A tutti i clienti dello studio, beneficiari dell’indennizzo ex lege 210/1992 ed interessati alla questione della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale

Non potendolo fare singolarmente, invito coloro i quali non lo avessero ancora fatto a trasmettere allo studio copia delle comunicazioni che dovessero avere ricevuto in questi giorni da Ministero e/o Regione e/o Asl in merito alla nota questione della rivalutazione Istat secondo il tip.
Premesso che il modo di operare dell’Amministrazione, che neppure informa lo scrivente studio – presso il quale i danneggiati avevano eletto domicilio – delle decisioni assunte nel caso singolo appare gravemente scorretto, stiamo attentamente valutando se ed in quale modo procedere (tanto in sede stragiudiziale, quanto giudiziale) per la migliore tutela dei vostri interessi, in molti casi già garantiti da sentenze passate in giudicato, anche al fine di evitare che, come già in precedenza accaduto (vedi la questione della tempestività delle domande amministrative), interpretazioni fuorvianti fornite da dipendenti e/o funzionari amministrativi del tutto privi di adeguate competenze giuridiche possano compromettere il giusto godimento di diritti già acquisiti.
La documentazione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Cordiali saluti e buon fine settimana

Avv. Simone LAZZARINI

La tutela assistenziale deve essere effettiva. Il Tribunale di Milano si discosta dalla Corte di Cassazione ed insiste sulla piena risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardata corresponsione dell’indennizzo ex lege 210/1992

Negli scorsi anni si era consolidato, specie nella giurisprudenza milanese di merito, un orientamento che riteneva risarcibile il danno non patrimoniale causato ai danneggiati da sangue infetto per effetto del ritardo nel completamento del procedimento amministrativo.
Il leading case era stato deciso nel lontano 2002 dal recentemente scomparso Presidente del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dottor Francesco Frattin, persona di straordinaria preparazione e sensibilità umana cui va il mio personale ed affettuoso ricordo. Continue reading

L’interpretazione (autentica?) dell’interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 – Dopo il comunicato stampa, analisi e prospettive di tutela dei danneggiati se l’art.11 commi 13 e 14 del D. L. 78/2010 non fosse eliminato in sede di conversione

Dopo il comunicato stampa condiviso tra noi avvocati è giunto il momento di provare a ragionare sulle possibili vie d’uscita alle norme dichiaratamente taglia-rivalutazione nella non auspicata ipotesi in cui le stesse non fossero eliminate in sede di conversione in legge del D.L. n.78/2010.
Partiamo, un po’ provocatoriamente, dall’interpretazione delle norme recentemente varate, leggendo anzitutto l’art.11, comma 13. Continue reading

Importante ordinanza della Cassazione in materia di assegno una tantum ex lege 210/1992 per gli aventi diritto di soggetti thalassemici deceduti e già affetti da epatite post-trasfusionale

Finalmente dopo un “filotto” di sentenze negative, almeno a giudizio di chi scrive, più per ragioni di contenimento della spesa pubblica che non per reali motivi in diritto, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 10435 del 29 aprile 2010 qui di seguito pubblicata per gentile concessione della Wolters Kluver, ha accolto le tesi da noi sostenuta in punto di accertamento del nesso causale ai fini dell’ottenimento dell’assegno una tantum per gli aventi diritto di soggetti deceduti affetti, in vita, da epatite post-trasfusionale
Il caso è quello di una ragazza affetta da thalassemia major deceduta nel 1999 a soli trent’anni.
Nella fase amministrativa prima e nel doppio grado di giudizio poi giudici e consulenti si erano fossilizzati sulla causa principale del decesso della sfortunata (cardiomiopatia dilatativa, causa dell’exitus purtroppo frequente nei soggetti affetti da anemia mediterranea) senza tener conto del quadro complessivo di salute dell’interessata nè del fatto che, proprio l’epatite, aveva rappresentato, in vita, un ostacolo insuperabile al trapianto di cuore, sola terapia realmente risolutiva della grave patologia cardiaca.
La Cassazione, del tutto condivisibilmente, ha spiegato che, anche in materia d’indennizzo, “deve trovare applicazione il principio dell’equivalenza delle cause accolto dall’art. 41 cod. pen., secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi”
Hanno osservato ancora i giudici di legittimità:
“Nella specie, il giudice del merito pur avendo accertato la sussistenza della “gravissima” epatite da cui era affetta B. C., ha escluso l’efficienza causale di tale patologia, limitandosi ad evidenziare che essa non era stata causa diretta dell’evento letale, attribuito invece ad uno “scompenso cardiaco in situazione di grave cardiomiopatia da emocromatosi”, senza spiegare se la prima malattia derivante dalle ripetute trasfusioni necessarie per la cura della talassemia da cui pure era affetta e che aveva provocato la cardiomiopatia, avesse avuto una qualsiasi incidenza, data la grave compromissione delle condizioni di salute dell’assistibile tanto da precluderle, secondo l’assunto dei ricorrenti la possibilità del trapianto di cuore, nel determinismo della morte.”
La causa è stata quindi rinviata nuovamente alla Corte d’Appello di Milano per la decisione nel merito.
Qual è l’insegnamento che si può trarre dalla vicenda?
Non fermarsi mai al giudizio approssimativo delle commissioni medico ospedaliere e/o di consulenti tecnici non esperti in materia e, soprattutto, ignoranti (nel senso etimologico del termine) dei peculiari criteri di accertamento del nesso causale in materia previdenziale-assistenziale, ma cercare sempre di avere un quadro complessivo delle condizioni di salute del danneggiato al momento del decesso, non tralasciando un attento esame della letteratura scientifica in materia.
Sarebbe poi anche ora – mi si perdoni il tono velatamente polemico – che i consulenti tecnici nominati dai giudici la smettessero di ignorare de plano il contenuto degli scritti difensivi degli avvocati dei danneggiati.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-04-2010, n. 10435

