Class action amministrativa per sbloccare le transazioni sul risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto: il Ministero pubblica la notizia sul sito

In tardivo adempimento di quanto previsto dalla normativa (art. 3 c.2 D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198) il Ministero della Salute ha dato notizia sul proprio sito dell’iniziativa in epigrafe indicata.
Ecco il testo del comunicato:
29 luglio 2011 – Ricorso ex dlgs n. 198/2009 – Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del dlgs. n. 198/2009, si dà notizia che è stato notificato al Ministero un ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’Associazione Talassemici e Drepanocitici Lombardi Onlus, dall’Associazione Giovanile Thalassemici della Provincia di Lecce, dall’Unione Salentina Thalassemici e dall’Associazione per la lotta alla Talassemia finalizzato all’adozione degli atti prodromici alla definizione delle transazioni previste dalla legge 222/07 e dalla legge 244/07.
Ecco comunque il link diretto alla pagina web del Ministero.
http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=88
Buona serata a tutti

Avv. Simone Lazzarini

Danno biologico. I criteri ambrosiani sono – quasi – legge.

 Nei casi in cui non è la legge a stabilire quanto liquidare ad un soggetto che ha subito un danno alla persona ci si deve affidare, si sa, al prudente apprezzamento del Giudice.

Tuttavia, onde evitare eccessive disparità tra Giudice e Giudice, con questa Sentenza, in un’ottica di certezza del diritto, la Cassazione ha affermato che lo stesso Giudice deve fare ricorso ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che sono i più diffusi.

Ne consegue che se in giudizio in corso una parte ha chiesto di applicare tali criteri, esposti in tabelle, e il Giudice ne ha adottato degli altri, allora la Sentenza che così decide la causa è impugnabile per violazione di legge.

Questo l’estratto della Sentenza.

Sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011

La Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E’ intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. “Equità”, ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall’affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle “Tabelle” di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale. Da ciò consegue che, d’ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso. La sentenza si segnala altresì per essersi la Corte preoccupata di indicare alcune direttive – per così dire – di “diritto intertemporale”, precisando che le decisioni di merito già depositate, e non passate in giudicato, le quali non abbiano liquidato il danno biologico in base alle tabelle del Tribunale di Milano, non saranno per ciò solo ricorribili per cassazione (per violazione di legge), se sia mancata in appello una specifica censura in tal senso, e se la parte interessata non abbia prodotto agli atti nel giudizio di appello copia delle suddette tabelle.

Depositato al TAR Lazio il ricorso per sbloccare la procedura transattiva: ora attendiamo di conoscere la data dell’udienza, ma il Ministero è già inadempiente

Come in precedenza comunicato, d’accordo con due colleghi e nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati abbiamo notificato al Ministero della Salute ed al Ministero delle Finanze il ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (la c.d. “class action amministrativa”)
Il ricorso con la prova dell’avvenuta notifica è stato depositato al TAR Lazio lo scorso 15 luglio.
Del ricorso notificato il Ministero avrebbe dovuto dare immediatamente notizia sul proprio sito istituzionale (art.1 comma 2 del decreto), ma ad oggi ciò non risulta ancora avvenuto, con ulteriore grave profilo d’inadempienza da parte dell’amministrazione.
Attendiamo ora di conoscere la data dell’udienza di discussione, prima della quale le associazioni rappresentative dei malati che vi avranno interesse potranno intervenire nel processo.
Ribadisco che, se il Tar dovesse accogliere la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Inutile dire che, con i colleghi, confidiamo che l’iniziativa assunta possa finalmente sbloccare l’iter transattivo (senza attendere la decisione del Tar), essendosi anche nel frattempo apparentemente (e purtroppo) arenata la strada del c.d. “superindennizzo” alla quale si riferiva la bozza di decreto-legge presentata in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 maggio.
A presto con aggiornamenti sul punto

Avv. Simone LAZZARINI

Diffida al Ministero: ecco la (non) risposta dell’Amministrazione. Parte la class action amministrativa

