Mentre il decreto legge che avrebbe dovuto essere varato il 5 maggio u.s. sembra essere stato rimandato (e dalle ultime informazioni – ottenute a margine della manifestazione tenutasi lo scorso 21 giugno – parrebbe che il testo a suo tempo ipotizzato, con opportuni correttivi, possa essere incluso nella manovrina finanziaria che dovrebbe essere varata nel prossimo mese di luglio) il Ministero della Salute, alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla nostra diffida, ha fatto pervenire la qui allegata risposta che, ad onor del vero, si limita ad una cronistoria di quanto successo negli ultimi anni, con la “perla” finale di considerare la stipula degli atti transattivi sottoposta ad una valutazione di opportunità dell’Amministrazione qualificando comunque la transazione come atto di natura “privatistica” ancorché previsto per legge.
E’ appena il caso di osservare come tali pittoresche tesi ministeriali siano state clamorosamente sconfessate dalla giustizia amministrativa (v. TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, sentenza n. 380/2011, confermata da Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, con ordinanza n.1707/2011), ma nonostante tutto l’Amministrazione si ostina pedissequamente a riproporle, quasi pensasse di avere a che fare con un’accozzaglia di professionisti incapaci di leggere e/o di sviluppare ragionamenti che abbiano un minimo di fondamento logico/giuridico.
Pertanto, impregiudicata ogni diversa determinazione da parte dei singoli danneggiati se e quando (e come) finalmente il preannunciato decreto sarà varato, riteniamo – come avevamo in precedenza anticipato – di dover coerentemente dar seguito all’iniziativa intrapresa nello scorso mese di marzo e pertanto, nei prossimi giorni provvederemo – nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati – alla notifica del ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
Una volta depositato il ricorso e fissata l’udienza di discussione, le associazioni e gli enti che tutelano gli interessi dei danneggiati potranno, se lo vorranno, intervenire ad adiuvandum nella procedura sino a venti giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione.
Ricordo che, se il giudice accogliesse la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
A presto
Avv. Simone LAZZARINI