Con sentenza n.6472 del 29 maggio, 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile (Dr.ssa SIMONETTI) in un caso seguito dal nostro studio, è nuovamente tornato a condannare il Ministero della Salute in relazione ad un altro caso di trasfusioni di sangue infetto.
Questa volta si tratta di trasfusioni subite occasionalmente da una paziente che, nel 1983, era stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici e che la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha accertato aver subito un danno biologico pari al quaranta per cento.
Particolarmente significative le motivazioni addotte dal Tribunale di Milano per evidenziare la responsabilità del Ministero:
“Oltre alle regole di normale prudenza, appare violato pure l‟art. 1 della legge istitutiva del Ministero della Sanità (L. 13.3.58 n. 296). Questa norma attribuisce al ridetto dicastero il compito di provvedere alla tutela della Salute Pubblica, di sovrintendere e coordinare i servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e degli enti pubblici, e di emanare istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.
Il dovere del Ministero di vigilare sulla preparazione e sulla utilizzazione del sangue (e degli emoderivati) comporta certamente l‟ineludibile obbligo di diligentemente adottare tutte le misure possibili, secondo la migliore scienza medica, al fine di verificare la sicurezza del sangue trasfuso, e di adoperarsi per evitare o ridurre il rischio di contagio, antico quanto la necessità di praticare trasfusioni a scopo terapeutico.
Da parte dell‟allora Ministero della Sanità mancò, invece, oltre a un‟azione coordinata di promozione e implementazione delle concrete possibilità di contenimento trasfusionale (come per es. il predeposito di sangue finalizzato all‟autotrasfusione, l‟emorecupero intraoperatorio, l‟emodiluizione) o di “buon uso del sangue”, l‟adozione di metodi di selezione dei donatori in base al parametro costituito dai valori delle transaminasi (ALT), ovvero in base a criteri anamnestici più rigorosi di quelli contenuti nel regolamento di esecuzione della L. 592/67 (il d.P.R. 1256/71, che si limitava a escludere stabilmente dalla donazione chi avesse contratto epatite virale e, temporaneamente, chi nei sei mesi precedenti avesse subito trasfusioni di sangue o emoderivati o avesse avuto contatti con soggetti affetti da epatite virale). Inoltre vi fu grave ritardo nella formulazione del “piano sangue” (delineato già nella legge 592/67, ma attuato soltanto nel 1994), volto a garantire l‟autosufficienza nazionale, nonché nella adozione di metodiche di inattivazione virale che l‟esperienza scientifica aveva dimostrato efficaci e sicure già dal 1948 (S.S. Gellis et al., Chemical and immunological studies on the products of human plasma fractionation-inactivation of the virus of homologous serum hepatitis in solution of normal human serum albumin by means of it, in J Clin Invest, 1948), quali il riscaldamento a 60° per 10 ore o pastorizzazione di sieri e albumine, o altre modalità di termotrattamento. Infine sono mancati a lungo controlli effettivi sui canali di approvvigionamento (al fine di escludere, per es., l‟impiego di materiale ematico proveniente da donatori mercenari, la cui pericolosità era da tempo nota e che vennero cancellati solo con la L. 107/90, o proveniente da aree del mondo in cui non è garantita la rigorosità dei controlli o la qualità del prodotto), sulla distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione.”
“Tali misure, secondo questo giudice, sarebbero state possibili anche prima dell‟epoca in cui furono praticate le trasfusioni causative del danno per cui è processo. Dunque, come già detto, esse erano doverose per il Ministero.
La loro omissione e la mancata vigilanza sulla adozione delle precauzioni possibili da parte delle strutture sanitarie sono state, con altissima probabilità (non può dirsi con assoluta certezza, per l‟indisponibilità – dovuta al tempo trascorso – di elementi di conoscenza in ordine alla “storia” delle singole sacche di sangue effettivamente trasfuse), concause efficienti del danno cagionato all‟attrice dal sangue infetto“.
In pratica, secondo il Tribunale di Milano il Ministero non può pensare di “cavarsela” – andando esente da ogni responsabilità – affermando di aver raccomandato sin dal 1967 il controllo sulle transaminasi dei donatori…
Altro aspetto degno di nota della sentenza è quello inerente alla “personalizzazione” del risarcimento:
“Deve tuttavia tenersi conto, ai fini della giusta commisurazione del risarcimento alla specifica fattispecie e alla effettiva entità del danno, della gravità della sofferenza psichica, come allegato in atti, ingenerata nella danneggiata dalla acquisizione della consapevolezza di aver contratto epatopatia cronica e della possibilità che questa, come è notorio, possa evolvere in cirrosi e anche in neoplasia epatica. Tale sofferenza, con evidenti ripercussioni sulla sfera sessuale e sulle relazioni interpersonali anche intrafamiliari può considerarsi come fatto notorio dalle particolarità della patologia contratta“.
Confidiamo che quest’ulteriore pronunzia possa finalmente contribuire a chiudere in tempi brevi – e non solo “sulla carta” – la nota vicenda dei risarcimenti ai danneggiati.
Avv. Simone LAZZARINI