Fermo e preavviso di fermo, un pericoloso distinguo della Cassazione.

 Sappiamo che cos’è il fermo amministrativo e sappiamo anche che è un atto impugnabile, sia pure con le note difficoltà che sono state da più parti illustrate.

Bisogna però distinguere il fermo dal preavviso di fermo.

Il preavviso di fermo è una comunicazione con la quale si avverte il contribuente (in senso lato) che, se non paga entro X giorni l’importo richiesto, l’ente riscossore eseguirà il fermo.

Insomma il preavviso (appunto) avvisa, il fermo blocca.

In concreto, tale distinzione non è sempre agevole e non è mai possibile dire se si tratti di preavviso di fermo – o di fermo – senza leggere la comunicazione.

Si diceva che il fermo è impugnabile, ma il preavviso? Lo è?

Con la Sentenza 8890/2009 la Cassazione, seconda sezione, ha aderito alla tesi negativa.

Essa afferma: la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne (dunque venderlo, guidare etc.) è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente  impugnabile ex art. 23 l. 689/81 (la legge che disciplina l’impugnazione delle sanzioni amministrative) non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (Cass. 20301/2008). L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile, eventualmente in via recuperatoria con le forme i tempi ed il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere (la Cassazione sta dicendo che si deve impugnare la cartella , la quale arriva – o dovrebbe arrivare sempre – prima del fermo).

Quindi, non solo non si può impugnare il preavviso di fermo come se fosse una multa (es. ricorso al Giudice di Pace) … e fin qui, niente di strano, ma, addirittura, secondo la cassazione non esiste neanche un interesse processualmente tutelabile ad impugnarlo.

Da questa tesi si potrebbe dedurre, addirittura, che il preavviso di fermo non è impugnabile mai, neppure utilizzando il ricorso ex art. 700 c.p.c. , tesi già sostenuta per es. da Trib. (Ord.) Bologna, 27/06/2007 e respinta, invece, da T Roma Ord. 8/8/06.

Tuttavia tale tesi potrebbe creare un vuoto di tutela.

Infatti spesso il contribuente viene preavvisato che si eseguirà il fermo se non si paga, ma non viene avvisato quando il fermo viene effettivamente eseguito.

L’obbligo di avvisare – ed è curioso per un atto impugnabile – non è infatti imposto da una legge, ma solo da una circolare.

Prima dell’intervento della Cassazione con la Sentenza in commento si ovviava, a volte, nella prassi impugnando il preavviso “come se” fosse non semplice preavviso, ma una vera e propria comunicazione di fermo.

Ora non sarà più possibile o, quantomeno, sarà rischioso.

Bisognerà attendere il fermo vero e proprio, con inevitabili problemi applicativi, difficoltà di individuare il momento a partire dal quale decorre il termine per impugnare etc. etc.

          

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