Qualche precisazione sull’assicurazione obbligatoria per le casalinghe

Da qualche tempo a questa parte è riapparsa sui mezzi di comunicazione una campagna che invita le casalinghe italiane ad assicurarsi presso l’INAIL onde garantirsi contro gli infortuni in ambito domestico.
Va dato atto che le informazioni date sono corrette, ma va anche dato atto che sono anche incomplete poiché non danno il dovuto risalto ad alcune importanti disposizioni della l. 493/1999 così come modificata dalla finanziaria 2007
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1) L’assicurazione è obbligatoria; sono obbligate ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. In parole povere è obbligato ad assicurasi chi, invece di lavorare, svolge il mestiere di casalinga (che è quindi equiparato al lavoro vero e proprio)
2) Non è prevista una sanzione per la mancata osservanza di tale obbligo, ma nel caso di mancato pagamento del premio alla scadenza fissata dall’INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all’ammontare del premio stesso e i premi e le somme aggiuntive possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all’istituto assicuratore. Questo significa che se non si paga il premio, l’INAIL può agire inviando una cartella esattoriale alla casalinga chiedendo in modo coattivo il pagamento del premio non versato più una somma aggiuntiva
3) L’entità del premio e le condizioni per l’esenzione sono quelli indicati dalla pubblicità.
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4) Non tutti gli infortuni sono risarciti La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, che viene corrisposta per i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di lavoro svolto in ambito domestico e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%.; è la stessa legge a definire, in modo chiaro, le condizioni per la propria applicazione:
a) per “lavoro svolto in ambito domestico” si intende l’insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico;
b) per “ambito domestico” si intende l’insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato; qualora l’immobile faccia parte di un condominio, l’ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorchè l’assicurato non svolga altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Non sono, invece, previste altre prestazioni quali l’indennità per inabilità temporanea, le cure mediche e chirurgiche, gli accertamenti clinici, la fornitura degli apparecchi di protesi e l’assegno per assistenza personale continuativa.
La percentuale del 27% ricorre nel caso di gravi patologie invalidanti (perdita di un occhio, di un arto etc.) definiti con apposite tabelle.