Giu 10

La tutela assistenziale deve essere effettiva. Il Tribunale di Milano si discosta dalla Corte di Cassazione ed insiste sulla piena risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardata corresponsione dell’indennizzo ex lege 210/1992

Negli scorsi anni si era consolidato, specie nella giurisprudenza milanese di merito, un orientamento che riteneva risarcibile il danno non patrimoniale causato ai danneggiati da sangue infetto per effetto del ritardo nel completamento del procedimento amministrativo.
Il leading case era stato deciso nel lontano 2002 dal recentemente scomparso Presidente del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dottor Francesco Frattin, persona di straordinaria preparazione e sensibilità umana cui va il mio personale ed affettuoso ricordo.
Nel corso degli anni avevamo poi ottenuto numerosissime altre pronunce favorevoli, in parte pubblicate su questo sito.
Come al solito era poi intervenuta la Corte di Cassazione che, con una sconcertante pronuncia (la n.26883/2008), aveva escluso – verosimilmente sposando implicitamente obiettivi di contenimento della spesa pubblica – la risarcibilità di tale danno, enunciando il principio secondo cui, in relazione al ritardo nell’erogazione dell’indennizzo a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie (L. n. 210 del 1992, art. 1) non sarebbe stato configurabile alcun danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., posto che quest’ultimo avrebbe riguardato le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, il quale, nella specie, sarebbe stato già tutelato mediante l’erogazione dell’indennizzo stesso.
Interviene ora un’importante sentenza (naturalmente già appellata dal Ministero che, una volta di più, si dimostra particolarmente attento alla tutela dei più deboli) con la quale il Tribunale di Milano, recependo le nostre argomentazioni, ha affermato che l’orientamento assunto dai giudici di legittimità nega rilievo costituzionale al principio di effettività della tutela della salute e dell’assistenza sociale di cui agli artt.32 e 38 della Costituzione.
Ci è parso doveroso parlarne, considerata l’aria che tira di questi tempi.
Aggiungiamo alcune nostre osservazioni.
Pensare di “liquidare” la questione della risarcibilità del c.d. danno da ritardo affermando che l’oggetto della prestazione indennitaria non sarebbe la tutela del danno alla salute sembra francamente un poco superficiale.
Il diritto all’erogazione delle prestazioni assistenziali, al pari peraltro degli altri diritti costituzionali, deve invero connotarsi per l’effettività e quindi deve essere assicurato entro tempi ragionevoli, anche a tutela dell’art. 2 della Costituzione.
Diversamente opinando i precetti della Carta Costituzionale sarebbero svuotati di contenuto potendo essere attuati o meno dalla PA a proprio piacimento nell’an e nel quando.
La PA potrebbe comportarsi in modo del tutto irresponsabile – come avvenuto nel caso in esame – nella consapevolezza che, al più, sarebbe tenuta a corrispondere gli interessi legali.
Ragionando per assurdo si dovrebbe allora mandare esente da responsabilità il conducente di un autobus per il danno eventualmente cagionato al terzo trasportato in quanto oggetto del contratto di trasporto sarebbe il trasporto in quanto tale e non anche l’incolumità dei trasportati e cos via…
Ancora una volta un importante -e ritengo risolutivo – contributo arriva dalla normativa di rango comunitario.
L’art.41 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede espressamente che “Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione“.
Mi sembra superfluo aggiungere altro….

Buona giornata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1832 del 23 aprile 2010

Il leading case – Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.3358 del 26 novembre 2002

Approfondimento pubblicato il 10 Giugno 2010 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Mi congratulo con lei e con i Giudici umanai del Tribunale di Milano.
    Da noi, purtroppo, abbiamo burocrati con i paraocchi inumani.

  2. luigi 24 Giu 2010 | Rispondi

    Egreg.Avvocaro Lazzarini, volevo chiederle,io che sono in attesa dal tribunale di Bari,che mi venga riconosciuto cuesto maledetto aumento istat,cosa devo fare mettermi il cuore in pace è non aspettarmi niente di buono, visto che dicono che non spetta più ? in attesa di risposta la ringrazio infinitivamente per tutto cuelo che fà per noi.

  3. oscar 24 Giu 2010 | Rispondi

    Signori tutti so per certo e la fonte è autorevole (comitato 210/92) che molti politici si stanno impegnando per togliere i comma 13 e 14 dell’articolo 11. Più di 2500 emendamenti sono stati presentati e questo fa ben sperare. Inoltre lo sappiamo bene, non è la prima volta che un decreto presentato (quindi anche l’attuale) diventi necessariamente legge, quindi invito tutti a ragionare e riflettere, sperando che tutto si risolvi in maniera favorevole e difinitiva per noi. Non buttiamo giù con facilità notizie non largamente confermate.

    In bocca a lupo per tutti noi!

  4. ROBERTA 28 Giu 2010 | Rispondi

    GENTILISSIMO AVVOCATO , IO IL 27 MAGGIO 2010 AVEVO LA 1 SENTENZA PER LA RIVALUTAZIONE…. RISULTATO NEGATIVO..IL MDS SI E’ APPELLATO E NIENTE DA FARE,IL GIUDICE HA RINVIATO TUTTO PER UNA “DISCUSSIONE DELLA ACCETTABILITA’ ALLA RIVALUTAZIONE” AL 13 LUGLIO 2010……PER VIE TRAVERSE SO’ PER CERTO CHE IL GIUDICE ERA FAVOREVOLE … COSA MI DEVO ASPETTARE SECONDO LEI PROPRIO IN QUESTO MOMENTO COSI’ DELICATO, LA RINGRAZIO.ROBERTA

Lascia un commento

Cancella tutti i campi