Importanti novità per le cause relative ad interessi e rivalutazione ISTAT dell’indennizzo ex lege 210/92

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – S. O. n. 95, è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
La norma entrerà in vigore il 4 luglio 2009.
Ai fini d’interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze economiche di cui alla legge 210/1992 segnaliamo che la riforma, attraverso la modifica dell’art.7 c.p.c., introduce una nuova ipotesi di competenza funzionale esclusiva del giudice di pace che diventa competente, qualunque ne sia il valore, “Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali“.
Pertanto, considerato che l’indennizzo ex lege 210/1992 costituisce indubbiamente una prestazione assistenziale, come più volte ci ha confermato la Corte di Cassazione, dopo il 4 luglio occorrerà rivolgersi al Giudice di Pace – e non più al Giudice del Lavoro – per il recupero degli interessi legali sulle ritardate prestazioni (sui ratei arretrati o sull’assegno una tantum tardivamente erogato).
Più problematico stabilire se si dovrà andare dal Giudice di Pace o ancora al Tribunale del Lavoro per la rivalutazione ISTAT anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.
Ad opinione di chi scrive la predetta rivalutazione non costituisce un accessorio da ritardato pagamento, bensì un elemento interno del capitale (con conseguente permanenza della competenza in capo al giudice del lavoro), tuttavia non escludo che, sulla questione potranno verificarsi “incidenti di percorso”, specie nel caso in cui le Amministrazioni resistenti – evidentemente a puro scopo dilatorio – dovessero iniziare a sollevare eccezioni sul punto.
Staremo a vedere.
Certamente nel dubbio sarebbe opportuno agire prima dell’entrata in vigore della riforma, anche in considerazione della maggiore aleatorietà dei giudizi davanti ai giudici di pace.

Il decreto sulle transazioni per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni è stato firmato (articolo in continuo aggiornamento)

Come anticipato settimana scorsa parrebbe che il decreto sulle transazioni sia stato firmato dal Ministro Tremonti.
Una volta incassato il parere favorevole della Corte dei Conti il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Quanto ai contenuti del decreto, parrebbe che il testo sia quello che avevamo anticipato a suo tempo anche su questo sito.
Resterebbero quindi insoluti i problemi collegati alla rilevanza o meno della prescrizione ed alla possibilità o meno, per i soggetti non ascrivibili, di accedere alle transazioni.
Dalle informazioni in nostro possesso sembrerebbe che la portata del richiamo alla prescrizione potrebbe peraltro essere ridimensionata in fase di emissione della successiva circolare applicativa, nela quale – probabilmente grazie alle pressioni ricevute nell’ultimo periodo – si preciserebbe che il dies a quo decorrerebbe dalla data di notifica del giudizio della CMO e non dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo come ipotizzato in un primo tempo sulla scorta della (aggiungo io superficiale) lettura delle ormai arcinote sentenze delle SS.UU. di inizio 2008.

Da parte mia due riflessioni formulate rebus sic stantibus e suscettibili di ampliamento.

Indipendentemente dalla questione della mobilità del dies a quo che potrebbe ampliare o ridurre la platea dei beneficiari, per i soggetti il cui diritto fosse astrattamente prescritto, poichè tra i principi generali in materia di prescrizione vi sono evidentemente quelli, processuali, della non rilevabilità d’ufficio, della sollevabilità entro un termine perentorio di decadenza e della completezza, si dovrà far presente al Ministero che l’astratta prescrizione del diritto non potrà essere di ostacolo al perfezionamento del singolo accordo transattivo qualora nella singola vicenda processuale il Ministero non abbia ritualmente e tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Del resto la transazione verrà fatta su cause pendenti e della realtà processuale maturata in ogni singola causa dovrà necessariamente tenersi conto.
Per la verità noi riteniamo che il discrimine dovrebbe essere ancora più radicale, escludendo la rilevanza della prescrizione fin tanto che non sia intervenuta almeno una sentenza che espressamente l’abbia dichiarata.

Per i soggetti non ascrivibili ai fini dell’indennizzo, al di là delle situazioni “in itinere” (ad esempio chi attende il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione) occorre attivarsi con la massima urgenza nelle sedi più opportune per tentare di recuperare quello che potrebbe essere un presupposto indefettibile per accedere all transazioni
Ricordiamo a tutti che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dall’Amministrazione, non è perentorio nè il termine di 30 giorni per fare ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione medica ospedaliera, nè il termine annuale per promuovere azione giudiziaria avverso il parere dell’Ufficio Medico-legale del Ministero
Certamente sarebbe opportuno il ricorso a procedure di urgenza (es: accertamento tecnico preventivo) che – nel dubbio sulla rilevanza di situazioni in via di definizione – eventualmente consentano di maturare con certezza il requisito prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione al Ministero.

Avremo modo di approfondire quanto sopra nei prossimi giorni.
Mi scuso anticipatamente se non riuscirò a rispondere a tutti immediatamente, ma il tempo è tiranno!
Buon pomeriggio a tutti!

Avv. Simone LAZZARINI