Rivalutazione Istat: facciamo il punto della situazione tra Corte Costituzionale e CEDU

Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale per rilevanza e non manifesta infondatezza dell’eccezione d’illegittimità dell’art.11 commi 13 e 14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010

Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2010

Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ordinanza del 30.10.2010

Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, ordinanza del 13.01.2011

Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, ordinanza del 18.01.2011

Dopo le numerose ordinanze di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale quest’ultima ha fissato al 21 giugno p.v. l’udienza nella quale la questione dell’eventuale illegittimità costituzionale della norma taglia-rivalutazione sarà esaminata.
Nel frattempo, al pari di altri colleghi, ho provveduto cautelativamente ad agire, nell’interesse dei miei assistiti, avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo senza attendere il previo esaurimento dei rimedi di diritto interno.
La regola generale, infatti, sarebbe quella di attendere il giudizio della Corte di Cassazione, ultimo grado di giurisdizione, prima di potersi rivolgere alla CEDU.
Tuttavia questa regola incontra un temperamento quando l’espletamento dei rimedi interni non garantisca l’effettività della tutela (e questo è il caso, con la norma taglia- rivalutazione introdotta lo scorso anno che, allo stato, renderebbe di fatto inutile un’azione avanti al tribunale italiano).
In tali circostanze è ben possibile ed anzi opportuno, come abbiamo fatto, andare subito – e comunque nei sei mesi dall’entrata in vigore della legge taglia-rivalutazione, risalente al 31 luglio u.s. – a Strasburgo per tutti i danneggiati (anche coloro i quali non abbiano mai avanzato alcuna domanda di rivalutazione), senza naturalmente lasciar passare in giudicato le eventuali sentenze negative ottenute in Italia.
Anche la Corte Europea ha ritenuto meritevole di attenzione la questione, tant’è che l’ha considerata di trattazione particolarmente urgente, pur non avendo ancora comunicato la data di una eventuale udienza.
In disparte restando le ulteriori iniziative in corso per tentare di salvaguardare il diritto alla rivalutazione dei soggetti che abbiano ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato, confidiamo che dalla Corte Costituzionale e/o dalla Corte Europea possano giungere finalmente segnali positivi per tutti i danneggiati

A presto (articolo in continuo aggiornamento)

Avv. Simone LAZZARINI

Legge 210 e dintorni: ecco le azioni in corso da parte del nostro studio

Dal rientro dopo la pausa estiva non abbiamo avuto un attimo di tregua ed è anche questo il motivo per il quale non abbiamo più avuto modo di aggiornare con continuità il sito.
D’altra parte, a fronte del perdurante silenzio ministeriale in merito alla definizione delle transazioni per il risarcimento del danno biologico e della consueta ridda di voci più o meno attendibili, abbiamo preferito privilegiare la concretezza della tutela giudiziaria dei nostri assistiti.
Per quanto attiene alle numerose azioni, promosse in forma individuale e/o collettiva, per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue infetto tali cause, laddove non vi sia l’opposizione del giudice o dell’Avvocatura dello Stato, sono tutte in stand by, subendo continui rinvii in attesa di conoscere le definitive determinazioni del Ministero in relazione al completamento della procedura transattiva, alla quale naturalmente la quasi totalità dei danneggiati hanno chiesto di poter accedere.
È invece ormai prossima a partire la nuova causa collettiva (la “nostra” emo-ter) che coinvolge tutti coloro che, rivoltisi al nostro studio negli ultimi anni, non avevano per svariate ragioni preso parte alle precedenti azioni intraprese.
Crediamo si tratti forse dell’ultima opportunità di far collettivamente valere in sede giudiziaria i propri diritti in una materia tanto drammatica. Continua a leggere

Rivalutazione Istat e nuove cause per il risarcimento del danno biologico, si (ri)parte

Mentre sul fronte “transazioni” non vi sono, allo stato, novità di rilievo, comunico a tutti i clienti dello studio ed a tutti coloro i quali, nel corso degli ultimi mesi, mi hanno contattato per intraprendere eventuali nuove azioni che, essendo in fase di completamento il censimento di tutte le posizioni in carico, a partire da lunedì 25 ottobre p.v., saranno contattati singolarmente, telefonicamente o per iscritto, per essere informati dettagliatamente – relativamente alle problematiche indicate nel titolo – sulle possibilità e sulle modalità di azione (a seconda dei casi in forma individuale o collettiva), con successiva eventuale fissazione di un appuntamento in studio.
Ringraziando per la fiducia accordatami saluto molto cordialmente tutti i frequentatori del sito.

