Maxi-risarcimento a una famiglia di una giovane thalassemica deceduta a causa dell’HCV: il Tribunale di Milano condanna il Ministero della Salute a pagare oltre 1.350.000 euro agli eredi

Con sentenza n. 139/2012 emessa il 10 gennaio u.s. dal Tribunale di Milano, Sezione decima civile, Dr.ssa Giovanna Gentile, in un caso seguito dal nostro studio, il Ministero della Salute è stato condannato a risarcire il complessivo importo di oltre un milione e trecentocinquantamila euro ai genitori ed al fratello di una giovane thalassemica deceduta a causa dell’HCV.
Naturalmente non si tratta nè della prima nè dell’ultima sentenza che un tribunale italiano emette in casi simili.
Siamo a conoscenza di casi in cui le liquidazioni concesse sono state ancora superiori.
Tuttavia due dati ci sembrano meritevoli di essere segnalati nel caso da noi seguito.
Sotto un primo profilo va osservato che, se il Ministero della Salute avesse perfezionato a tempo debito la procedura transattiva cui anche gli eredi della sfortunata giovane avevano aderito (rinviando più volte l’udienza conclusiva), avrebbe risparmiato – e quindi fatto risparmiare anche ai contribuenti che in fin dei conti siamo sempre noi – oltre settecentomila euro.
è vero che la sentenza è soltanto di primo grado, tuttavia non è affatto da escludere che l’esito di un eventuale appello possa addirittura peggiorare l’entità della condanna al risarcimento dovuto dal Ministero della Salute, considerato che nell’importo liquidato non si è tenuto conto nè del danno non patrimoniale subito dalla giovane quand’era in vita (e reclamato dagli attori iure hereditario), nè del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) subito dagli eredi durante la malattia ed in conseguenza del decesso della congiunta.
Non sembra pertanto fuori luogo ipotizzare, considerate anche le parallele iniziative della class action amministrativa e del ricorso alla CEDU, la configurabilità di un significativo danno all’erario conseguente ai ritardi nella chiusura dell’iter transattivo.
Sotto un secondo profilo va sottolineato che, nel caso che occupa, il Tribunale – alla luce della particolarità del caso – ha motivatamente ritenuto di discostarsi dalle tabelle in uso presso il tribunale di milano per il risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, liquidando nel caso del fratello della deceduta un importo addirittura quasi triplo rispetto ai massimi tabellari e comunque significativamente superiore ai massimi anche per quanto riguarda i genitori.
Ecco il passaggio più significativo della sentenza:
Nel caso di specie spetta ai congiunti, non essendo revocabile in dubbio il nesso causale tra la grave patologia della vittima e suo decesso il danno non patrimoniale inteso non solo come sofferenza patita per la morte ma anche come lesione del diritto costituzionalmente garantito all’integrità della famiglia …. …..considerate anche la lunga durata della malattia, le sofferenze dei suoi parenti, l’alternarsi di speranze e di terribili delusioni ed infine la morte in giovane età si stima equo liquidare, nello specifico caso, a ciascuno dei congiunti nella rispettiva qualità di genitori e fratelli la somma di euro 380.000,00 per ciascuno dei genitori e la somma di euro 360.000 per il fratello…..“.
E ancora:
condanna il Ministero della Salute a corrispondere agli attori la somma di euro 382.500,00 per ciascuno dei genitori e di euro 360.000 per il fratello …. .; dette somme devono essere maggiorate degli interessi compensativi del 2% dalla data dell’evento di morte alla data della sentenza oltre interessi legali dalla sentenza al saldo“.
Per concludere un’ultima riflessione: in generale è tutt’altro che agevole ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, anche per importi ben più modesti come quelli ad esempio dovuti a titolo di differenze per rivalutazione della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la parte economicamente più sostanziosa dell’indennizzo ex lege 210/1992).
Tuttavia, considerato che anche le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, sembra sin d’ora doveroso ricordare, anche in questo caso, quanto affermato dalla CEDU in una nota decisione (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, GRANDE CAMERA, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006), naturalmente pronunziata contro lo Stato italiano:
La Corte può ammettere che un’amministrazione possa aver bisogno di un lasso di tempo prima di procedere a un pagamento; …..comunque tale lasso di tempo non dovrebbe in genere superare sei mesi a partire dal momento in cui la statuizione ……. diviene esecutiva…….Come la Corte ha già abbondantemente ripetuto, un’autorità dello Stato non potrebbe addurre a pretesto la mancanza di risorse per onorare un debito fondato un una decisione di giustizia“.
Che tali principi siano di monito a chi, anzichè fare applicazione dei principii di buona amministrazione, da anni, si perde in chiacchiere….
Non vorremmo essere costretti a ricorrere alla Cedu anche per lamentare la mancata esecuzione delle singole sentenze….
In ogni caso siamo pronti..

