Presentati i ricorsi alla CEDU contro il mancato riconoscimento della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale

Vi informo che nella giornata di ieri, nell’interesse dei due sfortunati clienti vittime delle due sentenze di ottobre con le quali la Corte di Cassazione aveva sorprendentemente mutato il precedente orientamento favorevole sulla questione della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale, abbiamo presentato ricorso alla CEDU di Strasburgo.
Tale coppia di ricorsi è soltanto la prima di una serie di ulteriori azioni finalizzate, si spera, ad un recupero della tutela in favore dei danneggiati ai quali, almeno ritiene lo scrivente, non può unilateralmente addossarsi l’onere di contenimento della spesa pubblica.
Sembra quest’ultima, infatti, la chiave di lettura con cui interpretare alcune recenti prese di posizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia previdenziale-assistenziale.
Va peraltro registrato con soddisfazione, sempre in tema di rivalutazione, il prevalente attestarsi, da parte della giurisprudenza di merito (Tribunali e Corti d’Appello) ai dicta delle precedenti pronunce di legittimità (nn. 15894/2005 e 18109/07)
A presto con altri aggiornamenti

Avv. Simone LAZZARINI

Rivalutazione Istat della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale: le recenti sentenze negative della Cassazione non sono affatto “Vangelo”

Mi sembra importante segnalare che questa mattina il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dr.ssa Chiara COLOSIMO, discostandosi dichiaratamente dal più recente sfavorevole orientamente della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione Istat anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale sia sui ratei arretrati (oltre 13.000 euro di differenze maturate), sia sui ratei maturandi.
Mi sembra una notizia positiva, destinata a riaprire importanti spiragli per il mantenimento di una tutela assistenziale effettiva non soltanto a parole, ma nei fatti.
Non è poco, considerata l’aria (pesante) che tira ultimamente in Cassazione per i danneggiati, con una sequela di decisioni negative che (e l’idea non è solo mia ma anche di qualche “magistrato” illuminato con cui ho avuto il privilegio di confrontarmi) paiono palesemente ispirate dall’esigenza di contenere la spesa pubblica.
Peccato che poi gli sprechi aumentino altrove (v. recente caso del vaccino anti-influenza A, stigmatizzato dalla Corte dei Conti)
Mi fermo qui per non dire altro.
A presto con altri aggiornamenti

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.464 del 29.01.2010

Qui di seguito pubblichiamo altri precedenti favorevoli ottenuti successivamente dallo studio:
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 947 del 02.03.2010
Tribunale civile di Brescia, Sezione Lavoro, sentenza n.252 del 19.03.2010
Tribunale civile di Varese, Sezione Lavoro, sentenza Dr.ssa Fedele
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1577 del 12.04.2010

Questa mattina si discute avanti alle SS.UU. la vexata quaestio dell’indennizzabilità della c.d. “epatite silente”

Proprio in questi minuti lo studio LRS è impegnato avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella discussione del caso relativo all’indennizzabilità della c.d. epatite silente.
Le Sezioni Unite sono state investite della questione in considerazione del contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla Sezione Lavoro.
Con una prima pronunzia (Cass. civ. Sez. lavoro, 04-05-2007, n. 10214) la Corte, nel respingere un ricorso proposto dal Ministero, condividendo le conclusioni rassegnate dal sostituto procuratore generale, ha del tutto correttamente affermato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Ha concluso la Corte osservando che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con una seconda pronuncia (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-06-2008, n. 17158) la stessa Corte – in composizione differente – è invece pervenuta ad un risultato diametralmente opposto, enunciando il seguente principio di diritto: “La normativa di tutela dettata dal combinato disposto della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 4, comma 4, riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che prevede l’indennizzo in favore dei suddetti soggetti non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell’integrità psicofisica, che non hanno però, in ragione dello stato “quiescente” della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l’assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981“.
Vi terremo aggiornati sull’importante vicenda, che avrà certamente significative ricadute anche sulla questione del risarcimento del danno biologico e delle transazioni.

