A tutti i frequentatori del sito

Nei prossimi giorni, compatibilmente con lo svolgimento delle altre attività di studio, pubblicherò alcune mie personali riflessioni sul decreto relativi alle transazioni appena emanato, in attesa che – a breve – esca la tanto famigerata circolare relativa alle modalità di trasmissione dei documenti al Ministero.
Comprendo l’apprensione di tutti e lo sconforto di alcuni.
Invito però a non fasciarsi la testa prima di averla rotta.
Il blog di commento ai vari articoli rimangono liberamente accessibili ed a disposizione di tutti.
Poichè tuttavia il presente è un sito di uno studio legale mi sarei aspettato contributi un poco più educati, rispettosi e costruttivi, che vadano al di là degli insulti gratuiti, degli improperi e delle accuse, talora provenienti addirittura da colleghi che, con uno o più preudonimi, si mascherano da privati cittadini, non avendo evidentemente il coraggio di esporsi in prima persona (come accaduto nei giorni scorsi).
Per chi vuole sfogarsi in questo modo, sulla rete, ci sono spazi in abbondanza.
Detto in parole più semplici.
I commenti costruttivi – o comunque espressi in modo educato – sono assai graditi, così come le richieste di pareri, alle quali si cerca di rispondere nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le altre attività, lavorative e non.
Gli altri commenti, contenenti insinuazioni, insulti e parolacce, verranno d’ora in poi immediatamente cestinati con espressa riserva – in caso di offensività degli scritti – delle azioni più opportune, considerato anche che, chi gestisce il sito, rischia di essere corresponsabile dei contenuti che, sullo stesso, vengono pubblicati da terzi.
Grazie e scusate la franchezza

Avv. Simone LAZZARINI

Il decreto sulle transazioni è stato (finalmente) pubblicato

Sulla Gazzetta Ufficiale n.221 di oggi 23 settembre 2009 è stato pubblicato il DECRETO 28 aprile 2009, n. 132, recante “Regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti”
Pubblichiamo in allegato il testo ufficiale, estrapolato dal sito della Gazzetta Ufficiale.
A presto per i commenti

DECRETO 28 aprile 2009 , n. 132

L’Avv. Simone LAZZARINI convocato per la riunione del 29 luglio 2009, ore 13:00, presso il Ministero della Salute

Informo che il sottoscritto ha ricevuto convocazione ufficiale per la riunione che, come preannunciato, si terrà il giorno 29 luglio, 2009, alle ore 13:00 presso l’Auditorium del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settore salute, sede di via Lungotevere Ripa, 1.
L’oggetto della convocazione è la “definizione dei criteri e del percorso ttuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti – art.2 comma 361 della Legge 24/12/2007“.
Mi riservo di pubblicare un rendiconto di quanto accadrà nel minor tempo possibile.
Buona serata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

Decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto: per fortuna non tutti la pensano come le Sezioni Unite

Sul numero n.6 della rivista Danno e responsabilità di Ipsoa, che ringraziamo per l’autorizzazione concessaci, compare l’articolo “Debito di sangue”: danno da emotrasfusione e prescrizione.
Nella parte più interessante, quella relativa al commento della nota sentenza delle Sezioni Unite, n.581/2008, redatto a cura della Dr.ssa Sara Oliari, leggiamo testualmente quanto segue a proposito dell’abbandono, sancito dalle SS.UU., dell’orientamento giurisprudenziale più garantista che faceva decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico dalla data di notifica dei giudizi delle CMO ex lege 210/1992: Continua a leggere

Il decreto sulle transazioni per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni è stato firmato (articolo in continuo aggiornamento)

Come anticipato settimana scorsa parrebbe che il decreto sulle transazioni sia stato firmato dal Ministro Tremonti.
Una volta incassato il parere favorevole della Corte dei Conti il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Quanto ai contenuti del decreto, parrebbe che il testo sia quello che avevamo anticipato a suo tempo anche su questo sito.
Resterebbero quindi insoluti i problemi collegati alla rilevanza o meno della prescrizione ed alla possibilità o meno, per i soggetti non ascrivibili, di accedere alle transazioni.
Dalle informazioni in nostro possesso sembrerebbe che la portata del richiamo alla prescrizione potrebbe peraltro essere ridimensionata in fase di emissione della successiva circolare applicativa, nela quale – probabilmente grazie alle pressioni ricevute nell’ultimo periodo – si preciserebbe che il dies a quo decorrerebbe dalla data di notifica del giudizio della CMO e non dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo come ipotizzato in un primo tempo sulla scorta della (aggiungo io superficiale) lettura delle ormai arcinote sentenze delle SS.UU. di inizio 2008.

Da parte mia due riflessioni formulate rebus sic stantibus e suscettibili di ampliamento.

Indipendentemente dalla questione della mobilità del dies a quo che potrebbe ampliare o ridurre la platea dei beneficiari, per i soggetti il cui diritto fosse astrattamente prescritto, poichè tra i principi generali in materia di prescrizione vi sono evidentemente quelli, processuali, della non rilevabilità d’ufficio, della sollevabilità entro un termine perentorio di decadenza e della completezza, si dovrà far presente al Ministero che l’astratta prescrizione del diritto non potrà essere di ostacolo al perfezionamento del singolo accordo transattivo qualora nella singola vicenda processuale il Ministero non abbia ritualmente e tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Del resto la transazione verrà fatta su cause pendenti e della realtà processuale maturata in ogni singola causa dovrà necessariamente tenersi conto.
Per la verità noi riteniamo che il discrimine dovrebbe essere ancora più radicale, escludendo la rilevanza della prescrizione fin tanto che non sia intervenuta almeno una sentenza che espressamente l’abbia dichiarata.

Per i soggetti non ascrivibili ai fini dell’indennizzo, al di là delle situazioni “in itinere” (ad esempio chi attende il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione) occorre attivarsi con la massima urgenza nelle sedi più opportune per tentare di recuperare quello che potrebbe essere un presupposto indefettibile per accedere all transazioni
Ricordiamo a tutti che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dall’Amministrazione, non è perentorio nè il termine di 30 giorni per fare ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione medica ospedaliera, nè il termine annuale per promuovere azione giudiziaria avverso il parere dell’Ufficio Medico-legale del Ministero
Certamente sarebbe opportuno il ricorso a procedure di urgenza (es: accertamento tecnico preventivo) che – nel dubbio sulla rilevanza di situazioni in via di definizione – eventualmente consentano di maturare con certezza il requisito prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione al Ministero.

Avremo modo di approfondire quanto sopra nei prossimi giorni.
Mi scuso anticipatamente se non riuscirò a rispondere a tutti immediatamente, ma il tempo è tiranno!
Buon pomeriggio a tutti!

Avv. Simone LAZZARINI

Il decreto è stato firmato? Si, no, forse..

Negli ultimi giorni abbiamo registrato notizie contraddittorie sull’avvenuta firma o meno del decreto da parte del Ministro Sacconi.
Da fonti attendibili parrebbe che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, sarebbe intervenuto di fatto “bloccando” in extremis la firma al decreto e tutti i successivi passaggi onde consentire – almeno si spera – un ulteriore incontro con associazioni e legali di riferimento.
Indubbiamente – soprattutto alla luce di quanto accaduto nelle precedenti riunioni dei tavoli tecnici – è difficile pensare che il testo del decreto, già vagliato dal Consiglio di Stato, possa essere stravolto o anche solo modificato.
Quanto sopra se ragioniamo da professionisti del diritto.
Tuttavia credo sia doveroso, anche sotto il profilo deontologico, non lasciare nulla d’intentato onde consentire il realizzarsi di quanto il Dottor Palumbo aveva a suo tempo pubblicamente affermato e cioè la volontà di tagliar fuori dalla procedura transattiva il minor numero di danneggiati possibile.
In conclusione un ringraziamento particolare all’On. Antonio Tomassini, Presidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita’) che ha ricevuto i rappresentanti di alcune delle associazioni più rappresentative ed anche il sottoscritto lo scorso 21 aprile e che aveva promesso anch’egli di adoperarsi presso i soggetti competenti per garantire, almeno, un riesame in contraddittorio della nota questione nei suoi elementi più importanti (eliminazione dei riferimenti alla prescrizione, tutela anche ai non ascrivibili e parificazione tra le diverse categorie di danneggiati).
Ci auguriamo che la nuova settimana porti finalmente buone notizie.