Mentre il decreto legge che avrebbe dovuto essere varato il 5 maggio u.s. sembra essere stato rimandato (e dalle ultime informazioni – ottenute a margine della manifestazione tenutasi lo scorso 21 giugno – parrebbe che il testo a suo tempo ipotizzato, con opportuni correttivi, possa essere incluso nella manovrina finanziaria che dovrebbe essere varata nel prossimo mese di luglio) il Ministero della Salute, alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla nostra diffida, ha fatto pervenire la qui allegata risposta che, ad onor del vero, si limita ad una cronistoria di quanto successo negli ultimi anni, con la “perla” finale di considerare la stipula degli atti transattivi sottoposta ad una valutazione di opportunità dell’Amministrazione qualificando comunque la transazione come atto di natura “privatistica” ancorché previsto per legge.
E’ appena il caso di osservare come tali pittoresche tesi ministeriali siano state clamorosamente sconfessate dalla giustizia amministrativa (v. TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, sentenza n. 380/2011, confermata da Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, con ordinanza n.1707/2011), ma nonostante tutto l’Amministrazione si ostina pedissequamente a riproporle, quasi pensasse di avere a che fare con un’accozzaglia di professionisti incapaci di leggere e/o di sviluppare ragionamenti che abbiano un minimo di fondamento logico/giuridico.
Pertanto, impregiudicata ogni diversa determinazione da parte dei singoli danneggiati se e quando (e come) finalmente il preannunciato decreto sarà varato, riteniamo – come avevamo in precedenza anticipato – di dover coerentemente dar seguito all’iniziativa intrapresa nello scorso mese di marzo e pertanto, nei prossimi giorni provvederemo – nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati – alla notifica del ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
Una volta depositato il ricorso e fissata l’udienza di discussione, le associazioni e gli enti che tutelano gli interessi dei danneggiati potranno, se lo vorranno, intervenire ad adiuvandum nella procedura sino a venti giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione.
Ricordo che, se il giudice accogliesse la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Risposta del Ministero alla nostra diffida

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009 , n. 198

Transazioni: svolta solo rimandata? (articolo in aggiornamento)

“il Consiglio ha avviato l’esame del decreto-legge che attribuisce un indennizzo straordinario per le persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. L’esame proseguirà in una prossima seduta“.
Questo, in sintesi, quanto si legge sul sito del governo.
In attesa di conoscere la data del prossimo Consiglio dei Ministri, sperando naturalmente che sia quello decisivo, alleghiamo qui di seguito la bozza del testo all’esame del Governo
Bozza decreto legge

Transazioni: siamo finalmente ad una svolta?

Cari frequentatori del sito,
finalmente,dopo un silenzio durato mesi, durante i quali il nostro studio ha comunque ritenuto di diffidare il Ministero alla conclusione del procedimento amministrativo, sembrerebbe profilarsi una svolta, anche se il condizionale è d’obbligo.
Dalla consultazione del sito del Governo si apprende infatti che il Consiglio dei Ministri sarebbe convocato domattina, 5 maggio, 2011, ore 09:00 per discutere, tra l’altro, di un decreto-legge avente ad oggetto misure urgenti in favore di soggetti emotrasfusi.
Il limk è http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=63428.
Non è tuttavia noto il contenuto di tale decreto, anche se – da indiscrezioni – è verosimile riguardi, in prima battuta, proprio l’ormai annosa questione dei risarcimenti.
Vi terremo informati sui successivi sviluppi.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Transazioni: il Ministero diffidato a concludere il procedimento

Cari frequentatori del sito,
interrompo il forzato silenzio, dovuto al super-lavoro che mi ha costretto, senza soluzione di continuità, a concentrare le energie nella stesura di atti, nel ricevere e riscontrare i clienti e nel partecipare alle udienze, per informarVi che, stante il decorso di oltre un anno dal termine utile per l’inoltro delle “istanze di transazione”, senza che il Ministero della Salute abbia assunto una posizione definitiva in ordine alle condizioni ed ai tempi delle transazioni stesse, ho ieri provveduto a far notificare al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a nome e nell’interesse dell’Associazione Thalassemici e Drepanocitici lombardi, un atto di invito e diffida ad assumere, entro novanta giorni, ogni attività diretta alla conclusione dell’iter amministrativo, prodromico alla definizione delle transazioni.
La diffida, il cui testo è stato lungamente meditato e condiviso con altri due carissimi colleghi ed amici e che pertanto ha visto il coinvolgimento di altre tre associazioni di pazienti thalassemici, è stata esplicitamente notificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, ed è quindi funzionale all’eventuale avvio di una class action davanti al giudice amministrativo, azione che sarebbe aperta (ferma restando l’ovvia libertà di ciascun legale nell’individuazione delle strategie ritenute più adeguate alla tutela dei propri assistiti) agli interventi delle ulteriori associazioni dei danneggiati.
Con i colleghi e con le associazioni che hanno condiviso l’iniziativa abbiamo convenuto che, nell’imminenza dei festeggiamenti per i 150 anni dell’unità nazionale, fosse il momento di rompere gli indugi e di mettere una volta per tutte alla prova l’effettiva volontà del Ministero di chiudere dignitosamente una triste pagina della nostra Repubblica.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Rivalutazione Istat: facciamo il punto della situazione tra Corte Costituzionale e CEDU

Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale per rilevanza e non manifesta infondatezza dell’eccezione d’illegittimità dell’art.11 commi 13 e 14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010

Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2010

Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ordinanza del 30.10.2010

Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, ordinanza del 13.01.2011

Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, ordinanza del 18.01.2011

Dopo le numerose ordinanze di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale quest’ultima ha fissato al 21 giugno p.v. l’udienza nella quale la questione dell’eventuale illegittimità costituzionale della norma taglia-rivalutazione sarà esaminata.
Nel frattempo, al pari di altri colleghi, ho provveduto cautelativamente ad agire, nell’interesse dei miei assistiti, avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo senza attendere il previo esaurimento dei rimedi di diritto interno.
La regola generale, infatti, sarebbe quella di attendere il giudizio della Corte di Cassazione, ultimo grado di giurisdizione, prima di potersi rivolgere alla CEDU.
Tuttavia questa regola incontra un temperamento quando l’espletamento dei rimedi interni non garantisca l’effettività della tutela (e questo è il caso, con la norma taglia- rivalutazione introdotta lo scorso anno che, allo stato, renderebbe di fatto inutile un’azione avanti al tribunale italiano).
In tali circostanze è ben possibile ed anzi opportuno, come abbiamo fatto, andare subito – e comunque nei sei mesi dall’entrata in vigore della legge taglia-rivalutazione, risalente al 31 luglio u.s. – a Strasburgo per tutti i danneggiati (anche coloro i quali non abbiano mai avanzato alcuna domanda di rivalutazione), senza naturalmente lasciar passare in giudicato le eventuali sentenze negative ottenute in Italia.
Anche la Corte Europea ha ritenuto meritevole di attenzione la questione, tant’è che l’ha considerata di trattazione particolarmente urgente, pur non avendo ancora comunicato la data di una eventuale udienza.
In disparte restando le ulteriori iniziative in corso per tentare di salvaguardare il diritto alla rivalutazione dei soggetti che abbiano ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato, confidiamo che dalla Corte Costituzionale e/o dalla Corte Europea possano giungere finalmente segnali positivi per tutti i danneggiati

A presto (articolo in continuo aggiornamento)

Avv. Simone LAZZARINI

Legge 210 e dintorni: ecco le azioni in corso da parte del nostro studio

Dal rientro dopo la pausa estiva non abbiamo avuto un attimo di tregua ed è anche questo il motivo per il quale non abbiamo più avuto modo di aggiornare con continuità il sito.
D’altra parte, a fronte del perdurante silenzio ministeriale in merito alla definizione delle transazioni per il risarcimento del danno biologico e della consueta ridda di voci più o meno attendibili, abbiamo preferito privilegiare la concretezza della tutela giudiziaria dei nostri assistiti.
Per quanto attiene alle numerose azioni, promosse in forma individuale e/o collettiva, per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue infetto tali cause, laddove non vi sia l’opposizione del giudice o dell’Avvocatura dello Stato, sono tutte in stand by, subendo continui rinvii in attesa di conoscere le definitive determinazioni del Ministero in relazione al completamento della procedura transattiva, alla quale naturalmente la quasi totalità dei danneggiati hanno chiesto di poter accedere.
È invece ormai prossima a partire la nuova causa collettiva (la “nostra” emo-ter) che coinvolge tutti coloro che, rivoltisi al nostro studio negli ultimi anni, non avevano per svariate ragioni preso parte alle precedenti azioni intraprese.
Crediamo si tratti forse dell’ultima opportunità di far collettivamente valere in sede giudiziaria i propri diritti in una materia tanto drammatica. Continue reading

Rivalutazione Istat e nuove cause per il risarcimento del danno biologico, si (ri)parte

Mentre sul fronte “transazioni” non vi sono, allo stato, novità di rilievo, comunico a tutti i clienti dello studio ed a tutti coloro i quali, nel corso degli ultimi mesi, mi hanno contattato per intraprendere eventuali nuove azioni che, essendo in fase di completamento il censimento di tutte le posizioni in carico, a partire da lunedì 25 ottobre p.v., saranno contattati singolarmente, telefonicamente o per iscritto, per essere informati dettagliatamente – relativamente alle problematiche indicate nel titolo – sulle possibilità e sulle modalità di azione (a seconda dei casi in forma individuale o collettiva), con successiva eventuale fissazione di un appuntamento in studio.
Ringraziando per la fiducia accordatami saluto molto cordialmente tutti i frequentatori del sito.

Avv. Simone LAZZARINI