Avv. Simone LAZZARINI

La ritardata conclusione del procedimento amministrativo ex lege 210/1992 è fonte di risarcimento del danno (anche) patrimoniale

Ecco un altro significativo colpo al discutibile modus operandi dell’Amministrazione nella mala gestio delle pratiche d’indennizzo.
Infatti, dopo le numerose sentenze con le quali, sin dal 2002 (leading case: sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 3358/2002), il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano hanno reiteratamente affermato che il ritardo nel completamento del procedimento finalizzato all’erogazione dei benefici di cui alla legge 210/1992 attribuisce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (da ultimo apprendiamo che anche il TAR Lazio si è uniformato a tale consolidato orientamento giurisprudenziale riprendendo letteralmente il dictum delle sentenze nn.1237/2008 e 74/2009 pubblicate in altra parte del sito), la stessa Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha affermato che i danneggiati vanno risarciti anche del danno patrimoniale subito nelle more dello svolgimento della procedura, sub specie di spese per assistenza legale e di costi sostenuti per recarsi personalmente a Roma per esaminare l’andamento della pratica.
Così testualmente recita la sentenza n.591/2009, depositata in cancelleria lo scorso 16 luglio:
“Va accolto in parte anche l’appello incidentale, dovendosi in proposito porre in evidenza, con il primo giudice, la clamorosa violazione da parte del Ministero, che ha corrisposto l’indennizzo a distanza di oltre cinque anni e solo a seguito di provvedimento monitorio, del termine di settecentotrenta giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dal d.m. n. 514 del 1998. L’inadempimento dell’obbligo legale da pare del Ministero, alla base della domanda risarcitoria, quindi sussiste.
Esso è stato altresì fonte di danno patrimoniale.

Per un verso, infatti, il riferimento alla vicenda inerente l’indennizzo in questione delle prestazioni legali rese all’attrice emerge dalla nota pro forma prodotta ( ibid., doc. 24), la quale, si badi bene, è stata emessa in una data (20 dicembre 1999) in linea con la vicenda stessa, ed il cui importo appare congruo rispetto alla medesima.
Per un altro verso, la prova testimoniale ha dimostrato che …… si sia recata nel maggio del 2000 a Roma, presso il Ministero della Salute, proprio per chiedere notizie della sua pratica d’indennizzo; notizie che non era riuscita ad ottenere nonostante numerose telefonate.
Le spese d’albergo vanno però contenute in quelle di un solo pernottamento, e quelle di vitto in quelle di un solo pasto ………….
…….condanna il Ministero a pagare all’attrice Euro 2.808,85, oltre gli interessi dalla notificazione del ricorso di primo grado.”

Importanti novità per le cause relative ad interessi e rivalutazione ISTAT dell’indennizzo ex lege 210/92

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – S. O. n. 95, è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
La norma entrerà in vigore il 4 luglio 2009.
Ai fini d’interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze economiche di cui alla legge 210/1992 segnaliamo che la riforma, attraverso la modifica dell’art.7 c.p.c., introduce una nuova ipotesi di competenza funzionale esclusiva del giudice di pace che diventa competente, qualunque ne sia il valore, “Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali“.
Pertanto, considerato che l’indennizzo ex lege 210/1992 costituisce indubbiamente una prestazione assistenziale, come più volte ci ha confermato la Corte di Cassazione, dopo il 4 luglio occorrerà rivolgersi al Giudice di Pace – e non più al Giudice del Lavoro – per il recupero degli interessi legali sulle ritardate prestazioni (sui ratei arretrati o sull’assegno una tantum tardivamente erogato).
Più problematico stabilire se si dovrà andare dal Giudice di Pace o ancora al Tribunale del Lavoro per la rivalutazione ISTAT anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.
Ad opinione di chi scrive la predetta rivalutazione non costituisce un accessorio da ritardato pagamento, bensì un elemento interno del capitale (con conseguente permanenza della competenza in capo al giudice del lavoro), tuttavia non escludo che, sulla questione potranno verificarsi “incidenti di percorso”, specie nel caso in cui le Amministrazioni resistenti – evidentemente a puro scopo dilatorio – dovessero iniziare a sollevare eccezioni sul punto.
Staremo a vedere.
Certamente nel dubbio sarebbe opportuno agire prima dell’entrata in vigore della riforma, anche in considerazione della maggiore aleatorietà dei giudizi davanti ai giudici di pace.

Il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardata conclusione del procedimento amministrativo ex lege 210/1992 resiste anche alle SS.UU.

