Danni da “blackout”: più difficile il risarcimento.

D’ora in poi sarà più difficile ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad interruzione della somministrazione di servizi di pubblica utilità.

Queste le conseguenze della recentissima Ordinanza 21765/2008 che la Cassazione ha depositata il 27 agosto 2008.

Questi i fatti così come illustrati nel provvedimento.

Un giorno, e precisamente il 28/9/2003, in quel di Chiaravalle Centrale (CZ) si verificò un’interruzione nella fornitura di energia elettrica.

Alcuni soggetti, ritenendosi danneggiati, agirono contro l’ENEL Distribuzione S.p.A. e contro il Gestore dei Servizi Pubblici Elettrici S.p.A. chiedendo

•-         al Gestore il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale

•-         all’ENEL, ed in via subordinata, il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La causa, iniziata davanti al Giudice di Pace, fu appellata in Tribunale e finì poi in Cassazione. Quest’ultima ha appunto appena deciso ed i punti essenziali della decisione sono i seguenti:

 – La trasmissione (nella specie, dell’energia elettrica) è il servizio di trasporto e di trasformazione nella rete interconnessa ad alta tensione

– Il dispacciamento è l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione  dell’energia elettrica nonché quella diretta al coordinamento degli impianti di distribuzione, della rete di distribuzione e degli impianti ausiliari

 – Trasmissione e dispacciamento sono servizi pubblici essenziali a prescindere dalla natura dell’ente gestore.

– L’art. 33 Dlt. 80/98 afferma che “Le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi oppure relativi a provvedimenti adottati dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla l. 241/90, (con esclusione di quelli concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi) sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo“.

– Nel caso in esame gli utenti avevano chiesto il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale invocando l’art. 2043 c.c. domandando (appunto) che venissero risarciti i danni subiti a causa dell’abbassamento di tensione,  quindi la causa non doveva essere proposta davanti al Giudice di Pace, ma davanti al TAR.

– Quindi Le Sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale devono esser annullate ed il processo deve prseguire davanti al Giudice Amministrativo che è l’unico ad avere giurisdizione (e quindi a poter emettere Sentenze) in materia.

La Cassazione non si è pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale perché nessuno ha formulato alla stessa Cassazione un quesito su tale domanda.

Quattro rapide (e ovviamente contestabili) riflessioni dello scrivente.

•1)      Anche se la Cassazione non si è pronunciata sul punto, ritengo che anche in caso di risarcimento danni da responsabilità contrattuale debba essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo; l’art. 33 DLT 80/98 infatti non distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

•2)      Il principio vale molto probabilmente per tutti i pubblici servizi indipendentemente dalla natura del gestore: elettricità, gas, acqua etc. (forse telefono).

•3)      La giurisdizione del Giudice ordinario sussiste quando si tratta di controversie relative a canoni, corrispettivi, tariffe, indennità etc., oppure quando non c’è un provvedimento del Gestore, ma un semplice comportamento.

•4)       Un ricorso ordinario davanti al TAR costa, di solo contributo unificato, 500 euro. Ecco perché (come scritto all’inizio) il risarcimento dei danni sarà, d’ora poi, senza dubbio più difficoltoso.  

Il semaforo era verde: l’ho visto io ; contravvenzioni e prova per testi

La Cassazione, con la recentissima Sentenza 21816/08 depositata il 29/8/08, afferma ancora una volta un principio ben noto:

quanto i pubblici ufficiali (ed equiparati) affermano fa piena prova fino a querela di falso (che è un procedimento particolare il quale serve a dimostrare che il pubblico ufficiale ha mentito). Ciò però vale solo per quanto attiene ai fatti accaduti alla presenza del pubblico ufficiale oppure da lui compiuti, oppure, ancora, per quanto attiene alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti. Non vale, invece, nè per quanto attiene alle valutazioni, nè per quanto attiene (semplificando) ai fatti che il pubblico ufficiale non ha potuto constatare di persona.

Questo principio astratto, dedotto da norme di legge ed affermato anche in altre pronunce, è stato applicato, con conseguenze ineccepibili, ma anche interessanti, in un caso in cui il vigile affermava che un automobilista era passato col rosso e l’automobilista lo negava.

L’automobilista chiedeva di poter dimostrare, tramite testi, che il semaforo era verde, ma il Giudice di Pace non ha ritenuto di ammettere la prova per testi che il conducente chiedeva di poter assumere.