Avv. Simone LAZZARINI

Rivalutazione ISTAT: la conversione in legge della manovrina non cancella affatto il diritto di chiederla e percepirla

Nonostante le proteste e gli emendamenti presentati, l’art. 11 commi 13 e 14 del Decreto legge n.78/2010 non è stato nè cancellato nè, almeno, modificato in sede di conversione nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.176 del 30 luglio u.s.
Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a ritenere, la “partita” non è affatto chiusa.
Va anzitutto segnalato il comportamento gravemente scorretto – per usare un eufemismo – tenuto da numerose Aziende Sanitarie Locali le quali, nell’affrettarsi a comunicare la riduzione dell’importo bimestrale, si sono ben guardate dall’informare lo studio legale che aveva assistito il danneggiato nel contenzioso sfociato nel riconoscimento della maggiorazione, preferendo inoltrare la comunicazione solo ed esclusivamente all’interessato.
Altre Aziende sanitarie e lo stesso Ministero hanno fatto ancora peggio riducendo l’importo bimestrale senza nulla comunicare, neppure all’interessato.
Già cominciamo ad assistere al consueto teatrino di impiegati amministrativi che, non paghi del disastro compiuto anni addietro allorchè scoraggiarono danneggiati dal presentare domande d’indennizzo sull’erroneo presupposto dell’intempestività della domanda, alle richieste di chiarimenti formulate da parte dei soggetti che abbiano subito la decurtazione si avventurano in considerazioni del tutto erronee dal punto di vista giuridico in ordine ad una pretesa insuperabilità del dettato legislativo.
Ciò premesso è importante che chi si è visto decurtare gli importi dell’assegno bimestrale per effetto dell’eliminazione del diritto alla rivalutazione in precedenza percepita non si fermi a quanto lapidariamente comunicatogli dall’ente erogatore della prestazione, ma informi tempestivamente lo studio dal quale è assistito al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie contromisure.
Ricordiamo ad abundantiam che già sono pendenti avanti alla CEDU due ricorsi da noi presentati nell’interesse dei soggetti che, con motivazioni risibili, si erano visti negare dalla Corte di Cassazione il diritto alla rivalutazione nello scorso autunno.
Per quanto riguarda lo scrivente studio, nel mese di settembre, dopo la pausa feriale, saranno poste in essere tutte le iniziative più opportune per il ripristino del beneficio agli aventi diritto, a cominciare da quei soggetti muniti di sentenza favorevole che riconosca esplicitamente il diritto alla rivalutazione per i ratei maturandi e che abbia autorità di cosa giudicata.
A seconda dei casi verrà predisposto precetto ed eventuale pignoramento, diffida, ricorso per ottemperanza o nuovo ricorso al giudice del lavoro ovvero ancora altre azioni che saranno studiate caso per caso in funzione della specificità del caso singolo.

La documentazione relativa all’avvenuta decurtazione (comunicazioni dell’ente erogatore, avvisi di pagamento, estratti conto bancari ecc. ecc.) potrà essere inoltrata allo studio con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Coloro i quali avranno trasmesso la sopra indicata documentazione saranno contattati singolarmente per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

A tutti i clienti dello studio, beneficiari dell’indennizzo ex lege 210/1992 ed interessati alla questione della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale

Non potendolo fare singolarmente, invito coloro i quali non lo avessero ancora fatto a trasmettere allo studio copia delle comunicazioni che dovessero avere ricevuto in questi giorni da Ministero e/o Regione e/o Asl in merito alla nota questione della rivalutazione Istat secondo il tip.
Premesso che il modo di operare dell’Amministrazione, che neppure informa lo scrivente studio – presso il quale i danneggiati avevano eletto domicilio – delle decisioni assunte nel caso singolo appare gravemente scorretto, stiamo attentamente valutando se ed in quale modo procedere (tanto in sede stragiudiziale, quanto giudiziale) per la migliore tutela dei vostri interessi, in molti casi già garantiti da sentenze passate in giudicato, anche al fine di evitare che, come già in precedenza accaduto (vedi la questione della tempestività delle domande amministrative), interpretazioni fuorvianti fornite da dipendenti e/o funzionari amministrativi del tutto privi di adeguate competenze giuridiche possano compromettere il giusto godimento di diritti già acquisiti.
La documentazione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Cordiali saluti e buon fine settimana

Avv. Simone LAZZARINI

La tutela assistenziale deve essere effettiva. Il Tribunale di Milano si discosta dalla Corte di Cassazione ed insiste sulla piena risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardata corresponsione dell’indennizzo ex lege 210/1992

Negli scorsi anni si era consolidato, specie nella giurisprudenza milanese di merito, un orientamento che riteneva risarcibile il danno non patrimoniale causato ai danneggiati da sangue infetto per effetto del ritardo nel completamento del procedimento amministrativo.
Il leading case era stato deciso nel lontano 2002 dal recentemente scomparso Presidente del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dottor Francesco Frattin, persona di straordinaria preparazione e sensibilità umana cui va il mio personale ed affettuoso ricordo. Continua a leggere

L’interpretazione (autentica?) dell’interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 – Dopo il comunicato stampa, analisi e prospettive di tutela dei danneggiati se l’art.11 commi 13 e 14 del D. L. 78/2010 non fosse eliminato in sede di conversione

Dopo il comunicato stampa condiviso tra noi avvocati è giunto il momento di provare a ragionare sulle possibili vie d’uscita alle norme dichiaratamente taglia-rivalutazione nella non auspicata ipotesi in cui le stesse non fossero eliminate in sede di conversione in legge del D.L. n.78/2010.
Partiamo, un po’ provocatoriamente, dall’interpretazione delle norme recentemente varate, leggendo anzitutto l’art.11, comma 13. Continua a leggere

Importante ordinanza della Cassazione in materia di assegno una tantum ex lege 210/1992 per gli aventi diritto di soggetti thalassemici deceduti e già affetti da epatite post-trasfusionale

Finalmente dopo un “filotto” di sentenze negative, almeno a giudizio di chi scrive, più per ragioni di contenimento della spesa pubblica che non per reali motivi in diritto, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 10435 del 29 aprile 2010 qui di seguito pubblicata per gentile concessione della Wolters Kluver, ha accolto le tesi da noi sostenuta in punto di accertamento del nesso causale ai fini dell’ottenimento dell’assegno una tantum per gli aventi diritto di soggetti deceduti affetti, in vita, da epatite post-trasfusionale
Il caso è quello di una ragazza affetta da thalassemia major deceduta nel 1999 a soli trent’anni.
Nella fase amministrativa prima e nel doppio grado di giudizio poi giudici e consulenti si erano fossilizzati sulla causa principale del decesso della sfortunata (cardiomiopatia dilatativa, causa dell’exitus purtroppo frequente nei soggetti affetti da anemia mediterranea) senza tener conto del quadro complessivo di salute dell’interessata nè del fatto che, proprio l’epatite, aveva rappresentato, in vita, un ostacolo insuperabile al trapianto di cuore, sola terapia realmente risolutiva della grave patologia cardiaca.
La Cassazione, del tutto condivisibilmente, ha spiegato che, anche in materia d’indennizzo, “deve trovare applicazione il principio dell’equivalenza delle cause accolto dall’art. 41 cod. pen., secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi”
Hanno osservato ancora i giudici di legittimità:
“Nella specie, il giudice del merito pur avendo accertato la sussistenza della “gravissima” epatite da cui era affetta B. C., ha escluso l’efficienza causale di tale patologia, limitandosi ad evidenziare che essa non era stata causa diretta dell’evento letale, attribuito invece ad uno “scompenso cardiaco in situazione di grave cardiomiopatia da emocromatosi”, senza spiegare se la prima malattia derivante dalle ripetute trasfusioni necessarie per la cura della talassemia da cui pure era affetta e che aveva provocato la cardiomiopatia, avesse avuto una qualsiasi incidenza, data la grave compromissione delle condizioni di salute dell’assistibile tanto da precluderle, secondo l’assunto dei ricorrenti la possibilità del trapianto di cuore, nel determinismo della morte.”
La causa è stata quindi rinviata nuovamente alla Corte d’Appello di Milano per la decisione nel merito.
Qual è l’insegnamento che si può trarre dalla vicenda?
Non fermarsi mai al giudizio approssimativo delle commissioni medico ospedaliere e/o di consulenti tecnici non esperti in materia e, soprattutto, ignoranti (nel senso etimologico del termine) dei peculiari criteri di accertamento del nesso causale in materia previdenziale-assistenziale, ma cercare sempre di avere un quadro complessivo delle condizioni di salute del danneggiato al momento del decesso, non tralasciando un attento esame della letteratura scientifica in materia.
Sarebbe poi anche ora – mi si perdoni il tono velatamente polemico – che i consulenti tecnici nominati dai giudici la smettessero di ignorare de plano il contenuto degli scritti difensivi degli avvocati dei danneggiati.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-04-2010, n. 10435

Le SS.UU. “gelano” i non ascrivibili. Ma certamente non finisce qui.

La tanto attesa pronuncia delle Sezioni Unite (qui allegata in copia su gentile concessione della banca dati Leggiditalia, Gruppo Wolters Kluwer) è arrivata (insieme ad un’altra “gemella”), sostanzialmente “sconfessando” la prima delle due sentenze sulle quali era sorto il contrasto di giurisprudenza, quella che, ricordiamolo, aveva rilevato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Con la sentenza n.10214/2007 si era affermato anche che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con la decione del 1° aprile u.s. le SS.UU. hanno invece affermato il seguente principio di diritto: Continua a leggere