In attesa delle transazioni il Tribunale di Milano si ripete: oltre 1.250.000 euro a cinque danneggiati thalassemici, ma scomputo per tutti…

Con sentenza n.7296 depositata in cancelleria il 15 giugno u.s. il Tribunale di Milano, Sezione Decima, Dr.ssa Simonetti, decidendo in un caso seguito dal nostro studio, ha nuovamente condannato il Ministero della Salute, questa volta in solido con un ospedale lombardo, a risarcire i danneggiati – cinque ragazzi thalassemici, uno dei quali nel frattempo purtroppo deceduto – con la complessiva somma di oltre 1.250.000 euro (da 86.000 euro per il caso giudicato meno grave ad oltre 600.000 per i parenti del soggetto deceduto).
La decisione, di cui a breve pubblicheremo il testo per esteso,si segnala, in positivo, per affrontare il tema dell’estensione dell’efficacia interruttiva della prescrizione delle richieste di risarcimento dei danni inoltrate al Ministero anche nei confronti degli Ospedali e viceversa, in quanto Ministero e struttura ospedaliera sono coobbligati in solido al risarcimento, mentre sembra discutibile l’applicazione acritica del principio dello scomputo, dalle somme riconosciute come dovute a titolo di risarcimento, degli importi percepiti a titolo di indennizzo.
Premesso infatti che non è chiaro in che modo debba operare il criterio, non si comprende perchè dal risarcimento del danno non patrimoniale andrebbe decurtato l’importo di una prestazione che èuna chiara misura di sostegno economico, dunque patrimoniale, e perchè dello scomputo possa beneficiare, sotto forma di minore esborso, anche chi come l’Ospedale (o come lo stesso Ministero, nel caso in cui l’indennizzo sia corrisposto dall’Asl) non provveda alla corresponsione dell’indennizzo ex lege 210/1992.
Compatibilmente con il febbrile lavoro che ci attende nei prossimi mesi (prima o poi il decreto sulle transazioni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale), cercheremo di approfondire più avanti anche questi temi.
Buona serata

Avv. Simone LAZZARINI

Class action: il Ministero appella in Consiglio di Stato, ma poi chiede un rinvio: nei prossimi giorni, finalmente, sarà pubblicato in G.U. il decreto-moduli

Si è svolta questa mattina in Consiglio di Stato l’udienza in camera di consiglio sul ricorso in appello (con domanda di sospensione dell’esecuzione) proposto dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza (favorevole ai danneggiati) che il TAR Lazio aveva emesso lo scorso 17 febbraio sulla c.d. “class action amministrativa” promossa da alcune associazioni, appello che era stato notificato il 2 maggio e che era stato depositato il 30 maggio.
La collega che rappresentava l’Avvocatura dello Stato si è presentata depositando una comunicazione del Ministero della Salute con cui veniva rappresentato che il decreto era stato registrato alla Corte dei Conti ed era davvero imminente (questione di pochi giorni) la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ha chiesto pertanto il rinvio dell’udienza.
Mi sono fermamente opposto (ottenendo non senza fatica che tale mia opposizione fosse messa a verbale), rappresentando anche alcuni profili di inammissibilità del proposto ricorso e, subordinatamente, ho insistito affinché controparte rinunziasse a questo punto alla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, considerato che il richiedere il rinvio di una domanda cautelare da loro stessi richiesta era una contraddizione in termini.
Tuttavia il Presidente del Collegio, nonostante le mie rimostranze, rilevato che il potere di disporre sulla domanda cautelare spettasse all’appellante ministero, ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinvio dell’Avvocatura dello Stato fissando nuova udienza al 27 luglio p.v..
Per quella data è verosimile che il decreto sarà già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con prevedibili febbrili attività per la sua interpretazione e/o impugnazione da parte di avvocati, associazioni e danneggiati.
Indipendentemente dal contenuto di tale attesissimo decreto, ancora non noto nei dettagli, e dalle eventuali iniziative per contestarlo in tutto o in parte, sarà comunque bene prestare particolare attenzione anche al cammino che seguirà il disegno di legge n. 3234, d’iniziativa dei senatori CURSI e TOMASSINI, recante “Disposizioni in materia di indennizzo straordinario in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie“, disegno di legge che potrebbe, se l’iter per la sua approvazione si concludesse in tempi ragionevoli, rappresentare un’eventuale ancora di salvezza per tutti coloro i quali fossero eventualmente esclusi dalla transazione e non riuscissero ad ottenere altrimenti giustizia.
Ma ritengo comunque opportuno attendere comunque la pubblicazione del decreto prima di trarre frettolose conclusioni.
Il precedente del 5 maggio 2011 ci insegna a rimanere con i piedi ben saldi per terra…
A presto

Avv. Simone Lazzarini

Disegno di legge n.3234-2012

Trasfusioni infette: il Tribunale di Milano condanna il Ministero della Salute a risarcire un’occasionale con oltre € 250.000=