Avv. Simone LAZZARINI

Class action: il tempo delle chiacchiere è finito

Nel primo pomeriggio di oggi, dopo un’attesa snervante, abbiamo finalmente discusso nel merito il ricorso per class action amministrativa che, a seguito della perdurante inerzia ministeriale, avevamo notificato ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e poi depositato al TAR Lazio ancora nello scorso mese di giugno.
Preliminarmente desidero ringraziare i colleghi siciliani e romani che, intervenendo ad adiuvandum nel ricorso rispettivamente con alcune diecine e – addirittura – con alcune centinaia di assistiti, non ci hanno lasciato soli, ma hanno dimostrato nei fatti di aver pienamente condiviso la strategia adottata con i colleghi ricorrenti.
Prima dell’udienza l’avvocatura – che mai si era sentita in dovere di contattarci nei giorni precedenti – ha timidamente cercato di “strapparci” una richiesta di rinvio motivata con l’asserita imminenza della firma sul decreto, ma francamente – dopo essere appositamente venuti da Milano, Cagliari e Lecce – ci sono sembrati poco serio l’approccio e non convincenti le argomentazioni utilizzate.
Non è la prima volta che la controparte ministeriale, messa alle strette, tenta in modo assai bizzarro di stoppare le iniziative dei danneggiati in base a decisioni o fatti nuovi che, casualmente, si verificano sempre il giorno prima o stanno per accadere… è capitato diecine di volte anche in materia di indennizzo…
In sede di discussione abbiamo replicato a quanto scritto dal Ministero nelle proprie difese (un condensato di argomentazioni oggettivamente insostenibili su di una fantomatica natura “privatistica” – ?! – della procedura transattiva) ed abbiamo tutti evidenziato il non più tollerabile ritardo accumulato dal Ministero nella procedura, ritardo che proprio pochi giorni fa il Consiglio Stato ha affermato essere contrario anche all’art. 41 della Carta Europea dei Diritti fondamentali.
E ancora non abbiamo mancato di rimarcare il comportamento ondivago dell’Amministrazione che, con propria circolare, ha dapprima invitato le Avvocature distrettuali a sensibilizzare i legali dei danneggiati a chiedere rinvii nelle cause salvo poi, come dire (???!!!), “menare letteralmente il can per l’aia” per due anni limitandosi, dopo aver fatto correre tutti gli avvocati a completare la procedura telematica RIDAB entro il 19 gennaio 2010, a richiedere, all’evidente scopo di perdere tempo, il reinvio di atti e documenti già nella materiale disponibilità delle avvocature distrettuali e poi infine d’improvviso, cambiare strategia opponendosi alle richieste di rinvio… una farsa insomma…
Per tutta risposta l’Avvocatura ha negato l’esistenza di un provvedimento che in vece avevamo potuto vedere con i nostri occhi (la circolare che invitava a richiedere i rinvii nella cause pendenti) ed ha tentato maldestramente di portare la discussione su un tema, quello della necessità, avvertita dall’Avvocatura, di evitare di transare con soggetti con sentenze negative per prescrizione (così si è espresso l’Avvocato dello Stato), del tutto estraneo all’iniziativa della class action, come pure acutamente rilevato dal Presidente e comunque non idoneo da solo a giustificare due anni di attesa prima di prendere una decisione, qualunque essa sia (“siamo ben oltre il silenzio” ha laconicamente, ma significativamente rilevato il Presidente).
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Naturalmente non mancheremo d’informarvi sugli ulteriori sviluppi.
Per concludere un doveroso chiarimento.
Personalmente, come ho più volte avuto modo di sottolineare a clienti e colleghi, sarei felicissimo se si realizzasse l’ipotesi del “superindennizzo” di cui allo schema di decreto legge del 5 maggio, ma se la volontà fosse stata e fosse reale la presente azione dovrebbe ed avrebbe dovuto rappresentare uno stimolo, non certo un ostacolo, considerato che la class action era stata preceduta dalla diffida ormai nove mesi or sono e che, nell’ambito di altra lodevole iniziativa giudiziaria, l’inerzia dell’amministrazione era stata censurata oltre un anno fa…
Chiunque dell’amministrazione statale sostenga il contrario (e cioè che la class action impedirebbe l’attuazione del maxi-decreto del 5 maggio) è in evidente malafede e tenta strumentalmente di precostituirsi un alibi per continuare a non fare gli interessi dei danneggiati, che dal primo gennaio (esemplificativamente) saranno costretti a pagare quasi tremila euro di contributo unificato (e quindi non spese di avvocato, ma spese in favore di quello stesso Stato che quel danno ha cagionato) per proporre un ricorso per cassazione avverso una sentenza di corte d’appello e ciò solo per mantenere in vita il contenzioso in essere in attesa che, “con comodo”, qualcuno si decida a risolvere il problema….
VERGOGNA.
Il tempo delle chiacchiere e dell’aria fritta è finito, ora è tempo di agire in tutte le sedi (la CEDU, per inciso, è già investita di numerosissimi ricorsi anche in tema di transazioni).
Buona serata

