titolo esecutivo, ma sia incerto se, prima di procedere contro il singolo condòmino, sia necessario notificare anche a lui personalmente il Decreto.

Il giudice partenopeo ha risolto il dubbio rispondendo di no.

Secondo il Giudice è sufficiente che il creditore notifichi il titolo esecutivo al condominio. Una volta soddisfatto questo incombente, il creditore può agire in executivis contro il singolo condòmino.

Ciò in quanto l’art. 654 c.p.c., che esclude la “rinotifica” del titolo ai fini dell’eecuzione è norma speciale  che prevale sulla norma generale di cui all’art. 479 c.p.c.

La dottrina (v. nota di Ghigo Giuseppe Caccia in “Altalex” articolo del 9/10/2009) opina che la norma di cui all’art. 654 si riferisce al caso in cui il debitore è sempre lo stesso, mentre, nel caso di specie, il titolo è stato notificato prima ad un soggetto (il Condominio) e poi ad un altro soggetto (il condòmino) distinto dal primo.

Dal punto di vista teorico, per quanto possa valere l’opinione personale dello scrivente, l’obiezione coglie nel segno. Anzi, si può andare ancora oltre. Se si ritiene che l’obbligazione del condòmino sia parziaria (come affermano le SSUU) e che condòmino e condominio siano soggetti non confondibili, si potrebbe anche sostenere che, per poter agire nei confronti del singolo, è necessario notificargli un titolo esecutivo “parziario” e specificamente diretto contro di lui per la quota che lo riguarda.  A giudizio di chi scrive, se si ragionasse diversamente (come si può dire faccia il Tribunale di Napoli) si perverrebbe ad una specie di “notifica collettiva ed impersonale” al di fuori dei casi di successione iure hereditario.   Tale procedura, siccome (ancora una volta) speciale, non può, sempre a parere dello scrivente, essere applicata in via estensiva al di fuori delle succesioni mortis causa.

Al di là delle riflessioni teoriche, tuttavia, la prassi è allo stato orientata nel senso che sembra. La ragione potrebbe essere (e, in un punto, la Sentenza in commento lo suggerisce) l’esigenza di una “maggiore speditezza” del processo esecutivo.

Tale esigenza non può essere tenuta in non cale, sicchè sarà interessante verificare se e quali altri Tribunali aderiranno all’orientamento di quello di Napoli e quale altro orientamento seguiranno le Corti superiori.

Forse (?) si potrebbe arrivare a porre nuovamente la questione all’attenzione della Suprema Corte, magari suggerendo una “rimeditazione” della Sentenza SSUU 9148/2008.

E’ fuori di dubbio, infatti, che tale pronuncia, oltre a sollevare numerosi problemi, moltiplica i procedimenti (ed i relativi costi).

A tale proliferazione di contenzioso cerca di rimediare, quantomeno sul piano esecutivo, la pronuncia del Tribunale di Napoli qui commentata.

  

Il decreto sulle transazioni va impugnato?

Come previsto, la circolare non ha aggiunto nulla a quanto già contenuto nel decreto ministeriale.
Molti si chiedono se convenga o meno proporre ricorso al TAR avverso il D.M., entro quando ciò sia possibile, quale potrebbe essere l’utilità di un’eventuale impugnazione e quali i possibili epiloghi.
Cercherò di rispondere, sfruttando l’esperienza maturata in oltre dieci anni di attività svolta nel redigere ricorsi in matria di ambiente ed appalti.
Non prendete però quanto andrò a dire per “oro colato”, ma soltanto come un’opinione personale. Continua a leggere

Pubblicata anche la circolare: finalmente al via la procedura per le transazioni delle cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno biologico da somministrazione di sangue o emoderivati infetti

Dopo il decreto ministeriale, pubblicata in Gazzetta nel settembre scorso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre è stata pubblicata la Circolare 20 ottobre 2009, n. 28, recante “ Modalita’ di presentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto 28 aprile 2009, n. 132.
In realtà si tratta di un documento che spiega agli avvocati cosa e come trasmettere al Ministero per consentire l’avvio della procedura transattiva nell’interesse dei propri Assistiti.
La prima fase di tale procedura, concernente l’invio della documentazione al Ministero e disciplinata dalla circolare di cui sopra, avrà termine il prossimo 19 gennaio.
Ai Clienti dello Studio comunico che saranno a breve contattati per la verifica degli eventuali documenti mancanti e per la sottoscrizione della manifestazione d’interesse alla transazione, nonchè per chiarire ogni dubbio ulteriore.
Nell’attesa è opportuno che gli stessi si muniscano con la massima sollecitudine del certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109) relativo all’anno 2008.
Tale certificato può essere richiesto presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) dei sindacati, delle associazioni e dei Comuni, gli uffici degli enti che erogano le varie prestazioni richieste, o direttamente presso gli uffici dell’Inps della propria zona, oppure incaricando dell’incombente il proprio commercialista.
Preciso sin d’ora che, nel caso si tratti di eredi di soggetti deceduti occorrerà munirsi di un certificato per ciascun erede.
Nel raccomandare di provvedere con la massima urgenza a quanto sopra rinvio a presto per ulteriori aggiornamenti