Nov 15

Legge 210 e dintorni: ecco le azioni in corso da parte del nostro studio

Dal rientro dopo la pausa estiva non abbiamo avuto un attimo di tregua ed è anche questo il motivo per il quale non abbiamo più avuto modo di aggiornare con continuità il sito.
D’altra parte, a fronte del perdurante silenzio ministeriale in merito alla definizione delle transazioni per il risarcimento del danno biologico e della consueta ridda di voci più o meno attendibili, abbiamo preferito privilegiare la concretezza della tutela giudiziaria dei nostri assistiti.
Per quanto attiene alle numerose azioni, promosse in forma individuale e/o collettiva, per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue infetto tali cause, laddove non vi sia l’opposizione del giudice o dell’Avvocatura dello Stato, sono tutte in stand by, subendo continui rinvii in attesa di conoscere le definitive determinazioni del Ministero in relazione al completamento della procedura transattiva, alla quale naturalmente la quasi totalità dei danneggiati hanno chiesto di poter accedere.
È invece ormai prossima a partire la nuova causa collettiva (la “nostra” emo-ter) che coinvolge tutti coloro che, rivoltisi al nostro studio negli ultimi anni, non avevano per svariate ragioni preso parte alle precedenti azioni intraprese.
Crediamo si tratti forse dell’ultima opportunità di far collettivamente valere in sede giudiziaria i propri diritti in una materia tanto drammatica.
Per quanto riguarda l’indennizzo ex lege 210/1992 è ormai certamente noto a tutti l’intervento “taglia-rivalutazione” del legislatore, finalizzato nelle sue intenzioni a risolvere, una volta per tutte, il contrasto interpretativo creatosi in relazione alla questione della rivalutabilità o meno secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.
Anche il nostro studio si è attivato per promuovere un ricorso collettivo a Strasburgo.
Parallelamente, tuttavia, sono in fase di presentazione ulteriori azioni finalizzate a garantire il rispetto delle sentenze favorevoli ottenute in passato, specie qualora le stesse abbiano dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di rivalutare anche i ratei maturandi.
Essenzialmente due secondo noi le strade percorribili: precetto e successivo pignoramento oppure ricorso per l’ottemperanza della sentenza avanti al tribunale amministrativo regionale.
Ma la 210 non è solo rivalutazione.
Ci sono gli interessi legali sugli arretrati a suo tempo percepiti che possono ancora essere recuperati rivolgendosi al Giudice di Pace (meglio se preceduti da una richiesta stragiudiziale), ma soprattutto – materia piuttosto inesplorata finora – esiste la possibilità di chiedere ed eventualmente ottenere un indennizzo aggiuntivo pari alla metà di quello già percepito qualora, ad esempio, l’epatite contratta in conseguenza delle trasfusioni abbia provocato crioglobulinemia, piastrinopenia o danni alla tiroide, eventualmente anche indotti dalla terapia interferonica.
La casistica, tuttavia, è molto più ampia.
Sotto quest’ultimo profilo stiamo analizzando la documentazione medica di tutti nostri assistiti e, qualora ne ricorrano i presupposti, facciamo presentare loro domanda amministrativa affiancandoli durante tutto l’iter burocratico e nell’ulteriore successiva fase impugnatoria, amministrativa e/o giurisdizionale.
Ricordiamo inoltre le numerose sentenze che, tra il 2002 ed il 2010, abbiamo ottenuto in relazione al risarcimento del danno esistenziale da ritardo nella corresponsione dell’indennizzo.
Anche chi non ha mai presentato domanda d’indennizzo può aspirare comunque ad eventualmente ottenere il beneficio.
Infatti il buon esito della procedura amministrativa dipende sovente anche dal modo in cui la documentazione viene predisposta.
Ricordiamo poi la recente giurisprudenza “garantista” che afferma che si decade dai singoli ratei, ma non dal diritto alla prestazione, il che fa ben sperare anche chi si è visto respingere la domanda per intempestività.
Un attento esame della storia clinica del singolo danneggiato può inoltre consentire il recupero di quelle altre posizioni che siano state inizialmente rigettate per ritenuta assenza del nesso causale o per mancato riconoscimento dell’ascrivibilità tabellare.
In quest’ultimo caso può essere decisivo, oltre naturalmente all’apporto di un ottimo consulente tecnico di parte, il sottoporsi ad esami particolarmente approfonditi (es.:Fibroscan) per quanto riguarda il profilo fisico della vicenda ed il descrivere ed il documentare il pregiudizio esistenziale subito per quanto riguarda il danno psichico.
Del resto la legge 210/1992 mira al ristoro della menomazione dell’integrità psico-fisica, non soltanto fisica, tant’è che alcuni consulenti tecnici particolarmente illuminati, anche negli anni passati, hanno provveduto ad una separata tabellazione delle due componenti di danno.
A beneficio di tutti, anche al fine di rendere più agevole la consultazione dei documenti di proprio interesse a partire dai prossimi giorni attiveremo nel sito un’apposita sezione, denominata “la nostra giurisprudenza”, nella quale riporteremo, suddivise per argomento, le più significative sentenze ottenute dallo studio negli ultimi dieci anni anche in materia di tutela dei danneggiati.

Buona giornata.

Avv. Simone LAZZARINI

Approfondimento pubblicato il 15 Novembre 2010 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


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