Se il giudice di pace conferma la multa.


I giudici di pace possono sbagliare: non è una novità e neppure una grande scoperta.

A prescindere dalla correttezza della decisione, chi si è visto confermare una multa dal Giudice di Pace ha tutto il diritto di impugnare la Sentenza ed andare in Tribunale – magari per sentirsi dare torto un’altra volta… ma tant’è.

Ci si chiedeva però quale tipo di atto e quale tipo di procedura fosse soggetto il giudizio di impugnazione, cioè il Giudizio di secondo grado innanzi al Tribunale.

Più specificamente: si doveva ancora seguire il rito speciale di cui alla l. 689/1981 – cioè quella che prevede la compilazione di più copie, il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza secondo la procedura a tutti ben nota – oppure il rito ordinario? Citazione a comparire ad udienza fissa?.

Sul punto, seguendo l’orientamento del Tribunale di Roma, è intervenuta la Cassazione che, con Sentenza del 10 marzo 2011 n°5826 ha affermato che si deve seguire il rito ordinario.

Ciò perché il rito ordinario si applica anche ai giudizi svoltisi secondo la procedura della l. 689/81 là dove la stessa l. 689/81 nulla dispone e perché, in ogni caso, “Le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili a quello di appello in assenza di specifica disposizione in tal senso (SSUU 14520/09; 23285/10; 23594/10)”.

Ovviamente la proposizione del giudizio di impugnazione in appello, davanti al Tribunale, non sospende automaticamente l’esecuzione della Sentenza di primo grado.