La Cassazione ha annullato la Sentenza del Giudice di Pace per difetto di istruttoria.

La  prova per testi andava quindi ammessa.

E’ ovvio che, perchè ci si possa avvalere di tale principio, è necessario

a) che il pubblico ufficiale non abbia direttamente assistito al fatto (se no occorre proporre querela di falso)

b) che ci sia un teste che vi ha assistito

c) che non ci siano altri mezzi di prova (foto, telecamere, etc.) che rendano superflua o smentiscano la prova per testi.

E’ anche ovvio che tale principio vale sempre, sia quando si tratta di contestare una multa, come nel caso in esame, sia quando si tratta, per esempio, di ricostruire la dinamica di un incidente.

Prossimamente: Il TAR di Milano si pronuncia sull’ECOPASS

A seguito di ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento delle delibere comunali che, in via sperimentale, hanno introdotto a Milano il contestatissimo “Ecopass”, il TAR ha emesso la Sentenza n° 1859 del 27 maggio 2008.

Va doverosamente premesso che i motivi della decisione, seppure giù commentati sulle riviste specialistiche,non sono ancora ufficialmente disponibili sul sito del TAR Lombardia.

Chi accedesse a tale sito vi troverebbe per ora solo lo “svolgimento del processo” ed il “fatto”, tra l’altro, ancora in bozza.

Pertanto, nel dare la notizia, è necessario usare in sommo grado la più prudente cautela e riservarsi ogni più ampio aggiornamento e/o (anche) rettifica.

Si può peraltro già anticipare che – come risulta dal testo per ora pubblicato – il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso.

In attesa dei motivi della decisione non resta quindi che ripromettersi e promettere ai cortesi lettori un puntale aggiornamento.  

La riunione del 31 luglio 2008 – I ^ parte – Transazioni “al buio” ovvero “a scatola chiusa”? Fa discutere il modus operandi prospettato dal Ministero per la definizione del contenzioso sul danno biologico

Giovedì 31 luglio si è svolta la nuova riunione indetta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in relazione all’ormai nota questione della definizione transattiva del contenzioso pendente in materia di sangue infetto e vaccinazioni. Continua a leggere→

L’Avv. Simone LAZZARINI convocato per la riunione del 31 luglio 2008 presso l’ex Ministero della Salute

Per usare un’espressione calcistica, “in zona cesarini” rispetto alla pausa estiva è giunta ormai inaspettata la convocazione per una riunione – da tenersi presso l’ex Ministero della Salute – (così recita l’invito) sulla problematica relativa alla definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti ex art.2 comma 361 della Legge 24/12/2007.
Ci auguriamo che, diversamente da quanto accadde l’anno scorso di questi tempi, la riunione sia piena di contenuti e, soprattutto, di indicazioni su concreti passi avanti verso l’emazione del/dei decreto/i attuativo/i.
L’impressione è che il cammino tracciato nella precedente riunione del 9 aprile abbia comunque subito un preoccupante rallentamento.
Ad ogni buon conto, come nostro solito, forniremo al più presto il resoconto integrale ed oggettivo di quanto accaduto.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Si muove – ancora – la giurisdizione sul fermo amministrativo

 La materia sulla giurisdizione in punto di fermo amministrativo non pare conoscere requie.

Come si sa il legislatore era intervenuto con la Visco – Bersani (l. 296/2006) affermando che, tanto in tema di ipoteca quanto in tema di fermo doveva essere affermata la giurisdizione tributaria.

Sembrava, in questo modo, che la questione del riparto di giurisdizione fosse in qualche maniera definita.

E invece no.

Con l’ordinanza 5/6/2008 n° 14831 il supremo collegio pare tornare all’impostazione precedente alla Visco Bersani ed affermare che, in caso di impugnazione di fermo amministrativo od ipoteca

  • se si tratta di fermo amministrativo – od ipoteca – disposti per entrate tributarie sussiste la giurisdizione tributaria
  • se si tratta di fermo amministrativo – od ipoteca – disposti per altre entrate è competente il giudice che sarebbe competente per il merito (nel caso in esame si trattava di crediti INPS e quindi la Cassazione ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario del Lavoro).

La ragione addotta dalla Cassazione deriva da una lettura “costituzionalmente orientata” delle disposizioni legislative in materia (in specie degli artt. 2 e 19 DTL 546/92) e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

E’ necessaria un po’ di storia.