Con sentenza n.6472 del 29 maggio, 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile (Dr.ssa SIMONETTI) in un caso seguito dal nostro studio, è nuovamente tornato a condannare il Ministero della Salute in relazione ad un altro caso di trasfusioni di sangue infetto.
Questa volta si tratta di trasfusioni subite occasionalmente da una paziente che, nel 1983, era stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici e che la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha accertato aver subito un danno biologico pari al quaranta per cento.
Particolarmente significative le motivazioni addotte dal Tribunale di Milano per evidenziare la responsabilità del Ministero:
Oltre alle regole di normale prudenza, appare violato pure l‟art. 1 della legge istitutiva del Ministero della Sanità (L. 13.3.58 n. 296). Questa norma attribuisce al ridetto dicastero il compito di provvedere alla tutela della Salute Pubblica, di sovrintendere e coordinare i servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e degli enti pubblici, e di emanare istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.
Il dovere del Ministero di vigilare sulla preparazione e sulla utilizzazione del sangue (e degli emoderivati) comporta certamente l‟ineludibile obbligo di diligentemente adottare tutte le misure possibili, secondo la migliore scienza medica, al fine di verificare la sicurezza del sangue trasfuso, e di adoperarsi per evitare o ridurre il rischio di contagio, antico quanto la necessità di praticare trasfusioni a scopo terapeutico.
Da parte dell‟allora Ministero della Sanità mancò, invece, oltre a un‟azione coordinata di promozione e implementazione delle concrete possibilità di contenimento trasfusionale (come per es. il predeposito di sangue finalizzato all‟autotrasfusione, l‟emorecupero intraoperatorio, l‟emodiluizione) o di “buon uso del sangue”, l‟adozione di metodi di selezione dei donatori in base al parametro costituito dai valori delle transaminasi (ALT), ovvero in base a criteri anamnestici più rigorosi di quelli contenuti nel regolamento di esecuzione della L. 592/67 (il d.P.R. 1256/71, che si limitava a escludere stabilmente dalla donazione chi avesse contratto epatite virale e, temporaneamente, chi nei sei mesi precedenti avesse subito trasfusioni di sangue o emoderivati o avesse avuto contatti con soggetti affetti da epatite virale). Inoltre vi fu grave ritardo nella formulazione del “piano sangue” (delineato già nella legge 592/67, ma attuato soltanto nel 1994), volto a garantire l‟autosufficienza nazionale, nonché nella adozione di metodiche di inattivazione virale che l‟esperienza scientifica aveva dimostrato efficaci e sicure già dal 1948 (S.S. Gellis et al., Chemical and immunological studies on the products of human plasma fractionation-inactivation of the virus of homologous serum hepatitis in solution of normal human serum albumin by means of it, in J Clin Invest, 1948), quali il riscaldamento a 60° per 10 ore o pastorizzazione di sieri e albumine, o altre modalità di termotrattamento. Infine sono mancati a lungo controlli effettivi sui canali di approvvigionamento (al fine di escludere, per es., l‟impiego di materiale ematico proveniente da donatori mercenari, la cui pericolosità era da tempo nota e che vennero cancellati solo con la L. 107/90, o proveniente da aree del mondo in cui non è garantita la rigorosità dei controlli o la qualità del prodotto), sulla distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione.

Tali misure, secondo questo giudice, sarebbero state possibili anche prima dell‟epoca in cui furono praticate le trasfusioni causative del danno per cui è processo. Dunque, come già detto, esse erano doverose per il Ministero.
La loro omissione e la mancata vigilanza sulla adozione delle precauzioni possibili da parte delle strutture sanitarie sono state, con altissima probabilità (non può dirsi con assoluta certezza, per l‟indisponibilità – dovuta al tempo trascorso – di elementi di conoscenza in ordine alla “storia” delle singole sacche di sangue effettivamente trasfuse), concause efficienti del danno cagionato all‟attrice dal sangue infetto
“.
In pratica, secondo il Tribunale di Milano il Ministero non può pensare di “cavarsela” – andando esente da ogni responsabilità – affermando di aver raccomandato sin dal 1967 il controllo sulle transaminasi dei donatori…
Altro aspetto degno di nota della sentenza è quello inerente alla “personalizzazione” del risarcimento:
Deve tuttavia tenersi conto, ai fini della giusta commisurazione del risarcimento alla specifica fattispecie e alla effettiva entità del danno, della gravità della sofferenza psichica, come allegato in atti, ingenerata nella danneggiata dalla acquisizione della consapevolezza di aver contratto epatopatia cronica e della possibilità che questa, come è notorio, possa evolvere in cirrosi e anche in neoplasia epatica. Tale sofferenza, con evidenti ripercussioni sulla sfera sessuale e sulle relazioni interpersonali anche intrafamiliari può considerarsi come fatto notorio dalle particolarità della patologia contratta“.
Confidiamo che quest’ulteriore pronunzia possa finalmente contribuire a chiudere in tempi brevi – e non solo “sulla carta” – la nota vicenda dei risarcimenti ai danneggiati.

Avv. Simone LAZZARINI