Come promesso in altro articolo, pubblichiamo le due ultime sentenze, in ordine di tempo, di un “corposo” filone giurisprudenziale che, almeno in Lombardia, da qualche anno giustamente punisce il comportamento della Pubblica Amministrazione nel trattare con eccessiva “calma” le pratiche d’indennizzo ex lege 210/1992 riguardanti soggetti affetti da talassemia major.
Precisiamo che il medesimo orientamento è stato seguito anche per i trasfusi occasionali e per gli eredi di soggetti deceduti.
Interessante, in particolare, è la seconda delle due pronunzie, con la quale la Corte di merito chiarisce che la recente sentenza della Corte di Cassazione sul danno esistenziale non impedisce di riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in esame.
Ecco i passaggi più significativi della decisione: Continua a leggere

Non è mai troppo tardi per presentare domanda per ottenere l’indennizzo ex lege 210/1992

Pubblichiamo qui di seguito una recente ed interessante pronunzia della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro che, arditamente, in accoglimento della tesi da noi sostenuta nell’interesse di una nostra Assistita, afferma il principio per il quale il diritto alla prestazione assistenziale – quale indubbiamente è l’indennizzo ex legge 210/1992 – è imprescrittibile.
Pertanto l’invito è – ancora una volta – quello di presentare sempre e comunque domanda d’indennizzo senza badare a pseudo-suggerimenti di segno opposto provenienti da funzionari amministrativi, medici et similia, del tutto privi delle necessarie competenze tecnico-giuridiche in materia.

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1281/2008

L’Avv. Simone LAZZARINI incontra la Dr.ssa Scalera: a luglio o a settembre la pubblicazione del (primo) D.M.

Nella mattinata di venerdì 13 giugno u.s. abbiamo avuto l’opportunità di un breve, ma significativo incontro presso il Ministero della Salute con la Dr.ssa Giselda Scalera, Dirigente del Dipartimento Qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema – Ufficio VIII dell’ex Ministero della Salute.
Oggetto del colloquio – molto cordiale, grazie alla disponibilità dimostrataci dalla Dirigente – è stato l’esame delle due questioni che, in questo momento, stanno maggiormente a cuore dei danneggiati rappresentati dallo studio legale LRS e, più in generale, di tutti gli abituali frequentatori di questo sito web e cioè il risarcimento del danno biologico da un lato e la rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (che è poi, notoriamente, la parte più “corposa” dell’assegno bimestrale).
Sotto il primo profilo abbiamo chiesto alla Dottoressa che fine abbia fatto il primo decreto ministeriale che il Dottor Palumbo aveva preannunziato sarebbe stato pubblicato indicativamente entro la fine di maggio.
La Dr.ssa Scalera ci ha assicurato che la famosa scheda che andrà poi completata per via informatica dagli avvocati che assistono i vari danneggiati e che servirà a perfezionare la fase c.d. “ricognitiva” è ormai praticamente pronta.
Si attende ora che venga pubblicato il relativo decreto ministeriale (il primo dei due preannunziati).
Ciò potrebbe avvenire a luglio o settembre, a seconda della maggiore o minore velocità con la quale saranno completati i vari passaggi burocratici.
Decisivi in questo senso saranno i prossimi giorni.
Mistero assoluto, invece, almeno per il momento, sulla questione della rilevanza o meno della prescrizione e sulla possibilità o meno di accedere alle transazioni anche se il contenzioso sia stato promosso successivamente alla pubblicazione della legge finanziaria sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda invece la questione della rivalutazione Istat la Dr.ssa Scalera ha precisato che è stata emanata una direttiva – che dovrebbe essere stata ratificata in questi giorni dalla Corte dei Conti – in forza della quale il Ministero della Salute, pur in presenza di sentenze che riconoscano il diritto al pagamento delle sole differenze già maturate, si impegna a pagare la rivalutazione Istat anche per i ratei maturandi, così definitivamente sanando il contenzioso.
Attenzione però. Questo non significa che il Ministero, almeno per ora, riconosca già in via amministrativa, il diritto alla rivalutazione Istat a chi ancora non si sia attivato per richiederla.
Sempre la Dr.ssa Scalera ci ha informato che é allo studio qualcosa di simile – come del resto aveva preannunziato il Dott. PALUMBO lo scorso 9 aprile – ma la strada è ancora lunga, sicchè nell’obiettiva assoluta incertezza su tempi e modalità del riconoscimento (saranno eventualmente corrisposte anche le differenze maturate o soltanto quelle maturande?) non val la pena – almeno ad opinione di chi scrive – attendere che “piova la manna dal cielo” ed è opportuno attivarsi giudizialmente o, almeno, interrompere la prescrizione, onde evitare che, successivamente, possa essere troppo tardi per pretendere le differenze maturate.
A presto con altri aggiornamenti

L’Avv. Simone LAZZARINI intervistato da Carriere & Professioni, supplemento de “Il Giornale” in edicola dal 29.02.2008

In allegato al numero de “Il Giornale” del 29 febbraio 2008 viene distribuito – senza sovrapprezzo alcuno – il periodico Carriere & Professioni.
Alle pagg. 174 e seguenti è presente una mia intervista in materia di diritto dell’ambiente.
Cordiali saluti e buona giornata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI