Con sentenza n.204 del 27 febbraio 2013 il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, in un caso patrocinato dal nostro studio, ha ritenuto di poter riconoscere, ad una danneggiata che aveva atteso oltre sei anni prima di vedersi riconoscere l’indennizzo di cui alla legge n.210/1992, un risarcimento diverso ed ulteriore rispetto ad interessi e rivalutazione.
Secondo il giudice veneto “tale danno va messo in relazione con il trascorrere di quasi quattro anni dalla visita della commissione medica all’effettiva erogazione dell’indennizzo. Tale ritardo si è tradotto in un aggravio delle condizioni psicofisiche della ricorrente ed in un ulteriore stress emotivo, che si è aggiunto alla patologia accertata. Il danno va equitativamente liquidato in una misura pari al 20% dell’indennizzo dovuto sino a tutto l’agosto 2001”
C’è da scommettere che la pronuncia – che si innesta sul leading case ottenuto dallo Studio oltre dieci anni or sono formarà oggetto di appello da parte dell’Amministrazione e probabilmente sarà riformata, in quanto la Corte di Cassazione è già più volte intervenuta sul punto per affermare, con argomentazioni discutibili (ed oggetto di nostri ricorsi alla Cedu), che “La ritardata erogazione dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, non configura un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., che riguarda le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, atteso che tale valore viene già tutelato, nella specie, mediante l’erogazione dell’indennizzo stesso” (quasi un’autorizzazione implicita all’Amministrazione affinchè possa comportarsi nel peggiore dei modi possibili..al massimo rischia di pagare interessi…).
Tuttavia è bello sapere che, ogni tanto, si può ancora incontrare qualche giudice meno corporativo e più attento alle ragioni dei danneggiati
Avv. Simone Lazzarini
Tribunale civile di Padova, Sezione Lavoro, sentenza 27 febbraio 2013, n.204
il leading case
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.3358 del 26 novembre 2002