Il rifiuto di autotutela non è impugnabile

 Prima di entrare nel cuore della questione, visto che la stessa richiede un minimo di competenza tecnica, è necessaria una precisazione terminologica.

Si definisce “autotutela” l’attività con la quale l’amministrazione finanziaria, di propria iniziativa oppure su richiesta del contribuente, ritira, modifica od annulla un atto (per. es. un avviso di accertamento o una cartella esattoriale).

Ad agire in autotutela, quindi, è sempre l’ente che ha emesso l’atto oppure l’organo superiore.

L’istanza con la quale il contribuente chiede che l’amministrazione finanziaria agisca in autotutela si definisce ricorso “gerarchico”  o “in via amministrativa”.

Se invece il contribuente si rivolge alla Commissione Tributaria si parla di “ricorso giurisdizionale”.

In questo caso il contribuente chiede sempre il ritiro, la modifica o l’annullamento dell’atto, ma chiede che a decidere in proposito non sia l’ente che ha emesso l’atto (oppure quello superiore), bensì un giudice. Quelli tributari sono, per l’appunto, giudici.

Il ricorso giurisdizionale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un certo termine.

La durata del termine cambia a seconda dell’atto di cui si chiede la modifica o l’annullamento. Di solito, il termine è di 60 gg. dalla notifica.

Se il termine non viene rispettato, il ricorso giurisdizionale viene dichiarato inammissibile e respinto per vizio di procedura (decadenza).

Il ricorso gerarchico, invece, non ha termine.

Qual è il rapporto tra i due ricorsi?

Esprimendosi in termini approssimativi, ma, si spera, abbastanza chiari, si può affermare che, di solito, la giurisprudenza afferma che se si propone ricorso giurisdizionale, quello gerarchico deve intendersi abbandonato.

L’elemento importante, però, è che se si propone ricorso gerarchico i termini per proporre ricorso giurisdizionale non si sospendono.

Quindi, se, per esempio, si hanno sessanta giorni di tempo per impugnare una cartella o un avviso di accertamento e li lasciano scadere senza proporre ricorso giurisdizionale, ma limitandosi a proporre ricorso gerarchico, non sarà più possibile, scaduti i termini (i sessanta giorni dell’esempio), proporre ricorso giurisdizionale, ma si potrà contare solo sul ricorso gerarchico, sperando che venga accolto. Prova il casino reale online casino Canada real money e vinci!

E che cosa accade, se il ricorso gerarchico viene respinto? Se cioè l’ente che ha emesso l’atto (o quello superiore) rifiuta di ritirarlo, modificarlo, annullarlo? Se, in altre parole ancora, l’autotutela viene respinta?

Secondo le Sezioni Unite – Cassazione SSUU 2870/99 del 6/2/09 – non c’è più niente da fare.

Il provvedimento col quale l’amministrazione finanziaria respinge l’autotutela, cioè il c.d. “diniego” o “rifiuto” di autotutela, non è impugnabile.

Così si esprimono le Sezioni Unite “avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile un’autonoma tutela giurisdizionale“.

Ciò, in diritto, per due ragioni.

La prima è che l’autotutela è un atto discrezionale – quindi non coercibile – della pubblica amministrazione.

La seconda è che, a ragionare diversamente, si rimetterebbe in termini il contribuente che ha lasciato trascorre invano i termini per proporre ricorso giurisdizionale (volendo rimanere nell’esempio, i sessanta giorni di cui sopra).

Conseguenza pratica (non trascurabile) della Sentenza in commento è lo “sfoltimento” di molti ricorsi avverso dinieghi di autotuela, i quali verranno dichiarati inammissibili senza entrare nel merito.

Il consiglio pratico, quindi, è di proporre pure ricorso gerarchico, ma di non lasciare trascorrere invano i termini per proporre ricorso giurisdizionale e, nel dubbio o nel silenzio, proporlo.

2 pensieri su “Il rifiuto di autotutela non è impugnabile

  1. @Anna,ci potresti aiutare a divulgare il nostro dramma,la nostra odissea l’ingiustizia che stiamo subendo da anni.grazie un saluto cordiale.lucilla 48-

  2. @ Anna.potresti aiutarci divulgando all’opinione pubblica il nostro dramma,la nostra odisseal’ingiustizia da anni che stiamo subendo,grazie,un saluto cordiale Lucilla 48.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *