Secondo il Tribunale di Padova va risarcito il danno non patrimoniale da ritardata liquidazione dell’indennizzo ex lege 210/1992

Con sentenza n.204 del 27 febbraio 2013 il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, in un caso patrocinato dal nostro studio, ha ritenuto di poter riconoscere, ad una danneggiata che aveva atteso oltre sei anni prima di vedersi riconoscere l’indennizzo di cui alla legge n.210/1992, un risarcimento diverso ed ulteriore rispetto ad interessi e rivalutazione.
Secondo il giudice veneto “tale danno va messo in relazione con il trascorrere di quasi quattro anni dalla visita della commissione medica all’effettiva erogazione dell’indennizzo. Tale ritardo si è tradotto in un aggravio delle condizioni psicofisiche della ricorrente ed in un ulteriore stress emotivo, che si è aggiunto alla patologia accertata. Il danno va equitativamente liquidato in una misura pari al 20% dell’indennizzo dovuto sino a tutto l’agosto 2001
C’è da scommettere che la pronuncia – che si innesta sul leading case ottenuto dallo Studio oltre dieci anni or sono formarà oggetto di appello da parte dell’Amministrazione e probabilmente sarà riformata, in quanto la Corte di Cassazione è già più volte intervenuta sul punto per affermare, con argomentazioni discutibili (ed oggetto di nostri ricorsi alla Cedu), che “La ritardata erogazione dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, non configura un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., che riguarda le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, atteso che tale valore viene già tutelato, nella specie, mediante l’erogazione dell’indennizzo stesso” (quasi un’autorizzazione implicita all’Amministrazione affinchè possa comportarsi nel peggiore dei modi possibili..al massimo rischia di pagare interessi…).
Tuttavia è bello sapere che, ogni tanto, si può ancora incontrare qualche giudice meno corporativo e più attento alle ragioni dei danneggiati

Avv. Simone Lazzarini

Tribunale civile di Padova, Sezione Lavoro, sentenza 27 febbraio 2013, n.204

il leading case
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.3358 del 26 novembre 2002

Il Tribunale di Roma ritorna alle origini: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue infetto decorre dalla notifica del giudizio della CMO

Con due sentenze “gemelle” depositate in cancelleria rispettivamente il 20 (n. 3817) ed il 21 febbraio (n. 3942) u.s., il Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, Dr. Cricenti, è tornato a ribadire che la corretta interpretazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione sull’exordium praescriptionis impone di accertare “il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti…“.
E ancora: “..il Ministero dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attrice ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della CMO…“.
Ma soprattutto: “che il dies a quo sia un altro …. èun dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione piuttosto che a chi agisce in giudizio“.
Negli scorsi giorni abbiamo avuto notizia di un analogo pronunziamento da parte della Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 383/2013) e proprio oggi abbiamo pubblicato un’interessante sentenza del Tribunale di Milano (n. 12218/2012) che, nella sostanza, perviene alle medesime conclusioni.
Speriamo soltanto che i giudici di merito di tutta Italia riprendano finalmente il loro ruolo super partes e la smettano di sostituirsi al Ministero nel ricercare argomenti per affossare le pretese dei danneggiati e che le nuove pronunce siano di stimolo a chi dovrà a breve valutare la correttezza del comportamento del Ministero che, in spregio ad ogni logica, vorrebbe aprioristicamente escludere tutte le domande di transazione formulate da soggetti i quali abbiamo richiesto il risarcimento più di 5 anni dopo la data di presentazione della domanda d’indennizzo)!
Nei prossimi giorni pubblicheremo le sentenze per esteso, ma da subito voglio ringraziare il Collega ed amico Avv. Francesco Mercadante per la segnalazione, complimentandomi con lui per il brillante risultato ottenuto.

Avv. Simone LAZZARINI

La proposizione del ricorso gerarchico ex lege 210/1992 per contestare il mancato riconoscimento del nesso causale tra le trasfusioni subite ed il danno riportato interrompe il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico: nuove speranze per i danneggiati trasfusi occasionali?

Con sentenza n.12218 del 7 novembre 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Decima, Dr.ssa Giovanna GENTILE ha affrontato per l’ennesima volta la vexata quaestio della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti da soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali giungendo ad una conclusione che, se seguita da altri giudici, potrebbe offrire una speranza in più a tanti danneggiati, in particolar modo ai soggetti trasfusi occasionali che, soltanto dopo lunge traversie amministrative-giudiziarie, si vedono riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni subite e la patologia contratta e, conseguentemente, anche il diritto all’indennizzo di cui alla legge 210/1992.
Questo lo snodo cruciale dell’importante decisione: “Secondo una interpretazione univoca della Suprema Corte, la domanda proposta in via amministrativa e diretta ad ottenere l’ annullamento del provvedimento lesivo è idonea, per tutta la durata del processo amministrativo, ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel giudizio proposto dinanzi all’ A.G.O. Il ricorso amministrativo ed il suo successivo atto di impugnazione interno a quel procedimento, hanno la stessa natura dell’ atto stragiudiziale che interrompe il corso della prescrizione dell’ azione giudiziale ex art. 2943 4 comma e 2945 c.c. Gli atti del procedimento ex L. n. 210 del 1992 hanno dunque effetti al di fuori dell’ ambito strettamente amministrativo nel senso che valgono come atti stragiudiziali di costituzione in mora, in cui è evidente la volontà del richiedente di ottenere il riconoscimento del proprio diritto leso dalla PA e ciò a prescindere dalla natura indennitaria della richiesta amministrativa e di quella latu sensu risarcitoria della domanda giudiziale, stante lo stretto legame tra indennizzo amministrativo e danno liquidato in via giudiziale, dal quale deve pacificamente il primo detrarsi ( in caso di accoglimento della domanda giudiziale per un importo maggiore dell’ indennizzo ). L’ eccezione di prescrizione va dunque respinta poiché ( a tacer d’ altro ) il corso della prescrizione è stato interrotto dal ricorso gerarchico proposto nel procedimento amministrativo dall’ attore in data 18-10-2002 e l’ atto di citazione del presente giudizio è stato notificato in data 2-8-06 ben prima del decorso del termine quinquennale. Continua a leggere

Pausa di riflessione

Cari Amici,
dopo l’uscita del decreto-moduli per la definizione transattiva delle cause risarcitorie promosse contro il Ministero della Salute si è scatenata, come prevedibile, una ridda di voci e possibili interpretazioni che ci ha impegnato anche in un serrato confronto tra colleghi, un confronto sui cui contenuti e sui cui risultati mi sembra opportuno mantenere la massima riservatezza.
Ora è il momento di una pausa di riflessione, per ricaricarsi e per mettere bene a fuoco le strategie da adottare nei prossimi mesi, anche alla luce di un’analitica disamina di ogni singola posizione sia dal punto di vista processuale sia sostanziale.
Nei prossimi giorni, come preannunciato, i clienti dello studio riceveranno un’informativa di aggiornamento in vista delle eventuali nuove azioni da intraprendere.
Lo studio, salvo le comprovate urgenze, anche non inerenti alla problematica del sangue infetto (urgenze per le quali sarò comunque rintracciabile) e gli appuntamenti già fissati in precedenza, rimarrà chiuso sino al 2 settembre compreso.
La segreteria tornerà comunque operativa indicativamente dal 27 agosto p.v.
Buone ferie e soprattutto buon meritato riposo a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

La rivalutazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale: positive le reazioni della giurisprudenza di merito, ecco la prima sentenza favorevole

Cari amici frequentatori del sito,
ho il piacere di comunicarvi che, all’esito di un’udienza tenutasi stamattina avanti al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il giudice, preso atto della recente sentenza della Corte Costituzionale, ha accertato il diritto alla integrale rivalutazione dell’assegno ex lege 210/92 in favore di un nostro assistito, condannando il Ministero convenuto al pagamento del dovuto.
Non appena sarò in possesso del testo integrale della sentenza (la n.433/2011) non mancherò di postarla sul sito.
A quanto mi risulta, anche altri colleghi sono in attesa di sentenze – si confida di segno favorevole – da parte di altri tribunali nei prossimi giorni.
Insomma la situazione pare evolversi favorevolmente, ma naturalmente la prudenza è d’obbligo…..

Avv. Simone LAZZARINI

Un film-documentario per promuovere la conoscenza del dramma “sangue infetto”, una strage di Stato ancora impunita

Cari amici frequentatori del sito,
ho il piacere di segnalarvi una importante iniziativa che ha preso l’avvio in questi giorni grazie all’intraprendenza di un comitato che si occupa della tutela dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue ed emoderivati infetti.
Si tratta di un progetto ambizioso per la realizzazione di un film-documentario che racconti davvero la vita dei soggetti danneggiati da quella che è e rimane, nonostante certi giudici la pensino diversamente, una vera e propria strage di Stato, un’epidemia colposa, ma io direi anche dolosa ad oggi rimasta incomprensibilmente impunita.
Chiaramente l’iniziativa comporta dei costi non indifferenti da sostenere.
Pertanto, chi desideri contribuire alla buona riuscita del progetto può farlo semplicemente collegandosi alla pagina web http://www.iodono.com/progetto.asp?id=183&action=preview dalla quale è direttamente possibile effettuare una donazione on line
Per maggiori dettagli potrete consultare il sito www.comitatovittimesangueinfetto.it.
Buona giornata

Avv. Simone Lazzarini

La “resurrezione” della rivalutazione: sarà vera gloria?