Avv. Simone LAZZARINI

Un film-documentario per promuovere la conoscenza del dramma “sangue infetto”, una strage di Stato ancora impunita

Cari amici frequentatori del sito,
ho il piacere di segnalarvi una importante iniziativa che ha preso l’avvio in questi giorni grazie all’intraprendenza di un comitato che si occupa della tutela dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue ed emoderivati infetti.
Si tratta di un progetto ambizioso per la realizzazione di un film-documentario che racconti davvero la vita dei soggetti danneggiati da quella che è e rimane, nonostante certi giudici la pensino diversamente, una vera e propria strage di Stato, un’epidemia colposa, ma io direi anche dolosa ad oggi rimasta incomprensibilmente impunita.
Chiaramente l’iniziativa comporta dei costi non indifferenti da sostenere.
Pertanto, chi desideri contribuire alla buona riuscita del progetto può farlo semplicemente collegandosi alla pagina web http://www.iodono.com/progetto.asp?id=183&action=preview dalla quale è direttamente possibile effettuare una donazione on line
Per maggiori dettagli potrete consultare il sito www.comitatovittimesangueinfetto.it.
Buona giornata

Avv. Simone Lazzarini

Class action amministrativa sulle transazioni: ecco come intervenire

Si avvicina la data della discussione del ricorso per class action amministrativa promosso nei mesi scorsi avanti al TAR Lazio da alcune associazioni di danneggiati.
L’esame della più recente giurisprudenza conferma la possibilità di intervenire nella procedura non soltanto da parte di soggetti portatori di interessi diffusi di categoria, ma anche da parte dei singoli cittadini coinvolti.
Pertanto sia le associazioni a tutela dei danneggiati sia i singoli danneggiati che lo desiderino possono intervenire nel procedimento pendente sino a 20 giorni prima della data dell’udienza (e dunque sino al 14 novembre 2011 essendo stata fissata l’udienza di discussione al 5 dicembre p.v.).
Naturalmente, per correttezza e trasparenza, va segnalato che la mancata partecipazione all’iniziativa non sarà di per sè decisiva per l’eventuale buon esito della transazione, mentre per converso l’adesione di un numero significativo di danneggiati potrebbe – si spera – rappresentare un utile strumento di pressione per sbloccare un iter ormai fermo da tempo.
Detto in parole povere, non è affatto “obbligatorio” partecipare, ma potrebbe essere utile farlo…
Coloro i quali fossero comunque interessati ad intervenire avvalendosi delle prestazioni professionali del nostro studio potranno inviare una mail al seguente indirizzo: info@studiolegalelrs.it per conoscere le modalità di adesione.
Per comprensibili ragioni di carattere organizzativo non sarà invece possibile fornire informazioni telefoniche nè accettare eventuali adesioni che dovessero intervenire dopo il 4 novembre p.v..
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Transazioni: il punto della situazione tra class action, Cedu ed ulteriori azioni in sede amministrativa, civile e penale

Quest’anno è mancato l’ormai consueto tavolo “tecnico” (l’aggettivo, nel corso degli anni, si è dimostrato essere puramente ornamentale) per ascoltare le “promesse” del Ministero della Salute sulla nota questione.
Forse è stato meglio così.
Almeno abbiamo risparmiato tempo e denaro.
Roma rimane una città splendida ed unica, ma certamente il turismo “amministrativo” (inteso come visite ai ministeri) non ha lo stesso appeal che una chiesa, un monumento o una piazza della città eterna possono offrire…
In assenza quindi di novità abbiamo deciso di rompere gli indugi con la class action amministrativa di cui abbiamo ampiamente parlato sul sito e per la quale attendiamo la fissazione dell’udienza di discussione nel merito.
Il 4 agosto, infatti, era stata erroneamente fissata un’udienza in camera di consiglio, come se il nostro ricorso recasse con sè anche una domanda cautelare in realtà non formulata e oltretutto neppure prevista dalla normativa di riferimento, col rischio che una sua celebrazione avrebbe potuto provocare nullià insanabili all’intera procedura.
A fronte delle nostre sollecitazioni il Presidente si è impegnato a fissare l’udienza di merito il prima possibile, considerato anche che l’art.1 comma 3 del D. Lgs. 198/2009 prevede che l’udienza di discussione del ricorso che viene fissata d’ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato, invece, ha chiesto un rinvio a tempo indeterminato, con ciò una volta di più palesando l’intento deliberatamente dilatorio ed inconcludente (per usare un eufemismo) che anima l’amministrazione nell’ultimo periodo o, forse – volendo malignare – sin dall’inizio della vicenda.
Qualcuno, a fronte di quanto sopra, ci ha accusato di aver fatto una scelta avventata, ma onestamente – pur rispettando chi la pensa diversamente -, dopo diciotto mesi dall’inoltro delle domande per partecipare alle transazioni non si capisce cos’altro e quant’altro tempo avremmo dovuto attendere, in assenza oltretutto di elementi concreti e certi in ordine al raggiungimento in tempi rapidi di una soluzione, eventualmente anche politica, dell’annosa vicenda…
Non è tutto.
Proprio in questi giorni stiamo predisponendo ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, che già avevamo adito la scorsa primavera sulla questione della rivalutazione, per segnalare nuovamente all’europa il comportamento tutt’altro che corretto dell’Italia nella gestione dell’intera vicenda.
Stiamo altresì valutando ulteriori azioni in sede amministrativa, civile e penale i cui contenuti, almeno per il momento, riteniamo opportuno non divulgare ma dei quali saranno per tempo notiziati in prima battuta i nostri Assistiti.
C’è da scommettere che sarà un autunno caldo (e non certo dal punto di vista meteorologico).

Avv. Simone Lazzarini

Class action amministrativa per sbloccare le transazioni sul risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto: il Ministero pubblica la notizia sul sito

In tardivo adempimento di quanto previsto dalla normativa (art. 3 c.2 D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198) il Ministero della Salute ha dato notizia sul proprio sito dell’iniziativa in epigrafe indicata.
Ecco il testo del comunicato:
29 luglio 2011 – Ricorso ex dlgs n. 198/2009 – Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del dlgs. n. 198/2009, si dà notizia che è stato notificato al Ministero un ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’Associazione Talassemici e Drepanocitici Lombardi Onlus, dall’Associazione Giovanile Thalassemici della Provincia di Lecce, dall’Unione Salentina Thalassemici e dall’Associazione per la lotta alla Talassemia finalizzato all’adozione degli atti prodromici alla definizione delle transazioni previste dalla legge 222/07 e dalla legge 244/07.
Ecco comunque il link diretto alla pagina web del Ministero.
http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=88
Buona serata a tutti

Avv. Simone Lazzarini

Danno biologico. I criteri ambrosiani sono – quasi – legge.

 Nei casi in cui non è la legge a stabilire quanto liquidare ad un soggetto che ha subito un danno alla persona ci si deve affidare, si sa, al prudente apprezzamento del Giudice.

Tuttavia, onde evitare eccessive disparità tra Giudice e Giudice, con questa Sentenza, in un’ottica di certezza del diritto, la Cassazione ha affermato che lo stesso Giudice deve fare ricorso ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che sono i più diffusi.

Ne consegue che se in giudizio in corso una parte ha chiesto di applicare tali criteri, esposti in tabelle, e il Giudice ne ha adottato degli altri, allora la Sentenza che così decide la causa è impugnabile per violazione di legge.

Questo l’estratto della Sentenza.

Sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011

La Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E’ intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. “Equità”, ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall’affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle “Tabelle” di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale. Da ciò consegue che, d’ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso. La sentenza si segnala altresì per essersi la Corte preoccupata di indicare alcune direttive – per così dire – di “diritto intertemporale”, precisando che le decisioni di merito già depositate, e non passate in giudicato, le quali non abbiano liquidato il danno biologico in base alle tabelle del Tribunale di Milano, non saranno per ciò solo ricorribili per cassazione (per violazione di legge), se sia mancata in appello una specifica censura in tal senso, e se la parte interessata non abbia prodotto agli atti nel giudizio di appello copia delle suddette tabelle.

Depositato al TAR Lazio il ricorso per sbloccare la procedura transattiva: ora attendiamo di conoscere la data dell’udienza, ma il Ministero è già inadempiente

Come in precedenza comunicato, d’accordo con due colleghi e nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati abbiamo notificato al Ministero della Salute ed al Ministero delle Finanze il ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (la c.d. “class action amministrativa”)
Il ricorso con la prova dell’avvenuta notifica è stato depositato al TAR Lazio lo scorso 15 luglio.
Del ricorso notificato il Ministero avrebbe dovuto dare immediatamente notizia sul proprio sito istituzionale (art.1 comma 2 del decreto), ma ad oggi ciò non risulta ancora avvenuto, con ulteriore grave profilo d’inadempienza da parte dell’amministrazione.
Attendiamo ora di conoscere la data dell’udienza di discussione, prima della quale le associazioni rappresentative dei malati che vi avranno interesse potranno intervenire nel processo.
Ribadisco che, se il Tar dovesse accogliere la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Inutile dire che, con i colleghi, confidiamo che l’iniziativa assunta possa finalmente sbloccare l’iter transattivo (senza attendere la decisione del Tar), essendosi anche nel frattempo apparentemente (e purtroppo) arenata la strada del c.d. “superindennizzo” alla quale si riferiva la bozza di decreto-legge presentata in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 maggio.
A presto con aggiornamenti sul punto

Avv. Simone LAZZARINI

Diffida al Ministero: ecco la (non) risposta dell’Amministrazione. Parte la class action amministrativa

Mentre il decreto legge che avrebbe dovuto essere varato il 5 maggio u.s. sembra essere stato rimandato (e dalle ultime informazioni – ottenute a margine della manifestazione tenutasi lo scorso 21 giugno – parrebbe che il testo a suo tempo ipotizzato, con opportuni correttivi, possa essere incluso nella manovrina finanziaria che dovrebbe essere varata nel prossimo mese di luglio) il Ministero della Salute, alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla nostra diffida, ha fatto pervenire la qui allegata risposta che, ad onor del vero, si limita ad una cronistoria di quanto successo negli ultimi anni, con la “perla” finale di considerare la stipula degli atti transattivi sottoposta ad una valutazione di opportunità dell’Amministrazione qualificando comunque la transazione come atto di natura “privatistica” ancorché previsto per legge.
E’ appena il caso di osservare come tali pittoresche tesi ministeriali siano state clamorosamente sconfessate dalla giustizia amministrativa (v. TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, sentenza n. 380/2011, confermata da Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, con ordinanza n.1707/2011), ma nonostante tutto l’Amministrazione si ostina pedissequamente a riproporle, quasi pensasse di avere a che fare con un’accozzaglia di professionisti incapaci di leggere e/o di sviluppare ragionamenti che abbiano un minimo di fondamento logico/giuridico.
Pertanto, impregiudicata ogni diversa determinazione da parte dei singoli danneggiati se e quando (e come) finalmente il preannunciato decreto sarà varato, riteniamo – come avevamo in precedenza anticipato – di dover coerentemente dar seguito all’iniziativa intrapresa nello scorso mese di marzo e pertanto, nei prossimi giorni provvederemo – nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati – alla notifica del ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
Una volta depositato il ricorso e fissata l’udienza di discussione, le associazioni e gli enti che tutelano gli interessi dei danneggiati potranno, se lo vorranno, intervenire ad adiuvandum nella procedura sino a venti giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione.
Ricordo che, se il giudice accogliesse la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Risposta del Ministero alla nostra diffida

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009 , n. 198

Transazioni: svolta solo rimandata? (articolo in aggiornamento)

“il Consiglio ha avviato l’esame del decreto-legge che attribuisce un indennizzo straordinario per le persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. L’esame proseguirà in una prossima seduta“.
Questo, in sintesi, quanto si legge sul sito del governo.
In attesa di conoscere la data del prossimo Consiglio dei Ministri, sperando naturalmente che sia quello decisivo, alleghiamo qui di seguito la bozza del testo all’esame del Governo
Bozza decreto legge