Le SS.UU. “gelano” i non ascrivibili. Ma certamente non finisce qui.

La tanto attesa pronuncia delle Sezioni Unite (qui allegata in copia su gentile concessione della banca dati Leggiditalia, Gruppo Wolters Kluwer) è arrivata (insieme ad un’altra “gemella”), sostanzialmente “sconfessando” la prima delle due sentenze sulle quali era sorto il contrasto di giurisprudenza, quella che, ricordiamolo, aveva rilevato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Con la sentenza n.10214/2007 si era affermato anche che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con la decione del 1° aprile u.s. le SS.UU. hanno invece affermato il seguente principio di diritto: Continue reading

Presentati i ricorsi alla CEDU contro il mancato riconoscimento della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale

Vi informo che nella giornata di ieri, nell’interesse dei due sfortunati clienti vittime delle due sentenze di ottobre con le quali la Corte di Cassazione aveva sorprendentemente mutato il precedente orientamento favorevole sulla questione della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale, abbiamo presentato ricorso alla CEDU di Strasburgo.
Tale coppia di ricorsi è soltanto la prima di una serie di ulteriori azioni finalizzate, si spera, ad un recupero della tutela in favore dei danneggiati ai quali, almeno ritiene lo scrivente, non può unilateralmente addossarsi l’onere di contenimento della spesa pubblica.
Sembra quest’ultima, infatti, la chiave di lettura con cui interpretare alcune recenti prese di posizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia previdenziale-assistenziale.
Va peraltro registrato con soddisfazione, sempre in tema di rivalutazione, il prevalente attestarsi, da parte della giurisprudenza di merito (Tribunali e Corti d’Appello) ai dicta delle precedenti pronunce di legittimità (nn. 15894/2005 e 18109/07)
A presto con altri aggiornamenti

Avv. Simone LAZZARINI

Rivalutazione Istat della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale: le recenti sentenze negative della Cassazione non sono affatto “Vangelo”

Mi sembra importante segnalare che questa mattina il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dr.ssa Chiara COLOSIMO, discostandosi dichiaratamente dal più recente sfavorevole orientamente della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione Istat anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale sia sui ratei arretrati (oltre 13.000 euro di differenze maturate), sia sui ratei maturandi.
Mi sembra una notizia positiva, destinata a riaprire importanti spiragli per il mantenimento di una tutela assistenziale effettiva non soltanto a parole, ma nei fatti.
Non è poco, considerata l’aria (pesante) che tira ultimamente in Cassazione per i danneggiati, con una sequela di decisioni negative che (e l’idea non è solo mia ma anche di qualche “magistrato” illuminato con cui ho avuto il privilegio di confrontarmi) paiono palesemente ispirate dall’esigenza di contenere la spesa pubblica.
Peccato che poi gli sprechi aumentino altrove (v. recente caso del vaccino anti-influenza A, stigmatizzato dalla Corte dei Conti)
Mi fermo qui per non dire altro.
A presto con altri aggiornamenti