Il fermo e l’ipoteca (e questo è l’unico punto sicuro ormai da tempo) sono “mezzi preordinati all’esecuzione forzata” esattoriale, che servono a bloccare i beni del debitore in vista del successivo pignoramento (es. Cass. SSUU 2053 e 14701/06).

I concessionari della riscossione riscuotono, però, non solo tributi, ma anche altre entrate. L’ordinanza in commento muove da un caso di riscossione di contributi INPS, ma basti pensare alla riscossione delle sanzioni amministrative (es. multe) che la Cassazione espressamente cita.

Dopo ondivaghi orientamenti (e dopo che le SSUU sembravano aver adottato un indirizzo uniforme) la Visco Bersani:

•-         ha affermato che fermo ed ipoteca sono atti impugnabili autonomamente

•-         ha affermato che andavano impugnati innanzi al Giudice Tributario.

Quindi, a prescindere dalla natura dell’entrata riscossa (contributo inps, tributo, multa, canone acqua etc.) il fatto che la stessa fosse riscossa mediante ruolo e che quindi si potessero disporre fermo ed ipoteca, valeva a radicare la Giurisdizione Tributaria.

A questo punto si deve necessariamente aprire un inciso: il legislatore sta ultimamente allargando la Giurisdizione Tributaria a materie che, prima, erano da essa escluse.

Quindi, aveva attribuito alla Giurisdizione Tributaria le controversie in materia di COSAP (l. 248/2005) e di sanzioni irrogate da uffici finanziari (sia che si trattasse di sanzioni tributarie, sia che si trattasse di sanzioni non tributarie).

Orbene: la Corte Costituzionale con le Sentenze 64 e 130 del 2008 ha affermato che tale “allargamento” della Giurisdizione Tributaria è illegittimo per violazione dell’art. 102 della Costituzione.

Ciò in quanto “la giurisdizione del Giudice Tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto“. Niente rapporto tributario, niente giurisdizione tributaria. Diversamente, saremmo di fronte ad un giudice speciale.

Applicando tale principio (niente rapporto tributario, niente giurisdizione tributaria) al caso in esame (fermo / ipoteca) ne deriva quanto sopra già anticipato: bisogna verificare la natura del rapporto sostanziale per cautelare l’esecuzione del quale fu disposto il fermo o l’ipoteca ed affermare la giurisdizione del Giudice Tributario solo se fermo od ipoteca furono disposti per riscuotere tributi. Se non lo sono, bisogna vedere caso per caso.

E del resto, afferma (più o meno) la Suprema Corte, quello tributario è processo a contraddittorio più ridotto rispetto a quello ordinario (es: non è ammessa la prova per testi), quindi, là dove non si tratta di tributi è meglio concedere al cittadino una tutela più ampia.

Il dictum si segnala anche per l’analisi dei risvolti pratici

Che cosa succede se un fermo viene impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale anche se non riguarda tributi? In tal caso il Giudice “declinerà la propria giurisdizione rimettendo la causa davanti al giudice competente“.  Affermazione logicamente ineccepibile che trascura forse, sul piano pratico, i profili connessi agli oneri ed agli onori legati alla translatio iudicii.

E come regolarsi in caso di cartelle (io le chiamo “plurioffensive”) con cui si riscuotono più entrate? (es. con un un’unica cartella si riscuotono multe, contributi INPS, tributi ,etc.). Il Giudice adito dovrà separare i giudizi e disporre la translatio per quelli rispetto ai quali è privo di giurisdizione. Decisione ineccepibile sul piano logico che, sul piano pratico, trascura almeno due inconvenienti: il lavoro spesso certosino cui l’interprete sarà costretto per individuare la giurisdizione e (ancora) tempi e costi della riassunzione.

Volendo scendere ancor più “terra terra” si potrebbe considerare che, spesso, le cartelle (e quindi fermi ed ipoteche) sono disposti per importi trascurabili (poche centinaia di euro). Ebbene, per simili importi quanti giudizi si dovranno sostenere?

E ancora: che cosa si dovrà scrivere sugli atti che comunicano l’iscrizione del fermo/ ipoteca? Impugna per questo credito davanti ad X, per quest’altro davanti ad Y ? che cosa accadrà in caso di mancata od erronea od incompleta indicazione? Ci si troverà di fronte ad un vizio di forma tale da inficiare l’atto?

