Giu 15

Class action: il Ministero appella in Consiglio di Stato, ma poi chiede un rinvio: nei prossimi giorni, finalmente, sarà pubblicato in G.U. il decreto-moduli

Si è svolta questa mattina in Consiglio di Stato l’udienza in camera di consiglio sul ricorso in appello (con domanda di sospensione dell’esecuzione) proposto dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza (favorevole ai danneggiati) che il TAR Lazio aveva emesso lo scorso 17 febbraio sulla c.d. “class action amministrativa” promossa da alcune associazioni, appello che era stato notificato il 2 maggio e che era stato depositato il 30 maggio.
La collega che rappresentava l’Avvocatura dello Stato si è presentata depositando una comunicazione del Ministero della Salute con cui veniva rappresentato che il decreto era stato registrato alla Corte dei Conti ed era davvero imminente (questione di pochi giorni) la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ha chiesto pertanto il rinvio dell’udienza.
Mi sono fermamente opposto (ottenendo non senza fatica che tale mia opposizione fosse messa a verbale), rappresentando anche alcuni profili di inammissibilità del proposto ricorso e, subordinatamente, ho insistito affinché controparte rinunziasse a questo punto alla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, considerato che il richiedere il rinvio di una domanda cautelare da loro stessi richiesta era una contraddizione in termini.
Tuttavia il Presidente del Collegio, nonostante le mie rimostranze, rilevato che il potere di disporre sulla domanda cautelare spettasse all’appellante ministero, ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinvio dell’Avvocatura dello Stato fissando nuova udienza al 27 luglio p.v..
Per quella data è verosimile che il decreto sarà già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con prevedibili febbrili attività per la sua interpretazione e/o impugnazione da parte di avvocati, associazioni e danneggiati.
Indipendentemente dal contenuto di tale attesissimo decreto, ancora non noto nei dettagli, e dalle eventuali iniziative per contestarlo in tutto o in parte, sarà comunque bene prestare particolare attenzione anche al cammino che seguirà il disegno di legge n. 3234, d’iniziativa dei senatori CURSI e TOMASSINI, recante “Disposizioni in materia di indennizzo straordinario in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie“, disegno di legge che potrebbe, se l’iter per la sua approvazione si concludesse in tempi ragionevoli, rappresentare un’eventuale ancora di salvezza per tutti coloro i quali fossero eventualmente esclusi dalla transazione e non riuscissero ad ottenere altrimenti giustizia.
Ma ritengo comunque opportuno attendere comunque la pubblicazione del decreto prima di trarre frettolose conclusioni.
Il precedente del 5 maggio 2011 ci insegna a rimanere con i piedi ben saldi per terra…
A presto

Avv. Simone Lazzarini

Disegno di legge n.3234-2012

Approfondimento pubblicato il 15 Giugno 2012 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Nicola Macrì 15 Giu 2012 | Rispondi

    Grazie Avvocato .

  2. Matteo 19 Giu 2012 | Rispondi

    In considerazione degli enormi ritardi accumulati nella definizione delle transazioni, come verranno considerati i soggetti che, pur avendo una causa pendente al momento della richiesta di adesione alla procedura transattiva, si trovano ora ad avere una sentenza passata in giudicato?
    grazie.

    • Simone Lazzarini 26 Giu 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Matteo,
      bel problema quello da Lei sollevato.
      Temo che, con sentenza negativa passata in giudicato ci sia poco da fare, almeno in Italia, mentre con sentenza positiva occorrerà secondo me distinguere a seconda che il giudicato copa soltanto l’accertamento di responsabilità del Ministero o anche la quantificazione.
      Nessun problema nella prima ipotesi mentre nel secondo caso, se la quantificazione fosse inferiore a quella proposta in transazione, dubito ancora una volta si riesca ad ottenere qualcosa, almeno in Italia
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  3. Sandra 19 Giu 2012 | Rispondi

    Ciao Simone, ma perchè ti volevi opporre?
    Non è stato meglio avere un rinvio visto che in mano abbiamo una sentenza esecutiva?
    Considerando come i giudici sono suscettibili alle variazioni climatiche non correvamo il rischio che venisse ribaltata la nostra sentenza, accolto il ricorso del mds e applicata la sospensiva?
    Tanto per capire le dinamiche di questi tipi di procedimenti!
    Grazie Sandra

    • Simone Lazzarini 20 Giu 2012 | Rispondi

      Ciao Sandra,
      mi volevo opporre – e i colleghi che con me hannop ortato avanti la CL erano d’accordo – perchè:
      1 – per spirito di colleganza l’avvocatura avrebbe potuto rappresentarmi qualche giorno prima dell’udienza le sue intenzioni, considerato che io venivo appositamente da Milano sostituendo colleghi che avrebbero potuto venire da Cagliari e Lecce (a ruoli invertiti mi sarei certamente sorbito “cazziatoni” a non finire) e teoricamente, nel caso in cui avessi deciso di aderire, avrei evitato di scendere risparmiando tempo e denaro, beni mai come ora davvero preziosi;
      2 – anche a dicembre l’avvocatura aveva richiesto un rinvio motivandolo con l’imminente uscita del decreto e poi si è visto quanto tempo è passato;
      3 – ritenevo improbabile un capovolgimento della sentenza del TAR Lazio perchè la stessa sezione del Consiglio di Stato e lo stesso relatore avevano già esaminato l’appello del ministero proposto sulla sentenza del tar lecce in materia di silenzio inadempimento respingendolo con argomentazioni ineccepibili e perfettamente trasferibili al nostro caso, come del resto già prospettato dal tar lazio a febbraio;
      4 – il ricorso del ministero presentava profili di inammissibilità, considerato che – visto che il ministero riteneva in tutto l’atto di appello che la class action fosse in realtà un’impugnativa del silenzio rifiuto, avrebbe dovuto depositare l’appello in consiglio di stato entro 15 giorni in cancelleria (e dunque entro il 17 maggio anzichè il 30 come avvenuto) e pertanto, se avesse voluto, il consiglio di stato avrebbe potuto decidere da subito con sentenza breve dichiarando l’improcedibilità dell’appello;
      5 – è contraddittorio chiedere il differemento dell’esame di una domanda cautelare in quanto dimostri in concreto che non hai interesse al suo esame, era più logico – e al TAR Lombardia costringono i richiedenti a fare così – invitare la parte a rinunciare alla domanda cautelare e poi semmai riproporla se l’esigenza cautelare dovesse ripresentarsi;
      6 – per quanto mi riguarda, anche se uscisse il decreto, insisterei per avere una sentenza in quanto la pubblicazione non cancellerebbe il teatrino vergognoso dei due anni e mezzo precedenti e sarebbe un ulteriore tassello per eventuali iniziative civili, penali, amministrative e contabili, anche in sede europea, ma naturalmente dovrò confrontarmi con gli amici e colleghi PERRONE e FARA.
      Spero di essere stato sufficientemente esauriente, anche se mi rendo conto di essere ricorso a “tecnicismi” (ogni riferimento a precedenti vicende è puramente casuale…)
      A presto, un abbraccio

      Simone

  4. Sonia 22 Giu 2012 | Rispondi

    Eg. avvocato vorrei farle una domanda può il MDS far uscire il decreto oltre il 27 luglio o deve rispettare per forza questa data per causa del rinvio?Se non dovesse poi rispettarla noi che potremmo fare?Infine lei in base alla sua esperienza cosa crede che farà?Avvocato mi scusi le domande sono state 3 la ringrazio e le voglio dire una cosa meno male che ci ha pensato lei a fare la class action.Complimenti.

    • Simone Lazzarini 26 Giu 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      premesso che il ricorso per class action è il frutto di una felice intuizione della collega Paola PERRONE, che ha trovato nel collega FARA e nel sottoscritto due convinti alleati nel progetto, il Ministero, nonostante la nostra ferma opposizione, ha chiesto ed ottenuto un rinvio dell’udienza in Consiglio di Stato sul rilievo dell’asserita imminente uscita del decreto.
      Per la cronaca sono passati altri undici giorni e non è successo ancora nulla…
      In ogni caso credo che dovremmo ormai esserci e non penso arriveremo al 27 luglio senza la pubblicazione, anche perchè questo esporrebbe l’Amministrazione all’ennesima brutta figura in Consiglio di Stato.
      In tal caso credo non esiteremmo a richiedere la nomina di un commissario ad acta al TAR Lazio, salva ancora una volta ogni ulteriore azione in ogni sede per la migliore tutela dei nostri rispettivi assistiti.
      Cordaili saluti

      avv. Simone LAZZARINI

  5. Sonia 26 Giu 2012 | Rispondi

    Avvocato grazie per la risposta e mi permetta di ringraziare l’avv. Fara e l’avv. Perrone sul suo sito. Grazie.

  6. incazzato nero 28 Giu 2012 | Rispondi

    Il Decreto (+ di 2 anni per partorirlo) è stato formulato così appositamente per lasciare tutta la discrezionalità al Ministero e all’Avvocatura di decidere sui singoli casi, in una trattativa con il singolo Legale, nella quale il Ministero avrà comunque il coltello dalla parte del manico. Questo comporterà anche il fatto che molti danneggiati (tutti i PRESCRITTI qualsi il 70%-80%) dovranno impugnare il decreto a svantaggio di quei pocchissimi che potrebbero transare perchè in una botte di ferro (una vittoria di Pirro) UNICA SOLUZIONE è QUELLA POLITICA. Il Decreto deve esserre modificato salvando i prescritti, perchè la MALATTIA NON SI PRESCIVE

    • scoraggiato 29 Giu 2012 | Rispondi

      Io appartanego a quel 20/30 % di non prescritti… peccato che nel frattempo la mia causa sia andata in giudicato…
      La cosa piu’ paradossale e’ che ho vinto la causa, ma il giudice ha scorporato dall’importo che mi ha riconosciuto la somma che PERCEPIRO’ (betao lui che vede nel futuro) con l’indennizzo. E, GUARDA CASO, IL TOTALE FA ZERO!!!

  7. sonia 1 Lug 2012 | Rispondi

    Gentilissimo avvocato scusi se la disturbo ancora sono la moglie di un talassemico di 41 anni, abbiamo 3 figli e in questi giorni tutti stiamo vivendo un’ansia generale.Sul blog di dario 210 circola un decreto che dovrebbe esser l’originale,però non è ben comprensibile ma la domanda che ci poniamo in migliaia ma che non riusciamo ad avere una risposta è CHI HA SENTENZA FAVOREVOLE E IL GIUDICE NON HA ECCEPITO PRESCRIZIONE RIENTRA O NO NELLE TRANSAZIONI ANCHE SE SONO PASSATI Più DI 5 ANNI?Molti dicono che alcuni avv. non lo sanno perciò io molto umilmente lo chiedo a lei perchè a mio parere lei è uno dei più validi avvocati di questa causa nonchè una bella persona.Nell’attesa di una sua pronta risposta che sicuramente avrò le porgo i miei più distinti saluti.Grazie.

    • Simone Lazzarini 2 Lug 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      se il testo del decreto- moduli in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fosse quello che ufficiosamente circola da qualche giorno in rete direi che purtroppo si confermerebbe la pessima fama del nostro legislatore e della stessa amministrazione incapaci – più o meno volontariamente – di scrivere norme immediatamente comprensibili e, soprattutto d’immediata applicazione pratica.
      L’impressione è che, in modo del tutto illegittimo, l’Amministrazione si sia riservata un margine eccessivo di discrezionalità, introducendo criteri di selezione aggiuntivi soltanto dopo aver potuto prendere visione delle domande di accesso alla transazione.
      Tale modus operandi ricorda molto quello – più volte censurato dai giudici amministrativi – in cui, nell’ambito di una gara d’appalto, l’Amministrazione introduce dei sottocriteri selettivi delle offerte dopo averne conosciuto il contenuto.
      Temo che, dopo l’uscita del decreto saranno molti i casi in cui l’inclusione o l’esclusione dalla procedura transattiva potrà dipendere da come il Ministero e/o l’Avvocatura di Stato, interpreteranno in concreto la singola norma e non sarà pertanto immediatamente “diagnosticabile”.
      In un caso come quello di Suo marito ritengo peraltro che l’Amministrazione dovrebbe ragionevolmente formulare una proposta transattiva, non essendo intervenuta alcuna sentenza negativa sulla prescrizione ed avendo anzi ottenuto almeno una sentenza favorevole.
      Dubito oltretutto che, al di là dell’aridità del testo del decreto, nel corso della procedura in concreto non si valuti, caso per caso, se e come la prescrizione sia stata eccepita dal Ministero e/o interrotta al danneggiato ecc. ecc.
      Tuttavia – sempreché il testo del decreto rimanga quello ufficioso – valuterei attentamente (e questo vale per tutti) l’opportunità di cautelativamente impugnarlo avanti al Tar (da valutare se con domanda di sospensiva) con riserva di proposizione di motivi aggiunti avverso l’eventuale successivo provvedimento di esclusione dalla transazione e con possibilità invece di abbandonarlo nell’ipotesi in cui la procedura transattiva dovesse invece concludersi favorevolmente.
      Ma naturalmente questa rimane una mia personalissima opinione.
      Il Vostro Avvocato saprà senz’altro consigliarVi al meglio.
      Con i miei più cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

    • manuela 4 Lug 2012 | Rispondi

      può darmi il link del blog di dario? grazie

  8. Andrea 4 Lug 2012 | Rispondi

    Perchè non denunciamo il caso alla stampa e ai programmi di denuncia sociale come LE IENE, STRISCIA LA NOTIZIA ecc…?

  9. Bracco Baldo 5 Lug 2012 | Rispondi

    Buonpomeriggio,
    Gentile Avvocato Lazzarini, vorrei sottoporle un quesito, visto che il mio legale non riesce a darmi una risposta esaudiente.
    Io sono un talassemico, senza ancora una sentenza e con un’istanza presentata fuori dai famosi 5 anni.
    Per quanto riguarda nesso causale, ascrivibilità e tutto il resto sono in regola. Pensa che sarò ammesso alla transazione?
    Se non sarò ammesso, quale potrebbe essere per me la strada percorribile?
    Grazie, come sempre, la saluto cordialmente.

  10. Simone Lazzarini 5 Lug 2012 | Rispondi

    Caro Bracco Baldo,
    Preliminarmente a mio parere bisognerebbe sapere se nella causa in corso il ministero abbia o meno eccepito tempestivamente la prescrizione con riferimento alla sua posizione. Se l’eccezione non fosse stata tempestivamente e ritualmente sollevata questo rappresenterebbe un punto a Suo favore non potendo certamente l’Amministrazione far entrare dalla finestra ciò che non è entrato dalla porta.
    In entrambi i casi, comunque, non essendo chiaro dal testo del decreto ufficiosamente in circolazione come saranno trattati casi come il Suo, potrebbe essere utile impugnare il decreto – dopo che sarà pubblicato in GU e se evidentemente ricalcherà il testo in circolazione – limitatamente alle sole parti in cui applica la prescrizione, riservandosi motivi aggiunti avverso l’eventuale provvedimento di esclusione.
    Utile, a mio giudizio, anche la parallela proposizione di eventuale
    ricorso alla CEDU che in determinate circostanze può utilmente conoscere problematiche non ancora definite con sentenza passata in giudicato.
    Un’eventuale decisione favorevole della CEDU vincolerebbe poi i giudici italiani, ma la questione è certo molto complessa e non riassumibile in poche righe.
    Sono certo che il Suo Avvocato La saprà indirizzare al meglio.
    Con i miei più cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  11. Bracco Baldo 5 Lug 2012 | Rispondi

    Grazie di cuore Avv.to Lazzarini per la tempestiva risposta.
    L’avvocatura distrettuale dello stato ha sollevato il problema della prescrizione in corso di causa, non saprei però dirLe se nei tempi stabiliti.
    Grazie, perchè, come sempre è accaduto nel corso degli anni, le Sue parole sono chiare e precise, e lasciano intravedere dettagli che spesso sfuggono ad altri legali.
    Grazie infinite, inoltre, per l’assoluta gentilezza dimostrata negli anni.
    Con affetto.

    Bracco Baldo

  12. Sonia 9 Lug 2012 | Rispondi

    Eg. avv. posso chiederle se è possibile che un decreto dopo la bolinatura della Corte di Conti può non essere più pubblicato?Grazie della risposta.

  13. Simone Lazzarini 9 Lug 2012 | Rispondi

    Gentile Signora,
    a quanto mi risulta la pubblica amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, può sempre annullare o revocare un proprio atto, ma ciò deve avvenire dando rigorosa giustificazione in ordine all’esistenza di un concreto ed attuale interesse pubblico alla rimozione dell’atto.
    Peraltro proprio il ritardo nella pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale dimostra una volta di più che avevamo ragione a voler discutere la sospensiva il 15 giugno in Consiglio di Stato (e che erano quanto meno curiose le sollecitazioni ricevute affinchè non ci opponessimo invece al richiesto rinvio) in un contesto, è appena il caso di ricordarlo, in cui i giudici – in assenza di novità concrete – concedono assai più di rado i rinvii delle udienze nella cause per il risarcimento del danno biologico, cause che poi spesso si concludono con sentenze negative per prescrizione, difficilmente ribaltabili nel prosieguo.
    Buona serata

    Avv. Simone LAZZARINI

  14. indignato 10 Lug 2012 | Rispondi

    Ho letto la bozza del decreto che circola in rete.
    E’ una vera schifezza.
    Probabilmente i soldi che non ci daranno piu’ li daranno invece alle banche, visto che hanno tanto bisogno…

  15. Giovy 13 Lug 2012 | Rispondi

    carissimo Avv
    finalmente è stato pubblicato il decreto ed ora che succede?
    Un grande abbraccio a tutte le persone coinvolte in questa vergognosa strage, ai familiari delle vittime e al grande e unico avvocato che ho avuto la fortuna di conoscere.

  16. Salvo 14 Lug 2012 | Rispondi

    DECRETO PUBBLICATO QUESTO E’ IL LINK: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=sommario&numgu=162&tmstp=1342242410036

    DOPO GUARDATE DOVE C’E’ SCRITTO Pag 14

    Avvocato una sua riflessione come al solito sarebbe cosa gradita…anche perchè e sempre un piacere leggerle……
    GRAZIE SEMPRE

  17. Gianni 14 Lug 2012 | Rispondi

    Mi scusi Avv. alla luce di questo decreto ora bisogna aspettare la proposta che farà l’Avv. dello Stato?
    Si sa quanto potrebbe passare?
    Grazie per la sua disponibilità.

    Gianni

    • Simone Lazzarini 14 Lug 2012 | Rispondi

      Per la tempistica La rimando al mio breve commento
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

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