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.464 del 29.01.2010

Qui di seguito pubblichiamo altri precedenti favorevoli ottenuti successivamente dallo studio:
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 947 del 02.03.2010
Tribunale civile di Brescia, Sezione Lavoro, sentenza n.252 del 19.03.2010
Tribunale civile di Varese, Sezione Lavoro, sentenza Dr.ssa Fedele
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1577 del 12.04.2010

Questa mattina si discute avanti alle SS.UU. la vexata quaestio dell’indennizzabilità della c.d. “epatite silente”

Proprio in questi minuti lo studio LRS è impegnato avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella discussione del caso relativo all’indennizzabilità della c.d. epatite silente.
Le Sezioni Unite sono state investite della questione in considerazione del contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla Sezione Lavoro.
Con una prima pronunzia (Cass. civ. Sez. lavoro, 04-05-2007, n. 10214) la Corte, nel respingere un ricorso proposto dal Ministero, condividendo le conclusioni rassegnate dal sostituto procuratore generale, ha del tutto correttamente affermato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Ha concluso la Corte osservando che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con una seconda pronuncia (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-06-2008, n. 17158) la stessa Corte – in composizione differente – è invece pervenuta ad un risultato diametralmente opposto, enunciando il seguente principio di diritto: “La normativa di tutela dettata dal combinato disposto della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 4, comma 4, riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che prevede l’indennizzo in favore dei suddetti soggetti non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell’integrità psicofisica, che non hanno però, in ragione dello stato “quiescente” della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l’assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981“.
Vi terremo aggiornati sull’importante vicenda, che avrà certamente significative ricadute anche sulla questione del risarcimento del danno biologico e delle transazioni.

Avv. Simone LAZZARINI

La ritardata conclusione del procedimento amministrativo ex lege 210/1992 è fonte di risarcimento del danno (anche) patrimoniale

Ecco un altro significativo colpo al discutibile modus operandi dell’Amministrazione nella mala gestio delle pratiche d’indennizzo.
Infatti, dopo le numerose sentenze con le quali, sin dal 2002 (leading case: sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 3358/2002), il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano hanno reiteratamente affermato che il ritardo nel completamento del procedimento finalizzato all’erogazione dei benefici di cui alla legge 210/1992 attribuisce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (da ultimo apprendiamo che anche il TAR Lazio si è uniformato a tale consolidato orientamento giurisprudenziale riprendendo letteralmente il dictum delle sentenze nn.1237/2008 e 74/2009 pubblicate in altra parte del sito), la stessa Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha affermato che i danneggiati vanno risarciti anche del danno patrimoniale subito nelle more dello svolgimento della procedura, sub specie di spese per assistenza legale e di costi sostenuti per recarsi personalmente a Roma per esaminare l’andamento della pratica.
Così testualmente recita la sentenza n.591/2009, depositata in cancelleria lo scorso 16 luglio:
“Va accolto in parte anche l’appello incidentale, dovendosi in proposito porre in evidenza, con il primo giudice, la clamorosa violazione da parte del Ministero, che ha corrisposto l’indennizzo a distanza di oltre cinque anni e solo a seguito di provvedimento monitorio, del termine di settecentotrenta giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dal d.m. n. 514 del 1998. L’inadempimento dell’obbligo legale da pare del Ministero, alla base della domanda risarcitoria, quindi sussiste.
Esso è stato altresì fonte di danno patrimoniale.

Per un verso, infatti, il riferimento alla vicenda inerente l’indennizzo in questione delle prestazioni legali rese all’attrice emerge dalla nota pro forma prodotta ( ibid., doc. 24), la quale, si badi bene, è stata emessa in una data (20 dicembre 1999) in linea con la vicenda stessa, ed il cui importo appare congruo rispetto alla medesima.
Per un altro verso, la prova testimoniale ha dimostrato che …… si sia recata nel maggio del 2000 a Roma, presso il Ministero della Salute, proprio per chiedere notizie della sua pratica d’indennizzo; notizie che non era riuscita ad ottenere nonostante numerose telefonate.
Le spese d’albergo vanno però contenute in quelle di un solo pernottamento, e quelle di vitto in quelle di un solo pasto ………….
…….condanna il Ministero a pagare all’attrice Euro 2.808,85, oltre gli interessi dalla notificazione del ricorso di primo grado.”