Dopo lunga “gestazione”, finalmente il legislatore ha messo mano all’annosa questione del risarcimento del danno subito dai soggetti irreversibilmente danneggiati da trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati infetti.
Infatti, l’art. 2, commi 361-362 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, Supplemento Ordinario n. 285 (c.d. Legge Finanziaria 2008) ha testualmente stabilito quanto segue:
“361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni”. Continua a leggere→