La depurazione è una tassa? no… e quindi?

 La depurazione è una tassa?

La risposta sembra semplice: dal 1994 esiste – o dovrebbe esistere – il servizio idrico integrato, formato dai servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua (v. l. 36/1994).

Per il servizio si esige il pagamento di una tariffa che è il corrispettivo del servizio.

Fognatura e depurazione costituiscono quota di tariffa.

Nel momento in cui si parla di corrispettivo del servizio si deve dedurre che, se il servizio non è prestato, il corrispettivo non è dovuto.

In realtà così non è – o meglio non era fino a poco fa – perché la legge del 1996 a cui si faceva riferimento stabiliva anche che “la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi“.

Quindi, anche là dove non c’è il depuratore, la depurazione va pagata. O, per meglio dire, andava pagata.

Infatti, con recentissima Sentenza 335/2008, la Corte Costituzionale ha affermato che la norma sopra citata ed anche quelle successive che l’hanno riprodotta in pratica tal quale (e cioè l’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e l’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sono incostituzionali in quanto violano l’art. 3 della Costituzione.

Questo, in estrema sintesi e con qualche inevitabile semplificazione, il ragionamento delle Corte Costituzionale.

Il cittadino stipula con l’ente che gli fornisce l’acqua una banale contratto di somministrazione.

Si tratta di un contratto di diritto privato, né più né meno, a causa del quale se c’è una prestazione c’è un corrispettivo (determinato dall’autorità, ma questo è un altro discorso), se non c’è una prestazione no.

Ne consegue che se il cittadino non usufruisce di un depuratore, non deve pagare la depurazione.

La corte si è anche posta un altro problema: se non c’è un depuratore, questo può essere costruito coi soldi degli utenti, riscossi proprio tramite le bollette. È giusto quindi imporre agli utenti un sacrificio economico in vista di un bene pubblico da costruire?

La risposta è no.

Secondo le leggi in questione (non tanto quella del ’94, quanto quelle successive), il denaro riscosso tramite bolletta è destinato alla realizzazione di un piano d’ambito, ma tale denaro viene chiesto non in considerazione del possibile costo del depuratore da costruire, ma del costo della (inesistente) depurazione tout court. Quindi, non c’è corrispettività tra costo della depurazione e costo del depuratore da costruire. In secondo luogo, il denaro riscosso può essere destinato alla realizzazione di depuratori non utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento. Quindi, ancora una volta, non c’è corrispettività. In terzo luogo il denaro riscosso per la depurazione va al Comune, ma non è detto che sia il Comune a gestire il servizio idrico; la decisione su come e dove costruire il depuratore spetta a terzi: Province etc. L’utente non ha alcun potere su tale scelta, che viene decisa dall’autorità d’ambito, formata da Comuni e Province. Quindi, ancora una volta, non c’è corrispettività. Infine è da escludersi che le entrate in questione siano una tassa, un tributo, posto che si tratta di corrispettivo di tariffa e la tariffa è un unicum inscindibile che comprende somministrazione vera e propria d’acqua, fognatura e depurazione.

Pertanto – queste le conseguenze pratiche della Sentenza – se non c’è un depuratore la depurazione non va pagata.

Se invece l’acqua è depurata la somma è dovuta.

Sorge spontanea una domanda: che cosa accade alle somme pagate a titolo di depurazione in assenza di depurazione? – sempre che non si tratti di fattispecie già coperte da giudicato.

7 pensieri su “La depurazione è una tassa? no… e quindi?

  1. In linea di massima, la presenza del depuratore è fatto notorio.
    Ove non lo fosse, la carta dei servizi da parte dell’ente erogatore dell’acqua – che non è necessariamente quello che gestisce la depurazione – dovrebbe dare informazioni in proposito

  2. il comune di L’Aquila ha diversi depuratori, ma la frazione di Paganica,dove abito,non ha
    ddepuratore.
    I residenti di Paganica possono richiedere la restituzione delle somme versate per il servizio depurazione?
    In caso affermativo a chi devono richiederle, e quanti anni di precedenti versamenti sommare?

  3. La risposta è, giocoforza, basata solo sulla Sentenza della Corte Costituzionale che, come potete vedere, è assai recente e quindi non è stata ancora applicata da Tribunali e Giudici di Pace.
    Premesso questo, ritengo che si debba provare che
    1) il depuratore non c’è e non c’era – da questo punto di vista reputo che basti affermarlo, trattandosi di fatto negativo
    2) per la depurazione inesistente l’utente ha pagato X euro – la prova potrebbe essere data dalle bollette
    3) legittimato passivo è il soggetto che ha percepito il denaro e quindi il Comune. Infatti è il Comune l’ente cui, alla fine, vengono conferiti i proventi, anche se, a volte, detti proventi vengono riscossi da un altro

    Trattandosi, reputo, di ripetizione di indebito, il termine di prescrizione è decennale e decorre dalla data di ogni singolo versamento a ritroso.

  4. Vi ringrazio per la notizia e per i chiarimenti. Se non chiedo troppo, non potete inviarmi oppure mettere nel sito un modulo da poter compilare per chiedere il rimborso?
    Rinrazio per la cortesia.

  5. Temo che non esista “un” modulo;
    è possibile che alcuni gestori locali ne abbiano predisposti alcuni per facilitare (?)le richieste di rimborso, ma non è detto.
    Tuttavia, a prescindere dall’utilizzo di un modello standard, la richiesta può essere avanzata comunque provando quantomeno che il depuratore non c’è e non c’era e che per la depurazione inesistente l’utente ha pagato X euro.
    Nondimeno una recente legge in materia (su cui tornerò) ha disciplinato le modalità di rimborso (in sostanza: da settembre e con compensazione)

  6. A seguito della sentenza della corte costituzionale,per il rimborso della tassa del depuratore,li dove non è servito.I comuni con quale criterio devono rimborsare la tariffa, e da quali anni .

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *