Preavviso di fermo: nuovi profili di tutela in una recente pronuncia delle SSUU

 La Cassazione, a sezioni unite, si pronuncia ancora una volta sul controverso istituto del preavviso di fermo, modificando, in parte, l’orientamento delle sezioni semplici.

Con la recente Sentenza n° 11087/2010 depositata il 7/5/2010 affronta due questioni: la giurisdizione e la impugnabilità del preavviso.

Quanto alla giurisdizione, la risposta è solo parziale.

Il quesito riguarda chi debba decidere in ordine alle questioni attinenti a preavvisi di fermo per debiti tributari e chi debba decidere, invece, a preavvisi di fermo per debiti non tributari.

La Cassazione, trincerandosi dietro la inammissibilità del quesito si limita ad osservare che “al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materie” e dunque, a suo tempo, bene fece il Giudice a quo a tenere distinte le due specie di obbligazioni.

Quanto alla impugnabilità del preavviso, invece, la Cassazione dice di più e, soprattutto, dice cose più interessanti.

La domanda è se il preavviso di fermo – che è atto diverso dal fermo vero e proprio in quanto si limita a preannunciarlo – sia impugnabile o no (ovviamente Equitalia, ricorrendo in Cassazione, sosteneva di no, peraltro sulla scorte di altri precedenti di legittimità e di merito).

La Cassazione ha innanzi tutto osservato che sul preavviso di fermo sottoposto alla sua attenzione (ma, per quanto è dato sapere, quasi tutti i preavvisi sono così) è scritto che, decorsi venti giorni dalla notifica senza che sia stato eseguito il pagamento “senza ulteriore preavviso” si provvederà al fermo.

Partendo da questo dato testuale la Cassazione letteralmente afferma che “l’atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni. Di qui l’interesse ad impugnare“.

Con ciò il Collegio ha respinto la tesi di Equitalia secondo la quale il preavviso equivale, in pratica, ad una semplice raccomandata di messa in mora e, dunque, non c’è un interesse giuridicamente tutelabile.

Da apprezzare anche il fatto che le SSUU si dilunghino anche nel ragionamento a contrario osservando che a seguire la tesi opposta il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione. Ciò, osservano le SSUU è un aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso.

Polemicamente, ci si potrebbe domandare che senso avevano, allora, le Sentenze delle Commissioni Tributarie e dei Giudici ordinari che negavano che si potesse impugnare il semplice preavviso…

Con onestà intellettuale e precisione di giudizio le SSU danno atto che non ignora il collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. 20301/08 Cass 8890/09 – di cui peraltro si trova menzione anche su questo sito) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse ma tale indirizzo deve ritenersi superato… a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 Dlt. 549/62 in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo .. per ragioni di tutela del contribuente.

Le SSUU precisano altresì che “analoghe considerazioni valgono allorquando il preavviso di fermo riguardi obbligazioni extratributarie.

Ricapitolando, le SSUU, cambiando orientamento rispetto al passato, affermano che il preavviso di fermo è impugnabile.

Davanti a chi rimane ancora questione aperta e di cui, verosimilmente, si sentirà ancora parlare.  

Importante ordinanza della Cassazione in materia di assegno una tantum ex lege 210/1992 per gli aventi diritto di soggetti thalassemici deceduti e già affetti da epatite post-trasfusionale

Finalmente dopo un “filotto” di sentenze negative, almeno a giudizio di chi scrive, più per ragioni di contenimento della spesa pubblica che non per reali motivi in diritto, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 10435 del 29 aprile 2010 qui di seguito pubblicata per gentile concessione della Wolters Kluver, ha accolto le tesi da noi sostenuta in punto di accertamento del nesso causale ai fini dell’ottenimento dell’assegno una tantum per gli aventi diritto di soggetti deceduti affetti, in vita, da epatite post-trasfusionale
Il caso è quello di una ragazza affetta da thalassemia major deceduta nel 1999 a soli trent’anni.
Nella fase amministrativa prima e nel doppio grado di giudizio poi giudici e consulenti si erano fossilizzati sulla causa principale del decesso della sfortunata (cardiomiopatia dilatativa, causa dell’exitus purtroppo frequente nei soggetti affetti da anemia mediterranea) senza tener conto del quadro complessivo di salute dell’interessata nè del fatto che, proprio l’epatite, aveva rappresentato, in vita, un ostacolo insuperabile al trapianto di cuore, sola terapia realmente risolutiva della grave patologia cardiaca.
La Cassazione, del tutto condivisibilmente, ha spiegato che, anche in materia d’indennizzo, “deve trovare applicazione il principio dell’equivalenza delle cause accolto dall’art. 41 cod. pen., secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi”
Hanno osservato ancora i giudici di legittimità:
“Nella specie, il giudice del merito pur avendo accertato la sussistenza della “gravissima” epatite da cui era affetta B. C., ha escluso l’efficienza causale di tale patologia, limitandosi ad evidenziare che essa non era stata causa diretta dell’evento letale, attribuito invece ad uno “scompenso cardiaco in situazione di grave cardiomiopatia da emocromatosi”, senza spiegare se la prima malattia derivante dalle ripetute trasfusioni necessarie per la cura della talassemia da cui pure era affetta e che aveva provocato la cardiomiopatia, avesse avuto una qualsiasi incidenza, data la grave compromissione delle condizioni di salute dell’assistibile tanto da precluderle, secondo l’assunto dei ricorrenti la possibilità del trapianto di cuore, nel determinismo della morte.”
La causa è stata quindi rinviata nuovamente alla Corte d’Appello di Milano per la decisione nel merito.
Qual è l’insegnamento che si può trarre dalla vicenda?
Non fermarsi mai al giudizio approssimativo delle commissioni medico ospedaliere e/o di consulenti tecnici non esperti in materia e, soprattutto, ignoranti (nel senso etimologico del termine) dei peculiari criteri di accertamento del nesso causale in materia previdenziale-assistenziale, ma cercare sempre di avere un quadro complessivo delle condizioni di salute del danneggiato al momento del decesso, non tralasciando un attento esame della letteratura scientifica in materia.
Sarebbe poi anche ora – mi si perdoni il tono velatamente polemico – che i consulenti tecnici nominati dai giudici la smettessero di ignorare de plano il contenuto degli scritti difensivi degli avvocati dei danneggiati.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-04-2010, n. 10435

Ancora qualche riflessione sull’incontro del 5 maggio

Senza nutrire alcuna presunzione di assolutezza, a specifica di quanto riferito “a caldo”, mi permetto di fornire una (fra le molte possibili) chiave di lettura della problematica relativa alla prescrizione, sperando di avere indicazioni più precise in occasione dei prossimi incontri e di avere nel frattempo soddisfatto almeno in parte le numerose richieste di chiarimenti pervenute.
Cercando di interpretare il senso delle parole pronunziate dal Dottor Palumbo in ordine alla ritenuta non drammaticità della questione e tenendo conto dell’intenzione dichiarata dal ministero di procedere speditamente nella procedura transattiva delle due l’una: Continua a leggere

Riunione di oggi a Roma, ecco un primo resoconto sintetico

Scusandomi per la forma (sono ancora in treno) fornisco un primo resoconto della riunione di oggi al Ministero. Buona lettura.
L’incontro tenutosi oggi presso l’Auditorium della nuova sede del Ministero non ha ancora fatto definitiva chiarezza su alcuni punti nodali della procedura transattiva anche se si ha la sensazione che, compatibilmente con la gran mole di domande presentate, l’Amministrazione stia finalmente operando con una certa sollecitudine (molto tempo è stato certamente perso negli anni passati
Dopo un breve “cappello” introduttivo del Ministro Fazio la parola è subito passata al Dottor Palumbo il quale ha preannunziato all’uditorio che era sua intenzione fornire alcune informazioni di carattere generale al fine di “intercettare” le problematiche di fondo sottese alla procedura transattiva.
Dunque il Dottor Palumbo ci ha comunicato che le domande di adesione alla procedura transattiva pervenute in tempo utile al Ministero erano pari a 7356 delle quali circa il settanta per cento in via telematica.
Il restante trenta per cento, pervenuto su supporto cartaceo, è stato oggetto del primo intervento ministeriale, in quanto occorreva – e la procedura ancora non si è conclusa – trasferire i dati contenuti nelle domande cartacee nello stesso sistema informatico ove erano già presenti le domande pervenute elettronicamente.
Per tutte le domande, ma in particolar modo per quelle pervenute su carta, è stata sovente riscontrata la carenza di documentazione
Per consentire una celere risoluzione di tali problemi e per accelerare tale istruttoria preliminare (a cominciare dal completamento del trasferimento delle domande cartacee) è stato potenziato l’organico ministeriale, attualmente composto da venti persone dedicate esclusivamente alla disamina della documentazione.
Ad oggi sono trattabili informaticamente 5520 delle 7356 domande pervenute. Continua a leggere

Transazioni: il 5 maggio nuovo incontro al Ministero della Salute

Ieri è pervenuto anche al sottoscritto l’invito (“strettamente personale”) a partecipare all’incontro che si terrà mercoledì 5 maggio alle ore 12:30 presso il Ministero della Salute alla presenza del Ministro Prof. Ferruccio FAZIO e del Sottosegretario di Stato On.le Francesca MARTINI.
Inutile dire che l’augurio è che l’incontro sia realmente utile, aiutando a chiarire con precisione quali saranno tempi e modalità per il completamento della procedura transattiva.
Buona festa del lavoro a tutti (io ahimè festeggio come al solito lavorando)

Avv. Simone LAZZARINI