Con due sentenze “gemelle” depositate in cancelleria rispettivamente il 20 (n. 3817) ed il 21 febbraio (n. 3942) u.s., il Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, Dr. Cricenti, è tornato a ribadire che la corretta interpretazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione sull’exordium praescriptionis impone di accertare “il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti…“.
E ancora: “..il Ministero dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attrice ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della CMO…“.
Ma soprattutto: “che il dies a quo sia un altro …. èun dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione piuttosto che a chi agisce in giudizio“.
Negli scorsi giorni abbiamo avuto notizia di un analogo pronunziamento da parte della Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 383/2013) e proprio oggi abbiamo pubblicato un’interessante sentenza del Tribunale di Milano (n. 12218/2012) che, nella sostanza, perviene alle medesime conclusioni.
Speriamo soltanto che i giudici di merito di tutta Italia riprendano finalmente il loro ruolo super partes e la smettano di sostituirsi al Ministero nel ricercare argomenti per affossare le pretese dei danneggiati e che le nuove pronunce siano di stimolo a chi dovrà a breve valutare la correttezza del comportamento del Ministero che, in spregio ad ogni logica, vorrebbe aprioristicamente escludere tutte le domande di transazione formulate da soggetti i quali abbiamo richiesto il risarcimento più di 5 anni dopo la data di presentazione della domanda d’indennizzo)!
Nei prossimi giorni pubblicheremo le sentenze per esteso, ma da subito voglio ringraziare il Collega ed amico Avv. Francesco Mercadante per la segnalazione, complimentandomi con lui per il brillante risultato ottenuto.
Avv. Simone LAZZARINI