Operativamente, sarà forse bene ricorrere davanti al Giudice che sull’atto impugnato (iscrizione di fermo od ipoteca) viene indicato competente. Se lo sarà, tale rimarrà. Se non lo sarà, in tutto o in parte, ci sarà la traslatio iudicii. E, forse, si potrà pure dedurre un vizio di forma dell’atto impugnato.

Certo, ci sarà da tenere d’occhio la giurisprudenza.

L’Avv. Simone LAZZARINI incontra la Dr.ssa Scalera: a luglio o a settembre la pubblicazione del (primo) D.M.

Nella mattinata di venerdì 13 giugno u.s. abbiamo avuto l’opportunità di un breve, ma significativo incontro presso il Ministero della Salute con la Dr.ssa Giselda Scalera, Dirigente del Dipartimento Qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema – Ufficio VIII dell’ex Ministero della Salute.
Oggetto del colloquio – molto cordiale, grazie alla disponibilità dimostrataci dalla Dirigente – è stato l’esame delle due questioni che, in questo momento, stanno maggiormente a cuore dei danneggiati rappresentati dallo studio legale LRS e, più in generale, di tutti gli abituali frequentatori di questo sito web e cioè il risarcimento del danno biologico da un lato e la rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (che è poi, notoriamente, la parte più “corposa” dell’assegno bimestrale).
Sotto il primo profilo abbiamo chiesto alla Dottoressa che fine abbia fatto il primo decreto ministeriale che il Dottor Palumbo aveva preannunziato sarebbe stato pubblicato indicativamente entro la fine di maggio.
La Dr.ssa Scalera ci ha assicurato che la famosa scheda che andrà poi completata per via informatica dagli avvocati che assistono i vari danneggiati e che servirà a perfezionare la fase c.d. “ricognitiva” è ormai praticamente pronta.
Si attende ora che venga pubblicato il relativo decreto ministeriale (il primo dei due preannunziati).
Ciò potrebbe avvenire a luglio o settembre, a seconda della maggiore o minore velocità con la quale saranno completati i vari passaggi burocratici.
Decisivi in questo senso saranno i prossimi giorni.
Mistero assoluto, invece, almeno per il momento, sulla questione della rilevanza o meno della prescrizione e sulla possibilità o meno di accedere alle transazioni anche se il contenzioso sia stato promosso successivamente alla pubblicazione della legge finanziaria sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda invece la questione della rivalutazione Istat la Dr.ssa Scalera ha precisato che è stata emanata una direttiva – che dovrebbe essere stata ratificata in questi giorni dalla Corte dei Conti – in forza della quale il Ministero della Salute, pur in presenza di sentenze che riconoscano il diritto al pagamento delle sole differenze già maturate, si impegna a pagare la rivalutazione Istat anche per i ratei maturandi, così definitivamente sanando il contenzioso.
Attenzione però. Questo non significa che il Ministero, almeno per ora, riconosca già in via amministrativa, il diritto alla rivalutazione Istat a chi ancora non si sia attivato per richiederla.
Sempre la Dr.ssa Scalera ci ha informato che é allo studio qualcosa di simile – come del resto aveva preannunziato il Dott. PALUMBO lo scorso 9 aprile – ma la strada è ancora lunga, sicchè nell’obiettiva assoluta incertezza su tempi e modalità del riconoscimento (saranno eventualmente corrisposte anche le differenze maturate o soltanto quelle maturande?) non val la pena – almeno ad opinione di chi scrive – attendere che “piova la manna dal cielo” ed è opportuno attivarsi giudizialmente o, almeno, interrompere la prescrizione, onde evitare che, successivamente, possa essere troppo tardi per pretendere le differenze maturate.
A presto con altri aggiornamenti

Il condominio in frantumi e l’opinione (personalissima) dello scrivente.

Spronato dai commenti, e anche dal fatto che, forse, qualche utente del diritto frequenta questo sito, oserei esporre il mio personalissimo parere sulla Sentenza delle SSUU che afferma la natura parziaria delle obbligazioni del condominio.

E’ tesi, anzi, ancor meno: riflessione affatto personale;  il principio della Cassazione a Sezioni Unite è quello espresso nella Sentenza di cui sopra.

Quanto segue è idea mia, forse totalmente, forse parzialmente sbagliata  (non oso dire: forse giusta), sicuramente aperta a contributi e revisioni – anche radicali.

Si è visto che la Cassazione a SSU parte dal concetto di divisibilità dell’obbligazione pecuniaria del condominio verso il fornitore per dedurre la parziarietà di tale obbligazione.

Volendo essere più realisti del re, osserverei innanzi tutto che posso pulire il 2° piano e non il primo, che posso rifare mezzo tetto – oppure una sola palazzina etc.. Quindi a volte anche l’obbligazione del fornitore è divisibile (tant’è che spesso viene pagata a Stato Avanzamento Lavori), ma non è tanto questo il punto.

Il punto è che mi pare che il codice (1292 c.c.) dica: l’obbligazione è solidale quando può essere adempiuta in un certo modo etc. etc. Non dice cioè: l’obbligazione solidale è X e, se è solidale (quindi uguale ad X), allora deve essere adempiuta così.

L’obbligazione viene definita solidale in funzione delle peculiari modalità del suo adempimento. Non in funzione di sue caratterische intrinseche (chiamiamole pure consustanziali od ontologiche, se ci piace).

La cassazione dice invece: l’obbligazione dei condomini verso il fornitore (ma non viceversa) è divisibile. Anzi, è comodamente divisibile. Quindi non è solidale. Ma il codice non dice mica che le obbligazioni solidali debbano essere necessariamente indivisibili. Anzi, di indivisibilità non parla proprio.

Dice solo che la prestazione deve essere una; letteralmente, “la medesima”. Ma ciò non vuol dire “divisbile”.

Anzi – e maggior ragione – se si guarda l’art. 1314 c.c. si legge “se più sono i debitori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale…” allora l’adempimento è parziario. Segno (secondo me) che ci possono essere obbligazioni divisibili solidali e obbligazioni divisibili parziarie.
Ma divisibilità non vuol dire affatto automaticamente parziarietà.
Prova ne sia che il successivo art. 1317 c.c. afferma “le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali”.
Se fosse come dicono le SSUU, la norma sarebbe scritta al contrario e cioè “le obbligazioni solidali sono regolate dalle norme sulle obbligazioni indivisibili”. Ma così non è.
Il principio del 1317 cioè non funziona anche all’inverso. Almeno a mio parere.

Quello che le SSUU sottendono – o sottintendono, ma neanche troppo – è, invero, e sempre a mio giudizio, che in realtà il condominio non è un soggetto di diritto unitario. Prova ne sia che criticano la sua qualificazione in termini di “ente di gestione”.
Se il condominio cessa di essere ente unitario allora esistono solo i condomini – che, logicamente, non possono essere che tenuti pro quota.
Di qui le conseguenze di cui alla citata Sentenza.

A prescindere da questo, è vero e sacrosanto che il legislatore non dice espressamente che le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi sono solidali. Ma non dice nemmeno il contrario.

Una riflessione sui profili fiscali m’induce ad un’altra considerazione: sappiamo che il condominio è sostituto d’imposta e soggetto a taluni tributi.

Orbene: se io condominio non verso la ritenuta d’acconto del 4% o non adempio ai mei obblighi fiscali in generale, allora il fisco – seguendo il ragionamento della Cassazione – dovrebbe prenderesela pure lui pro quota con singoli condomini insolventi (e mi vien fatto di pensare alla tarsu, alle sanzioni comminate perchè Tizio Caio o Sempronio non separano la spazzatura etc. etc.)

Non mi pare logico che per il fisco il condominio sia un soggetto unitario, mentre per il sig. Giovanni che ha un impresa edile, no.

Quindi se il comune, per entrate sue non tributarie, pignora l’appartamento del sig. Mario perchè il condominio a cui il Sig. Mario appartiene non paga un’imposta, il sig. Mario potrà proporre opposizione all’esecuzione, con la certezza di vincerla (soprattutto in Cassazione …).

Per quanto riguarda le entrate tributarie, per le quali l’opposizione all’esecuzione non è ammessa, il sig. Mario potrà chiedere i danni ad Equitalia perchè gli ha pignorato la casa per un debito non suo e generato da un’insolvenza di cui non ha alcuna colpa.

Al di là della battuta (è fin troppo facile criticare i rivolti pratici della Sentenza in commento) mi pare che il legislatore consideri sotto più aspetti il condominio come centro unitario d’imputazione di rapporti giuridici (visto che non si vuole chiamarlo ente di gestione).

E i giudici sono soggetti solo alla legge. Non alla cassazione. Neppure alle SSUU.

Visto che, tutto sommato, mi pare sostenibile che il condominio sia centro unitario di rapporti giuridici (ma poi magari m sbaglio, resto in attesa di pareri contrarii) resta da verficare se l’equivalenza  divisibilità = parziarietà sia così pacifica, logica, insormontabile.

Secondo me, no. Ma non so che ne pensate voi…  

Parziarietà dell’obbligazione condominiale: il condominio in frantumi.

E’ notissima anche ai non addetti ai lavori, ai quali il presente articolo è sopprattutto diretto, la dirompente Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, datata 8/4/2008 ed avente il n° 9148.

Componendo un contrasto giurisprudenziale e sposando, con una certa sorpresa, la linea minoritaria, la Cassazione ha affermato la natura parziaria delle obbligazioni contratte dal condominio.

Che cosa vuol dire?

La legge (semplificando il concetto) definisce solidali le obbligazioni quando il creditore ha più debitori, ma può costringere uno qualunque di essi a pagare l’intero debito. Ovviamente, una volta che il creditore ha conseguito il pagamento, è soddisfatto, e nulla più può pretendere. Sarà poi il malcapitato condebitore ad agire contro gli altri condebitori per chiedere loro, ciascuno per la sua parte, la restituzione di quanto anticipato al loro posto.

Ovviamente, la definizione legislativa è più articolata e si rinviene negli art. 1292 e ss. c.c., ma, per i fini che ci interessano, quanto sopra può bastare.

Come è noto, fino a poco tempo fa, la giurisprudenza assolutamente prevalente affermava che le obbligazioni contratte da un condominio erano solidali.

Dunque, se un fornitore aveva un credito verso un condominio, poteva agire contro uno qualunque dei condomini e chiedere di pagargli l’intero, magari (se si era costretti ad arrivare alla fase esecutiva) pignorandogli l’appartamento. Sarebbe stata poi cura di quel condomino agire contro gli altri condomini e ripetere, nei loro confronti, la quota anticipata.

Solo qualche pronuncia isolata affermava la natura parziaria dell’obbligazione contratta dal condominio.

Solo qualche Sentenza, cioè, affermava che il creditore del condominio (nel nostro esempio, il fornitore) poteva chiedere a ciascun condomino solo la sua quota di debito (calcolata in base ai millesimi).

Per esemplificare:

1) se si reputa che l’obbligazione del condominio sia solidale, se il fornitore è creditore di 100 ed il condominio è composto di 10 condomini ciascuno con 100 millesimi, il fornitore può chiedere 100 al condomino X; il condomino X agirà poi, a sua volta, contro gli altri.

2) se si reputa che l’obbligazione del condominio sia parziaria, nell’esempio di cui sopra il fornitore potrà chiedere solo 10 al  condomino X (e nulla più), 10 ad Y, 10 a Z etc..

Bene; con la detta Sentenza le SSU affermano (contrariamente a quanto le sezioni semplici avevano finora, a maggioranza, affermato) che l’obbligazione contratta dal condominio è parziaria.

Le SSUU (un inciso: la Sentenza è di facile lettura pure per chi mastichi anche appena un poco di diritto) affermano che nel caso di specie (obbligazione contratta da un condominio) ci sono più debitori (i condomini), la unicità della causa (cioè un unico rapporto, per esempio un contratto, nato nell’interesse del condominio), ma non una prestazione unica ed indivisibile.  Per meglio dire: per il creditore, di solito l’obbligazione è unica ed indivisibile (non posso rifare la facciata per un condomino sì ed uno no), per il debitore no. Il condominio è tenuto (di solito) a pagare una somma di denaro, e questa può essere sempre divisa con una semplice operazione aritmetica.

Ebbene: affermano le SSU che non c’è nessuna norma che imponga che tale obbligo di pagamento sia solidale. Si tratta, in sintesi (afferma la cassazione) di obbligazioni propter rem collegate al godimento della cosa. E – ma questo lo aggiunge o scrivente – la quantità di godimento è espressa secondo i criteri di riparto (tabelle millesimali etc).

E’ vero, proseguono le SSUU, che il condominio viene definito “ente di gestione”, ma si tratta di una definizione che non gli si addice perchè gli enti di gestione, come le società, sono cosa diversa.

Insomma (e per farla breve):  poichè l’obbligo di pagare un debito contratto da un condominio nel proprio interesse è divisibile, trattandosi di somma di denaro, tale obbligazione è parziaria. Il creditore potrà agire contro i condòmini per chiedere loro solo il pagamento della loro quota. E basta.

Certo, scrivono le SSUU, se l’obbligazione fosse solidale, il creditore sarebbe più garantito, ma il criterio della parziarietà appare più equo dal punto di vista sostanziale.

Chiunque abbia una vaga coscienza della vita di un condominio (sia permessa una battuta: i giudici, di solito, non vivono in condominio) può ora ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze di tale siffatto principio (tanto più dirompente, quanto più sono le SSUU ad afferamarlo).

Il fornitore, di solito, non ha sottomano le tabelle millesimali (che sono più complesse di quelle che usato nel mio esempio: 10 condomini con 100 millesimi ciascuno). Anzi, di solito non ha nemmeno i nominativi dei condomini.

Quindi, se non viene saldato, potrebbe avere qualche difficoltà (diciamo così) a recuperare il proprio credito.

Per esempio, anche se solo osa chiedere il pagamento di una quota pari a 100 millesimi ad un condomino che di millesimi ne ha 99,99. Ritengo che costui potrebbe validamente opporsi alla richiesta di pagamento eccependo con successo che gli viene chiesta una quota superiore rispetto a quella che gli compete.

Oppure se, avendo ottenuto il pagamento di 99 su un debito di 100, vuole ottenere il residuo 1. Il creditore, reputo, non potrà chiedere quell’1 al condomino che gli ha già pagato la sua quota. Costui, penso, potrebbe validamente eccepire di aver già dato quello che doveva dare e, forte del principio della Cassazione a Sezioni Unite, di non dover dare null’altro. E magari il creditore non sa neppure chi sia il “responsabile” dell’insoluto.

Sul piano processuale (ma qui è d’obbligo procedere con molta cautela) si potrebbe porre il problema della notifica del titolo esecutivo… e via discorrendo.

Certo (e per rimanere al caso ipotizzato dalle SSUU) chiunque, prima di rifare la facciata di un condominio (o anche solo le pulizie) ci penserà due volte (o forse, tante volte quanti sono i condomini dai quali rischia di non vedersi pagata la rispettiva quota).

L’espediente potrebbe essere (ma è bene precisare che questa è solo l’opinione dello scrivente) quello di procurarsi a priori un titolo (per esempio, un contratto) che sancisca preventivamente la natura solidale dell’obbligazione, precisando cioè che tutti i condomini possono essere tenuti a pagare l’intero debito, e non solo la loro quota. Sorge spontaneo, allora, chiedersi se l’amminsitratore abbia il potere di firmare una clausola siffatta, oppure se una clausola di questo tipo sia vessatoria od abusiva etc..

Tuttavia, allo stato, è agevole ipotizzare che i contratti con una clausola simile siano pochi. Fino ad aprile, invero, non se ne avvertiva il bisogno.

Certo, coloro che lavorano per i condomini, d’ora in poi, dovranno stare molto attenti e la certezza del recupero del credito ne soffrirà (di riflesso, tutto il lavoro nel settore potrebbe subire una contrazione – ma questo è tema che ci porterebbe lontano).

Certo è possibile ipotizzare che, là dove c’era una causa per recuperare un credito di un fornitore nei confronti di un condominio ce ne saranno ora dieci cento, mille, tanti quanti sono i debitori insolventi condòmini di quel condominio.

E le aule di giustizia s’intaseranno ancora di più. Oppure aumenterà l’esposizione debitoria dei fornitori di condomini. O tutt’e due le cose insieme…

Non pare che ciò corrisponda alle “esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio negli edifici ” e – aggiungerei – dello Stato nel suo complesso. Ma questa è opinione affatto personale.

Il Tribunale di Milano si pronuncia nuovamente a favore della responsabilità (anche) contrattuale del Ministero della Salute

Ancora una sentenza che riconosce la natura contrattuale della responsabilità del Ministero in materia di sangue infetto.
Il caso riguarda un ragazzo affetto da thalassemia major.
Buona lettura, i commenti a dopo.

Tribunale Civile di Milano, Sezione V^, sentenza n.4092 del 31 marzo 2008