Fermo amministrativo e preavviso di fermo

Sta diffondendosi in giurisprudenza la tesi che distinge tra fermo amministrativo (altrimenti detto “ganascia fiscale”) e preavviso di fermo.

Il primo è atto cautelare funzionale all’esecuzione forzata, impugnabile ratione temporis innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale – almeno secondo la dottrina e la giursprudenza che appaiono più condivisibili.

Il secondo è atto estraneo all’attività di riscossione  e, come tale, non impugnabile in Commissione Tributaria bensì innanzi al Giudice Ordinario (T Napoli e, più recentemente, T Bologna ord. 27/6/2007).

Si resta comunque in attesa di sapere quale orientamento prevarrà, stante

1) qualche orientamento di segno contrario che individua, ancora una volta, nella Commissione Tributaria l’organo competente a conoscere le impugnazioni  de quo stante la natura non vincolante dell’elenco degli atti impugnabili

2) qualche altro orientamento, di segno ancora diverso, che tuttora individua nel Giudice Ordinario l’organo competente a conoscere sia le impugnazioni del fermo sia quelle del preavviso di fermo

Per identità di ratio, gli stessi principi dovrebbero valere anche per l’ipoteca, che svolge la stessa funzione del fermo.

Certo, un intervento meno scoordinato da parte del legislatore sarebbe stato auspicabile, ma tant’è, e bisogna confrontarsi con l’esistente.