Con sentenza n.293 del 9 novembre 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

Detto in parole povere, è stata eliminata la norma introdotta nel luglio 2010 con cui “qualcuno” si era illuso di risolvere d’imperio la questione se anche la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la parte più cospicua dell’assegno bimestrale di cui alla legge n.210/1992) fosse da assoggettare alla rivalutazione Istat secondo il t.i.p.

Anzitutto desideriamo rinnovare i nostri complimenti a coloro i quali hanno brillantemente  discusso il caso in Corte.

Grazie di vero cuore!

Emotivamente e professionalmente siamo stati molto coinvolti dalla vicenda in quanto tutte le precedenti Cassazioni (tanto le due favorevoli del 2005 e del 2007, quanto le due sfavorevoli del 2009, per le quali – per inciso – siamo tempestivamente e provvidenzialmente andati allla CEDU, dalla quale attendiamo con curiosità le decisioni) riguardavano clienti assistiti dal nostro studio (e la ragazza alla quale “dobbiamo” la primissima sentenza, la n.15894 del 2005, purtroppo non c’è più).

Giustizia sembra essere stata fatta!

Ad ogni buon conto, rimandando ad altro momento ogni commento tecnico più approfondito su quanto affermato dallla Corte crediamo che, pragmaticamente, sia doveroso cercare di far immediatamente capire a chi già percepisce l’indennizzo cosa potrà accadere e come eventualmente sia opportuno muoversi senza attendere i proverbiali tempi biblici della PA.

Cerchiamo di ipotizzare i vari scenari e le possibili soluzioni, utilizzando per quanto possibile un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori: Continua a leggere

Ed ecco a voi il primo caso di “rivalutazione postuma” o, se preferite, di “disapplicazione implicita” della norma taglia-rivalutazione (e, nel complesso un messaggio: non arrendersi MAI)

Con sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, dello scorso 1° agosto, 2011, i giudici milanesi hanno accordato il diritto alla rivalutazione istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la componente notoriamente più sostanziosa dell’assegno bimestrale di cui alla legge 210/1992) indipendentemente dall’esistenza della norma asseritamente interpretativa, attualmente oggetto di esame in Corte Costituzionale, discutibilmente introdotta nel luglio 2010 con la manovrina estiva.
Un esempio da imitare, in attesa che la Corte Costituzionale e/o la CEDU risolvano, si spera favorevolmente, l’annosa questione della rivalutabilità della predetta componente (dal legislatore, almeno nel breve, è inutile aspettarsi miracoli).
La sentenza merita di essere segnalata anche perchè ribadisce la natura non perentoria dei termini di cui all’art.5 della legge 210/1992 per proporre ricorso gerarchico prima ed azione giudiziaria poi.
Attenzione quindi a chi, voglio sperare non in mala fede, dissuade i danneggiati dall’agire in giudizio facendo loro credere che è ormai troppo tardi!
Nel caso in esame la danneggiata, dopo anni in cui, per rassegnazione, non aveva contestato il giudizio negativo della CMO sull’ascrivibilità tabellare (ricorso gerarchico presentato otto anni dopo la notifica del giudizio della CMO), si è vista riconoscere il vitalizio oltre a quindici anni e più di arretrati…fate un po’ di conti…
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.882/2011

Transazioni: svolta solo rimandata? (articolo in aggiornamento)

“il Consiglio ha avviato l’esame del decreto-legge che attribuisce un indennizzo straordinario per le persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. L’esame proseguirà in una prossima seduta“.
Questo, in sintesi, quanto si legge sul sito del governo.
In attesa di conoscere la data del prossimo Consiglio dei Ministri, sperando naturalmente che sia quello decisivo, alleghiamo qui di seguito la bozza del testo all’esame del Governo
Bozza decreto legge

Transazioni: siamo finalmente ad una svolta?

Cari frequentatori del sito,
finalmente,dopo un silenzio durato mesi, durante i quali il nostro studio ha comunque ritenuto di diffidare il Ministero alla conclusione del procedimento amministrativo, sembrerebbe profilarsi una svolta, anche se il condizionale è d’obbligo.
Dalla consultazione del sito del Governo si apprende infatti che il Consiglio dei Ministri sarebbe convocato domattina, 5 maggio, 2011, ore 09:00 per discutere, tra l’altro, di un decreto-legge avente ad oggetto misure urgenti in favore di soggetti emotrasfusi.
Il limk è http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=63428.
Non è tuttavia noto il contenuto di tale decreto, anche se – da indiscrezioni – è verosimile riguardi, in prima battuta, proprio l’ormai annosa questione dei risarcimenti.
Vi terremo informati sui successivi sviluppi.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI