Danni da “blackout”: più difficile il risarcimento.

D’ora in poi sarà più difficile ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad interruzione della somministrazione di servizi di pubblica utilità.

Queste le conseguenze della recentissima Ordinanza 21765/2008 che la Cassazione ha depositata il 27 agosto 2008.

Questi i fatti così come illustrati nel provvedimento.

Un giorno, e precisamente il 28/9/2003, in quel di Chiaravalle Centrale (CZ) si verificò un’interruzione nella fornitura di energia elettrica.

Alcuni soggetti, ritenendosi danneggiati, agirono contro l’ENEL Distribuzione S.p.A. e contro il Gestore dei Servizi Pubblici Elettrici S.p.A. chiedendo

•-         al Gestore il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale

•-         all’ENEL, ed in via subordinata, il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La causa, iniziata davanti al Giudice di Pace, fu appellata in Tribunale e finì poi in Cassazione. Quest’ultima ha appunto appena deciso ed i punti essenziali della decisione sono i seguenti:

 – La trasmissione (nella specie, dell’energia elettrica) è il servizio di trasporto e di trasformazione nella rete interconnessa ad alta tensione

– Il dispacciamento è l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione  dell’energia elettrica nonché quella diretta al coordinamento degli impianti di distribuzione, della rete di distribuzione e degli impianti ausiliari

 – Trasmissione e dispacciamento sono servizi pubblici essenziali a prescindere dalla natura dell’ente gestore.

– L’art. 33 Dlt. 80/98 afferma che “Le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi oppure relativi a provvedimenti adottati dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla l. 241/90, (con esclusione di quelli concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi) sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo“.

– Nel caso in esame gli utenti avevano chiesto il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale invocando l’art. 2043 c.c. domandando (appunto) che venissero risarciti i danni subiti a causa dell’abbassamento di tensione,  quindi la causa non doveva essere proposta davanti al Giudice di Pace, ma davanti al TAR.

– Quindi Le Sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale devono esser annullate ed il processo deve prseguire davanti al Giudice Amministrativo che è l’unico ad avere giurisdizione (e quindi a poter emettere Sentenze) in materia.

La Cassazione non si è pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale perché nessuno ha formulato alla stessa Cassazione un quesito su tale domanda.

Quattro rapide (e ovviamente contestabili) riflessioni dello scrivente.

•1)      Anche se la Cassazione non si è pronunciata sul punto, ritengo che anche in caso di risarcimento danni da responsabilità contrattuale debba essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo; l’art. 33 DLT 80/98 infatti non distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

•2)      Il principio vale molto probabilmente per tutti i pubblici servizi indipendentemente dalla natura del gestore: elettricità, gas, acqua etc. (forse telefono).

•3)      La giurisdizione del Giudice ordinario sussiste quando si tratta di controversie relative a canoni, corrispettivi, tariffe, indennità etc., oppure quando non c’è un provvedimento del Gestore, ma un semplice comportamento.

•4)       Un ricorso ordinario davanti al TAR costa, di solo contributo unificato, 500 euro. Ecco perché (come scritto all’inizio) il risarcimento dei danni sarà, d’ora poi, senza dubbio più difficoltoso.  

Nuova utenza e morosità pregresse

Può capitare a qualcuno di subentrare in un contratto di somminsitrazione (di acqua, di gas, di elettricità).E può capitare che il precendente utente fosse moroso.

Può capitare però, e in effetti è capitato, che l’ente erogatore pretenda che chi subentra paghi la morosità di chi l’ha preceduto.

Dica cioè: io non ti allaccio se tu non paghi il debito di chi c’era prima di te.

Tale prassi, oltre che strana, è illegittima.

L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con provvedimento 17071/2007 ha sanzionato questo comportamento e quindi gli enti erogatori vi si dovrebbero adeguare. Nello stesso senso esiste un’ordinanza del Tribunale di Catania del 29.10.1999.

 Pertanto, qualora l’ente intendesse proseguire in tale atteggiamento, il consiglio è di avvalersi, se del caso in sede anche giudiziale, di detti pronunciamenti.