Ciclicamente dal 2007 appaiono su internet ed anche altrove articoli del seguente tenore: con una recente Sentenza la Cassazione ha dichiarato illegittima l’applicazione dell’Iva sulla Tarsu; potete chiedere quindi indietro dieci anni di Tarsu se fate così e cosà. Il “così e cosà” comporta di solito l’iscrizione a qualche associazione – onlus – patronato e, inevitabilmente, il pagamento di una quota associativa.
Anche se ridere fa buon sangue, però, sulle tasse è difficile scherzare. Soprattutto è pericoloso fidarsi del passaparola e del “si dice”.
Il consiglio è risalire alla fonte. Si cita una “recente sentenza della cassazione”; quale? Si fa cenno a “migliaia di ricorsi” pendenti. Con quale esito?
Il fatto è che la questione è purtroppo più complicata di quanto possa apparire da certe trionfalistiche (e, a volte, imprecise quando non approssimativamente scopiazzate) affermazioni.
Andiamo con ordine. Avverto subito che questa è una semplificazione, dato che ci sono stati numerosi interventi legislativi in materia, ma, ai fini illustrativi del presente articolo, reputo sia una semplificazione accettabile.
Bisogna innanzi tutto distinguere “tassa” e “tariffa” .
La tassa, sappiamo più o meno tutti cos’è: un tributo, una prestazione patrimoniale imposta a prescindere da altri fattori, che trova la sua fonte nella legge e legata alla capacità contributiva.
La tariffa può essere definita come un prezzo, determinato da qualche autorità pubblica (es: comune CIPE), di servizio reso. Un corrispettivo, insomma. È tariffa, per esempio, la tariffa del servizio idrico integrato. È tariffa la TOSAP (a differenza della COSAP)
La TARSU è nata, almeno come concetto, nel 1941 – legge 366 ed è stata modificata e resa obbligatoria dal Dlgs 786/1981.
Il decreto legislativo 507/93 ha imposto ai comuni di adottare una tassa annuale, usualmente denominata Tarsu, da applicarsi su base tariffaria, cioè secondo regolamenti comunali.
Il Decreto Ronchi -decreto legislativo n ° 22/1997 – ha previsto che i comuni istituissero una tariffa per la copertura integrale dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, sicchè può dirsi che dal 1997 la Tarsu è (o avrebbe dovuto essere) sostituita dalla TIA (Tariffa Integrata Ambientale). Lo stesso decreto, con complesso regime transitorio, prevede l’abolizione della TARSU. Di rinvio in rinvio il legislatore ha concesso termine ai comuni fino al 2008 per sostituire gradualmente la Tarsu con la Tia.
Nel 2006, tuttavia, il legislatore, con il Decreto 152/2006 ha introdotto la Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani che costituisce un corrispettivo che ha soppresso la TIA.
Da tutta questa complessa successione di norme deriva che ci sono comuni in cui esiste la TARSU, altri in cui esiste la TIA e che, secondo tempi di attuazione non prevedibili, tutt’e due le entrate verranno sostituite dalla Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
Ma torniamo alla Tarsu /TIA e sveliamo l’assassino: l’assoggettamento di TIA e TARSU ad IVA è legittimo od illegittimo?.
La “Sentenza recente” della Cassazione cui accennavo all’inizio, di solito, non viene citata. Peraltro una puntigliosa ricerca e dei siti istituzionali e dei siti non istituzionali induce ad affermare che la Sentenza in questione è la 17526/2007.
In tale pronuncia la parola IVA non compare nemmeno una volta in tutto il testo. Non compare neppure il DPR 633/1972 – cioè la legge sull’Iva.
La Sentenza però dice un’altra cosa: interessante, utile, positiva, ma un’altra cosa: anche se la TIA è una tariffa, continua ad essere, in pratica, un tributo.
Va precisato che la Cassazione è intervenuta sul tema, magari incidentalmente, con le pronunce 13902/1997, 4895/2006, 5298 e 5297/2009, sostanzialmente confermando sempre, sia pure con diverse sfumature, la natura tributaria della prestazione.
Da questa tesi, qualche interprete (la genericità è d’obbligo perché di solito gli articoli non sono firmati) deduce che l’Iva – in quanto “tassa su tassa” – è illegittima.
Sul punto è intervenuta, or ora – e cioè con la Sentenza 238/2009 del 24/7/2009 – la Corte Costituzionale in persona. Il testo della Sentenza è disponibile gratuitamente sul sito della Corte stessa.
Sono dieci pagine di Sentenza – scritte in piccolo – ma quel che conta ai fini che interessano è riportato al punto 7.2.3.6.
Si legge “TIA e TARSU sono estranei all’applicazione dell’IVA. .. non esiste una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti … entrambe le entrate devono essere ricondotte nel novero di diritti canoni e contributi che la normativa comunitaria esclude in via generale dall’assoggettamento ad Iva perché percepite da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza“. Esaminando la successione di leggi che sopra ho cercato di sintetizzare, la Corte Costituzionale è giunta alla conclusione che “sia la TARSU sia la TIA non entrano nell’ambito di applicazione dell’Iva”. E ciò vale sia per il periodo anteriore al 1998 – rispetto al quale il legislatore “ribadisce la non assoggettabilità ad Iva” – sia per il periodo successivo, in relazione al quale “non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di Iva“.
Ad avviso dello scrivente rimane una zona grigia dato dai casi nei quali il servizio di smaltimento rifiuti non viene gestito in proprio dal comune in regime di privativa, ma in regime concorrenziale dai privati. In altre parole, i casi in cui si applicherà la Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
Più importante, però, è quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate (peraltro, prima della Sentenza della Corte Costituzionale)
L’Agenzia delle Entrate (c’era da aspettarselo) ha un’altra opinione e cioè (guarda caso) che l’Iva sulla Tarsu / Tia non vada rimborsata e ciò per due ragioni illustrate nella Risoluzione 250/E .
La prima ragione è che TIA e TARSU sarebbero corrispettivi. Questa tesi, già traballante, è stata appena smentita dalla Corte Costituzionale.
La seconda ragione è assai sottile e, va detto, spiazzante: l’Iva è una partita di giro e quindi non è il contribuente a poterne chiedere il rimborso.
È quindi agevole dedurre che è assai probabile che le Agenzie delle Entrate non accoglieranno spontaneamente il ricorso in autotutela – senza il quale non è possibile proporre ricorso giurisdizionale – ed è anche probabile che una volta che il cittadino, vistosi respinto il ricorso in autotutela, avrà proposto ricorso in Commissione Tributaria, le Agenzie delle Entrate si costituiranno in giudizio negando di dover rimborsare alcunché. È anche probabile che eccepiscano la prescrizione ovvero l’inammissibilità del ricorso per gli importi versati più di due anni prima dalla proposizione. Bisogna rammentare che nel nostro sistema giuridico i precedenti non hanno valore vincolante. La questione non si pone soltanto all’interno del primo grado, ma coinvolge anche il secondo (la parte soccombente, chiunque essa sia, può sempre impugnare) e, in teoria, anche la cassazione
Tutto ciò esposto, e quindi, si spera, senza dare speranze che potrebbero rivelarsi solo illusioni e, soprattutto, senza spacciare per acquisito un esito che non lo è affatto, è sempre possibile presentare da soli un ricorso con cui chiedere il rimborso della TARSU scrivendo quando segue in raccomandata A.R. al locale ente impositore che, nella stragrande maggioranza dei casi, è il comune:
a (…)
PREMESSO CHE
Il sottoscritto … a partire dal 1999 ha pagato a titolo di TARSU /TIA i seguenti importi (allegare i bollettini di pagamento)
Che la Cassazione, con Sentenza ha statuito che la TIA / TARSU è un’imposta
Che, detta imposta, denominata Tariffa Integrata Ambientale, è stata assoggettata ad Iva dall’anno (controllare i bollettini).
Che il ricorrente ha pagato anche l’Iva.
Che nondimeno tale corresponsione è illegittima in quanto si tratta di applicazione di imposta su imposta.
Che tale tesi si evince dalla Sentenza 238/2009 del 24/7/2009 della Corte Costituzionale nonché dalle Sentenze 117526/2007 3902/1997, 4895/2006, 5298 e 5297/2009
SI CHIEDE
Il rimborso della somma di € X, versata a titolo di IVA sulla TARSU – TIA chiedendo allo spett.le.. di rispondere nei termini di cui alla l. 241/90 e con l’espresso avvertimento che la presente vale come interruzione dei termini prescrizionali e che in caso di diniego, anche nelle forme del silenzio – rifiuto, il sottoscritto si riserva di presentare ricorso in Commissione Tributaria competente per territorio.
SI DIFFIDA
(ente impositore) dal gravare d’Iva gl’import richiesti a titolo di TARSU e di TIA.
Dato che il costo di un’istanza siffatta è quello di una raccomandata con avviso di ricevimento da spedire al locale ente impositore e che la fatica più grossa è eseguire il calcolo delle somme di cui si chiede il ricorso, tentare non nuoce.
Va ricordato, infine, che
- il termine per chiedere il rimborso è di dieci anni dal versamento dell’importo, ma ai sensi dell’art. 21 Dlt 546/92 “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento”.
- va provato di avere pagato allegando le fatture
- l’istanza di rimborso può essere avanza in proprio dal singolo cittadino – basta firmarla e spedirla con Racc. A.R. al comune
- in caso di diniego espresso o implicito (che si perfeziona dopo – prudenzialmente – 180 giorni dalla ricezione della raccomandata) è ammesso il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale
- avanti alla Commissione Tributaria Provinciale il cittadino, per importi inferiori a 516 euro, può stare in giudizio in proprio, anche se è bene che, prima di agire, si studi la relativa procedura.
Tutto ciò esposto, si può sperare.
Con giudizio.
P.S. in questi giorni, dato che la questione è “sugli altari”, è capitato di sentire sui mezzi d’informazione di massa sostenere che, in materia di rimborso, sarebbe competente il Giudice di Pace od il Tribunale, secondo il valore del rimborso stesso.
A tale proposito si ricorda il disposto dell’articolo 2 della legge 546/92 il quale afferma che “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie … per lo smaltimento dei rifiuti urbani “. Il testo integrale della norma è reperibile in rete.
Vero che la giursprudenza non è la matematica, ma affermare che le controversie in materia di TARSU non appartengono alla giurisdizione tributaria, ma possono essere trattate da quella ordinaria (cioè giudice di pace e tribunale) appare un po’ azzardato.
La tesi secondo la quale sarebbe competente il giudice ordinario veniva da uno di quei soggetti che avrebbero (o vorrebbero avere) “centinaia di ricorsi pendenti”, ricorsi sull’esito favorevole dei quali, a questo punto, sorge più di un dubbio.
CARI COLLEGHI, CONDIVIDO IN TOTO QUANTO DA VOI
SRITTO.MI PARE, PERO’, CHE AD OGGI L’AGENZIA
DELLE ENTRATE NON ABBIA ASSUNTO UNA POSIZIONE DEFINITIVA. ALLORA, CONSIGLIATE, PER IL MOMENTO
DI SOPRASSEDERE PER QUANTO RIGUARDA I RICORSI
TRIBUTARI ED ASPETTARE CHE VENGA DIPANATA LA
MATASSA? GRADIREI UNA VOSTRA RISPOSTA. GRAZIE.
CORDIALI SALUTI. ANTONIO MELI FORO DI CALTANIS=
SETTA.
Per il momento chiederei il rimborso in via gerarchica, poi aspetterei per vedere se l’Agenzia, dopo la Sentenza della Corte Costituzionale, muta il proprio orientamento, dopdichè, ma badando bene a rispettare i termini decadenziali e prescrizionali, se del caso agirei.
Cordiali saluti.
Roberto Rossi
per quanto riguarda le fatture successive non ancora pagate? me ne è arrivata una datata 18/09/2009 e acora viene applicata l’Iva, cosa devo fare? devo pagare l’intero importo e poi chiedere il rimborso? ho chiesto all’ente interessato e mi hanno risposto che non c’è ancora niente di definitivo e devo pagare l’importo così com’è (con l’Iva), poi se voglio posso chiedere il rimborso
grazie
La prima alternativa è quella suggerita dall’ente (pagare e poi chiedere il rimborso)
La seconda – più onerosa – sarebbe non pagare e attendere la possibile cartella, cui opporsi. Ovviamente il giudizio di opposizione è, per dosì dire, obbligato, ed ha un costo, per cui ritengo che sia preferibile la prima.
qual è l’aliquota iva applicata alla tarsu?
grazie
Piuttosto che tacciare di “interessati” coloro che sostengono la giurisdizione civile per la ripetizione dell’iva indebitamente richiesta in rivalsa, consiglio una ricognizione della pacifica giurisprudenza della Cassazione per rendersi conto che il rapporto tra prestatore e consumatore finale relativo all’iva è di mera natura privatistica e non tributaria, sicchè pee l’azione di restituione la CT non è il giudice da adire
Consiglio all’illuminato censore di verificare ex multis una Sentenza di aprile a SSUU sul tema.
Mi astengo dal fornirne gli estremi perchè un così dotto commentatore non avrà problemi a reperirli, così come non ha avuto problemi a reperire la pacifica giurisprudenza della cassazione, invocata e non citata.
Un dubbio mi è sorto nel verificare le cartelle esattoriali emesse dall’agenzia di riscossioni, per conto del comune, inerenti la TARSU dove non vi è specificato il valore dell’iva, ma una voce unica di costo.
Nel contempo il comune afferma che l’importo della tarsu deriva dal coefficiente moltiplicatico €/mq e dalle addizionali provinciali che variano dal 10al 15% a seconda dei comuni.
A fronte di ciò è lecito chiedere il rimborso?
Ho appena ricevuto l’aumento di circa 100 euro sulla tassa dei rifiuti urbani. E’ una indecenza e vergognosa truffa. Ho deciso di pagare l’intero importo dell’anno scorso in una sola volta. Attendo e il resto lo farà il Padreterno!!!
Saluti e buon lavoro
Giulio Giliberti da Napoli
Concordo con Roberto Rossi, però non mi spiego, perchè di fronte alla richiesta di rimborso IVA con diffida ad applicare nuovamente l’aliquota IVA, gli Enti preposti al Servizio ignorino la sentenza della C. Costituzionale e la diffida ma continuino ad applicare l’IVA creando un ulteriore onere da rimborsare.
Beh, qui entriamo nel campo delle congetture.
Diciamo che, da un punto di vita meramente burocratico, è possibile che in assenza di una nota interna (risoluzione, circolare e quant’altro) che imponga di non applicare più l’Iva, le pubbliche amministrazioni, i cui tempi non sono sempre coordinati con il mondo esterno, continuano a comportarsi come nulla fosse.
Finalmente delle “parole chiare” che illustrano il problema nella sua interezza! Ho visionato diversi siti e mi è venuto un sospetto. Perchè le varie associazioni pur conoscendo sicuramente il rovescio della medaglia non informano compiutamente noi “consumatori” ? I comuni o le società incaricate non prenderanno mai l’iniziativa (se non i casi assolutamente eccezzionali) di rimborsare il cittadino ricorrennte. La risposta standard è questa: Essendo l’IVA una tassa che noi giriamo all’Agenzia dell’Entrate aspettiamo di ricevere istruzioni dalla stessa Agenzia!! In prtaica ho il sospetto che non ottenendo certamente alcun rimborso in prima istanza siamo costretti a rivolgerci tutti alla Commissione Tributaria pagando così “Pegno” per la necessaria assistenza legale!!!!
Effettivamente, in assenza d’interventi regolamentari o legislativi è possibile.
A mio sommesso parere è anche possibile che il legislatore intervenga (un po’ come sta accadendo con la tassa di depurazione) disponendo un regime restitutorio scaglionato e vincolato delle somme indebitamente pretese in modo da ristorare i contribuenti onde evitare un eccessivo onere per le casse pubbliche.
Anzitutto ringrazio per il chiaro articolo e per tutta la discussione che ne è venuta fuori.
Quello che mi chiedo in materia è se tecnicamente il ricorso tributario abbia ad oggetto l’impugnazione del silenzio rigetto dei Comuni sulla richiesta di rimborso e, pertanto, debba essere presentato necessariamente entro i 60 giorni dalla formazione dello stesso.
Grazie a tutti per i contributi già dati sull’argomento
La mia domanda è semplice:posso chiedere i rimborsi IVA pagati negli ultimi 10 anni ma la domanda dev’essere presentata non oltre i due anni dal pagamento…che vuol dire!??!!?Inoltre,se io invio la raccomandata per il rimborso,il termine per il silenzio rifiuto non è 90 giorni?Infine,trascorsi questi 90 giorni ho un termine entro il quale proporre il ricorso (ad es. 60 gg) o no?Grazie in anticipo.
Per Dario, anche io ho il tuo stesso dubbio in ordine alla prima domanda, quanto alla seconda credo proprio che il termine per proporre il ricorso sia di 60 gg. dalla formazione del silenzio rigetto
“4.in caso di diniego espresso o implicito (che si perfeziona dopo – prudenzialmente – 180 giorni dalla ricezione della raccomandata) è ammesso il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale”
180 giorni mi sembrano un pò troppi per presentare ricorso in caso di diniego implicito (per mancata risposta)… sommando i 90 gg. di attesa per la chiarezza di atti di ufficio ai 60 gg. per proporre ricorso si rischia dopo i 150 gg. di essere al di fuori dei termini per adurre qualsiasi altra azione e quindi tagliati fuori…
magari so contare male o è cambiato qualcosa nel frattempo e siamo tornati indietro?
“Tagliati fuori” non credo perché ex art. 21 DLT 549/92 il ricorso può essere presentato “dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione… e fino a quando il termine per la restituzione non è prescritto”. La circolare 98/E ritiene che il termine di prescrizione sia decennale. Quindi, se io presento il mio ricorso troppo presto rischio di vedermelo respinto perché magari l’ente ha già risposto e la risposta non mi è arrivata.
Per la Cassazione 6724/008 “Il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere il rimborso di somme che egli assume indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso esplicito o implicito (vale a dire, in tale ultima ipotesi, qualora sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione, previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), la cui inesistenza comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’atto impugnabile, e cioè di un presupposto processuale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; una volta formatosi il silenzio rifiuto, il ricorso è sempre proponibile fino a quando non si prescrive il diritto alla restituzione. (Cass. civ. Sez. V Sent., 12/03/2008, n. 6724)”.
Per prudenza, personalmente, preferirei perdere i trenta giorni in più ai 150 già calcolati piuttosto che perdere il ricorso.
Ovviamente, sono scelte del tutto personali eche ciascun prfessionsita prende in totale autonomia.
Rispondo, con l’occasione, anche ai due post di cui sopra.
Il diritto alla restituzione si prescrive in dieci anni.
Per poterlo esercitare, però, devo presentare una domanda di restituzione.
Questa domanda di restituzione, però, deve essere presentata, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento (oppure entro due anni dal momento in cui maturo il diritto alla restituzione).
Il termine di 60 gg. è previsto per la proponibilità del silenzio rigetto.
errata corrige: per la proponibilità del ricorso avverso il silenzio rigetto.
Un dubbio mi è sorto nel verificare le cartelle esattoriali emesse dall’ESATRI, inerenti la TARSU dove non vi è specificato il valore dell’iva, ma una voce unica di costo.
Nel contempo il comune afferma che l’importo della tarsu deriva dal coefficiente moltiplicatico €/mq e dalle addizionali provinciali che variano dal 10al 15% a seconda dei comuni.
A fronte di ciò è lecito chiedere il rimborso?
Rimborso sancito da G.d.P.a Mestre (VE).
Salve qualcuno di voi avrà visto il servizio de Le Iene in cui veniva intervistato un avvocato di Mestre che ha ottenuto dal G.d.P. sentenza di condanna dell’Ente Gestore alla restituzione dell’Iva addebiatta sulla T.I.A. ( A Venezia è dal 1999 che vige….).
Si è basato, credo correttamente, sul principio dell’indebito oggettivo che consente di rivolgersi al G.d.P. e non alla C.T.P. e rapidamente ha avuto giustizia.
D’altronde la “fattura T.i.a.” è emessa autonomamente da Ente Gestore ed il rapporto è tra privato citadino ed Ente Gestore; sarà poi dovere e compito dell’Ente Gestore richiedere allo Stato il rimborso dell’Iva versata e non dovuta…..
Mi sembra logico e corretto in base ai “ruoli” dei soggetti : come può il cittadino privato ” richiedere” allo Stato l’Iva incassata e versata ( illegittimamente ed erroneamente) da un altro soggetto?
Oltretutto l’Ente Gestore è facilemnte “aggredibile” nelle sue disponibilità finanziarie/proprietà, qualora non ottemeperi alla sentenza….
Piuttosto qui a Venezia un altro elemento di illegalità pazzesca è l’emissione di cartelle esattoriali, direttamente da parte di Ente Gestore in forma di S.p.A. di diritto privato, per mancato pagamento T.i.a.
E’ il Comune che deve agire per riscossione coattiva non l’Ente Gestore, ma qui a Venezia ( ma forse anche nel resto d’Italia) è come il Far West : per chi è interessato ho in corso procedimento di opposizione atale cartella in CTP di Venezia.
Sono un privato cittadino e non mi farebbe schifo un aiutino….
Auguri a tutti.
Buongiorno a tutti;
oggi (3 aprile 2010) mi è arrivata una mail sull’Iva della TARSU da non pagare; ho subito pensato al classico pesce d’aprile, così ho fatto una ricerca in rete ed ho scoperto, anche grazie a voi, che la notizia è VERA, ma dato che siamo in Italia, la notizia è FALSA…!
Dato che sono un privato cittadino e quando si parla di scartoffie si sa quando si comincia, ma non quando e come si finisce, cosa ne pensate se intanto facessi SOLO la “diffida” a non emettere più fatture con l’IVA? Eventualmente il facsimile della lettera, la raccomandata con ricevuta di ritorno, i giorni da aspettare per una risposta ecc… rimangono gli stessi?
Grazie per avermi ospitato.
In giurisprudenza non c’è mai nulla di certo e non mi stupisce che un Giudice di Pace abbia potuto ritenere che si tratti di azione ex art. 2003 (indebito oggettivo) e dunque di competenza del Giudice Ordinario.
Personalmente, però, propendo per l’altra tesi, secondo la quale le richieste di rimborso dell’Iva sono di competenza del Giudice Tributario.
A questo proposito cito Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15-06-2009, n. 13894 di cui riporto uno stralcio della motivazione.
” Nel caso dei rifiuti urbani, … trattandosi di stabilire a quale giudice sia devoluta la giurisdizione sulle controversie relative alla debenza della tariffa de qua, che la norma … espressamente attribuisce al giudice tributario, … queste Sezioni Unite, dovendo applicare la legge, non avrebbero altra possibilità che dichiarare nel caso la giurisdizione del giudice tributario. ”
Le Sezioni Unite, seppure dubitando della costituzionalità di detta norma, propendono quindi per la giurisdizione tributaria.
La risposta al secondo problema è invece più semplice.
Ai sensi dell’art. 17 DLt 46/99 ” Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (18).”
Quindi anche le entrate di diritto privato, in linea generale, possono essere riscosse mediante ruolo (e dunque cartella) in quanto trattasi di entrate poi incassate dai comuni che delegano alle s.p.a la riscossione.
Cordiali saluti
Non posso tra l’altro fare a meno di notare una cosa (se ho compreso bene la fattispecie): se avverso la cartella si investe la CTP, perchè mai per chiedere il rimborso si dovrebbe andare dal GdP?
Volevo chiedere una cosa su tutte le mie bollette dei rifiuti non è specificato il valore dell’iva, ma c’è una voce unica di costo.
Al fondo però c’è scritto che l’importo della tarsu deriva dal coefficiente moltiplicatico €/mq e dalle addizionali provinciali che variano dal 10 al 15% a seconda dei comuni.
A questo punto mi domando ma posso chiedere il rimborso dell’IVA anche se gli importi non sono segnati separatamente??? se si come posso fare???
sulla tia (è un’imposta) è competente la ctp
sull’iva relativa alla tia è competente il giudice ordinario, trattandosi di rivalsa dell’iva
Mi sorge qualche dubbio.
1) Quando il comune abbia appaltato la riscossione della tarsu/tia ad una società di diritto privato, la quale, pertanto, abbia emesso fatture comprensive di IVA, il ricorso va fatto comunque nei confronti dell’ente appaltante?
Non si rischia una pronuncia di difetto di legittimazione passiva?
2) ma se il ricorso deve presentarsi ENTRO 60 gg. dalla formazione del silenzio rigetto (che si forma dopo 90 gg. dalla richiesta di rimborso) il limite per la proposizione del ricorso non viene ad essere di 150 gg.? attendendo 180 gg. non c’è il rischio che venga dichiarato tardivo??
3) riporto testualmente:
“Il diritto alla restituzione si prescrive in dieci anni.
Per poterlo esercitare, però, devo presentare una domanda di restituzione.
Questa domanda di restituzione, però, deve essere presentata, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento”
……non riesco a capire, se questa domanda che deve essere presentata entro due anni dal pagamento rappresenta un presupposto di procedibilità del ricorso giurisdizionale, non si finisce per escludere il rimborso per gli anni precedenti agli ultimi due? (per i quali evidentemente non è stata proposta una domanda tempestiva e per i quali, pertanto, il ricorso non sarebbe proponibile)
grazie a chi vorrà rispondermi!!!
Buongiorno
Illustro il mio caso concreto:
Ho inviato il 14 aprile Raccomandata AR sia alla società attualmente incaricata alla raccolta rifiuti sia al Comune in quanto precedentemente responsabile dell’operazione, richiedendo il rimborso della somma versata a titolo IVA per il periodo di 10 anni ripartito nei rispettivi anni di competenza, adducendo le motivazioni da Voi suggerite. Ho inoltre diffidato l’attuale società dal gravare dell’iva i futuri importi richiesti a titolo di TIA/TARSU e ho indicato che la stessa raccomandata vale quale formale diffida e messa in mora anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Il Comune non ha risposto
Ho ricevutoinvece risposta il 30 Aprile dall’attuale società incaricata alla raccolta la quale non accoglie la mia istanza per i seguenti motivi:
(riassumo)
-L’agenzia dell’Entrate con risoluzione n.25/E del 5-2-03 e n.250/E del 17/6/08 ha chiarito che la TIA deve essere assoggettata a IVA agevolata 10% in quanto corrispettivo del servizio di raccolta recupero smaltimento rifiuti solidi urbani
-La società scrivente come tutti gli operatori del settore provvede all’applicazione dell’imposta, riversando allo stato gli importi addebitati.
-La sentenza della Corte Costituzionale (da me citata) n. 238 del 24 luglio 2009 verte principalmente a confermare la legittimità dell’art. 2 del D.lgs. 546/92 che assegna alle Commissioni Tributarie la giurisdizione delle controversie in materia.
-La Corte Costituzionale pur fornendo un’interpretazione sulla natura della TIA rispetto alla TARSU non ha la competenza di istituire tributi (autorità che ricade sul legislatore)
Ne consegue che per rendere concretamente applicabili i concetti espressi nella sentenza sopra citata devono essere assunti tutti gli interventi normativi del caso e che in loro assenza la TIA risulterà applicata e applicabile come corrispettivo di un servizio non essendo nata espressamente come tributo.
Concludendo, la Società è “impossibilitata” a programmare i rimborsi richiesti e rimane in attesa e disponibile a intervenire non appena saranno emanate dagli organi competenti specifiche disposizioni normative.
Ed ora che faccio? Devo ricorrere alla Comissione Tributaria? Entro quale tempo? Dovrei rivolgermi ad un legale….. e’ stato bello tentare……ma ora butto la spugna! Grazie per avermi ospitato e auguri a tutti .
Buongiorno.
Innanzi tutto la ringrazio del commento perché illustra quale sia nel concreto la posizione assunta dagli enti impositori.
Detto questo, preciso che quanto segue è un’opinione dello scrivente.
Circa il merito della questione cioè il fatto se sia giusto o no che la TIA assogettata ad Iva ritengo che si debba far riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, che ” con la sentenza n. 238 del 2009, ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, sul rilievo che la TIA, disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993, e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria e che la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie è conforme al disposto dell’evocato art. 102, secondo comma, Cost.; ” (corte Cost. ord. 64/2010) e dato che il principio “tassa su tassa è sbagliato” è un principio corretto, reputo che l’applicazione dell’Iva sulla TIA sia illegittima.
Le circolari cui fa riferimento la replica sono, per l’appunto, circolari, cioè interpretazioni della pubblica amministrazione.
E’ assolutamente vero che la Corte Costituzionale non può istituire tributi, ma non vedo questo che cosa c’entri… secondo me non c’entra nulla posto che la corte Costituzionale non ha istituito alcuna tassa ma sostenuto che una prestazione patrimoniale ha natura tributaria.
A mio parere – non condiviso da tutti, in quanto altri ritengono che le controversie in materia siano, per quanto riguarda l’Iva, di competenza del Giudice Ordinario, trattandosi di ripetizione d’indebito – le domande giurisdizionali aventi ad oggetto la richiesta di rimborso per Iva non dovuta devono essere rivolte alle Commissioni Tributarie. Pertanto, a mio parere, dovrebbe proporre ricorso in CTP.
Per completezza, aggiungo che, anche a voler ritenere che sia competente il Giudice Ordinario, la competenza non sarebbe del Giudice di Pace, ma del Tribunale, il quale ha una competenza residuale ex art. 9 c.p.c. in materia di tributi a prescindere dal valore.
Il termine, se si accede alla tesi secondo la quale sussiste in materia la giurisdizione delle Commissioni Tributarie (tesi che preferisco), è quello previsto dall’art. 21 DLT 546/92 e un problema che dovrà affrontare il legale è se la risposta avuto non dal comune, ma dalla società incaricata sia da considerarsi rifiuto espresso oppure no (a mio parere sì, ma la giurisprudenza in materia è ancora tutta da creare).
Se invece si ritiene che sia competente il giudice ordinario il termine è quello per la ripetizione d’indebito, cioè per l’azione ex art. 2033.
Altro problema che il legale dovrà affrontare (e che, se ben rammento, viene sollevato nella circolare del 2008 sopra richiamata) è se il privato, essendo l’Iva una partita di giro, possa agire direttamente per chiedere il rimborso.
A prescindere da tutto quanto sopra, è indubbio che la controversia, alquanto aleatoria per la complessità delle questioni coinvolte, non possa essere affrontata da un cittadino, ma da tecnici.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Rossi