I poteri degli ausiliari della sosta non sono “superpoteri”

 Interessante Sentenza della Corte di Cassazione Sezione II sui poteri di accertamento degli ausiliari della sosta.

La Sentenza è stata depositata il 13/1/09 è contraddistinta dal n°551/09 ed annulla una Sentenza del Giudice di Pace che aveva dato torto ad un automobilista che era stato multato per aver parcheggiato sul marciapiedi.

In poche parole questo è il ragionamento della Cassazione a sezione semplice.

Gli ausiliari della sosta ed i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico possono irrogare sanzioni amministrative (multe).

Tale potere è però loro conferito in via eccezionale e le norme che glie lo conferiscono devono essere interpretate nel senso più restrittivo possibile.

Gli ausiliari della sosta (e i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico) possono quindi esercitare il loro potere solo se tale esercizio è strettamente connesso all’attività di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone.

Altrimenti, c’è difetto di potere.

Quindi se un soggetto parcheggia – per esempio – sulle rotaie del tram oppure su un parcheggio in concessione, gli ausiliari della sosta lo possono multare, altrimenti no.

Il ricorrente del caso deciso aveva parcheggiato su un marciapiedi non in concessione quindi – così la Sentenza – a poterlo multare erano solo i vigili, non gli ausiliari della sosta.

La multa va quindi annullata

Una curiosità: la Cassazione ha condannato il comune a pagare le spese legali dei due gradi di giudizio.

Ovviamente, per farsele riconoscere è stato necessario andare in Cassazione.   

2 pensieri su “I poteri degli ausiliari della sosta non sono “superpoteri”

  1. cosa dire dopo l’ulteriore sentenza di ottobre ed i poteri estesi conferiti da De Corato?
    vale solo per Milano? cosa ne è negli altri comuni, ciascuno farà a modo suo?

  2. Qui si chiede un parere al quale posso rispondere illustrando solo la mia personalissima – e forse sbagliata – opinione.
    A mio giudizio l’ordinanza di De Corato (che vale solo per Milano)potrebbe essere impugnata innanzi al TAR per eccesso di potere e/o disapplicata dai GdP previa richiesta.

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