Un commento (un pò) tecnico sulla questione del riparto di giurisdizioni in ordine al fermo amministrativo

La Corte Costituzionale “bacchetta” (ordinanza 297/2007) il Consiglio di Stato in ordine al fermo amministrativo. Con un provvedimento alquanto “sotto tono”, il giudice delle leggi, sembra dare, in realtà, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’odiato strumento.

Quanto segue (lo scriverei in lettere maiuscole, se non fosse contrario alla netiquette) non è un parere, ma solo un’opinione dello scrivente, che sul punto , attende conferma dalla giurisprudenza e, soprattutto, graditi pareri da chi, tra i frequentatori del presente sito, vorrà lasciarne. Ovviamente, e necessariamente, il presente è un articolo un pò tecnico per chi voglia approfondire, tra i giuristi, la questione.

 Cominciamo da un’affermazione semplice semplice. La Cassazione afferma che il fermo amministrativo, di amministrativo, ha solo il nome. Le cosidette “ganasce fiscali” sono, in realtà, uno strumento preordinato all’esecuzione forzata: serve a bloccare il bene mobile per evitare che, nelle more dell’esecuzione, il debitore fugga.

I giudici amministrativi la vedono diversamente e, come per la nota questione degli espropri, pongono un conflitto positivo di giurisdizione. Il fermo amministrativo è (dicono) roba nostra, perchè trattasi di “provvedimento amministrativo di autotutela conservativa del patrimonio del debitore in funzione dell’interesse pubblico”.  Di qui il ricorso alla Corte Costituzionale: il legislatore, si dolgono i giudici amministrativi, sottraendo alla cognizione amministrativa una materia che le è propria, ha violato la costituzione. Non si tratta infatti, secondo i giudici amministrativi, di “atto funzionale all’espropriazione forzata” (come dice la cassazione), ma di atto amminstrativo. Dunque se ne devono occupare i TAR ed il CDS.

La Corte Costituzionale risponde, molto sommessamente, che siamo di fronte ad un uso improprio del ricorso al giudice delle leggi. Ciò che mi state chiedendo, dice la Corte, è la mia approvazione alla Vostra intepretazione sulla natura del fermo. Ma non è questa la mia funzione. Quindi vi respingo il ricorso.

Conseguenza immediata: del fermo amministrativo si occupi il giudice tributario secondo i criteri di cui all’art. 5 c.p.c. Conseguenza mediata: forse che il fermo amministrativo è davvero strumento preordinato all’esecuzione forzata?