Buon ponte a chi lo può fare

Avv. Simone Lazzarini

Il Tribunale di Roma si pronuncia sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto

Ecco i passaggi più salienti della sentenza del Tribunale di Roma Sezione II, Dottor Cricenti, 13-01-2009:
Il Ministero eccepisce anche la prescrizione dell’azione di risarcimento, per via della non coincidenza tra il responsabile penale e quello civile. L’assunto è infondato in quanto il Ministero è, tra l’altro, tenuto alla responsabilità civile da reato, commesso dai suoi dipendenti.
Secondo le già citate Sezioni Unite,: “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c. comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma da! momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria aggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Non conta dunque quando ci si è accorti della malattia, conta il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti; e dunque non si può prescindere dalla conoscenza perlomeno del nesso causale. Di per sé la diagnosi che manifesta la presenza del virus non necessariamente comporta la conoscenza che quei virus è dovuto alla trasfusione. Solo quando c’è questa consapevolezza il danneggiato ha l’onere di agire, perché solo in quel momento può attribuire la responsabilità del contagio ad un certo autore.
Nel caso presente, si può dire che la percezione di aver subito un danno ingiusto a causa della trasfusione, l’attore l’ha avuta soltanto quando la Commissione medica ha ipotizzato un nesso tra la sua malattia e la trasfusione medesima, ossia nel 2003. La citazione in giudizio è solo di quattro anni successiva. La citazione è del 2004, e dunque in termini. Tra l’altro, che il dies a quo sia un altro, o meglio, che l’attrice abbia avuto contezza del danno prima di quella data, è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio. Il Ministero in pratica dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione.

Non c’è che dire.
Era ora che i giudici di merito interpretassero correttamente quanto stabilito dalle SS.UU. in materia di dies a quo della prescrizione senza cadere nella tentazione di far operare l’automatismo domanda d’indennizzo=dies a quo ai fini della prescrizione.
Mi permetto di rimandare al commento che feci “a caldo” sulla sentenza n.581/2008 (http://www.studiolegalelrs.it/2008/01/15/alcuni-spunti-di-riflessione-sulla-sentenza-n58108-della-corte-di-cassazione-resta-irrisolto-il-nodo-dellexordium-praescriptionis/), sperando che l’esempio del Tribunale di Roma non resti un caso isolato.

Riunione del 17/03/2009 presso la Camera dei Deputati con l’onorevole Lucio Barani

In data 17/3/2009 si è tenuta con l’Onorevole L. Barani la riunione richiesta dalle Associazioni interessate alla problematica del risarcimento danni da trasfusioni/emoderivati.
La riunione si è tenuta a Roma, presso la Camera dei Deputati, con il Capo Gruppo della XII Commissione affari sociali, On. Barani, al fine di poter modificare i tre punti del Decreto Legge.
L’on. Barani ha ascoltato le valutazioni dei presenti e si è soffermato su questi specifici punti del Decreto, prendendo atto della ferma volontà di tutte le Associazioni di modificarli. A conclusione, concordando sostanzialmente con le critiche e le valutazioni esposte, ha preso l’impegno di convocare, a brevissimo termine, una nuova riunione con i rappresentanti del coordinamento nazionale di tutte le Associazioni nella quale siano presenti il Ministro Tremonti o il Ministro Sacconi e, se possibile anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Gianni Letta.
L’Onorevole Barani, segnalando che l’On. G. Letta è molto interessato alla vicenda e vicino alle posizioni delle Associazioni, ha concluso mostrando la lettera che il Presidente della Camera, On. G.F. Fini, gli ha inviato, lettera con la quale lo invita a farsi carico della problematica ed a mettere in atto tutte le iniziative possibili per una rapida e definitiva risoluzione della annosa controversia.

Il Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente sullo schema di decreto interministeriale per le transazioni

Pubblichiamo il nuovo parere, questa volta definitivo, emesso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale per le stipulande transazioni per il risarcimento del danno biologico nonchè lo schema di decreto interministeriale sulla cui base i giudici di Palazzo Spada dovrebbero essersi espressi.
A prestissimo per le prime riflessioni

Il nuovo parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale

Lo schema di decreto interministeriale per le stipulande transazioni