L’incontro del 9 aprile al Ministero della Salute – II^ parte – Gli interventi dei partecipanti e le risposte del Dottor Filippo PALUMBO

Proseguiamo nell’analitico resoconto dell’incontro del 9 aprile al Ministero illustrando i vari interventi.
Terminata l’esposizione del Dottor PALUMBO è stato lasciato spazio agli interventi dei soggetti che erano stati invitati alla riunione. Continua a leggere→

L’incontro del 9 aprile al Ministero della Salute – I^ parte – L’intervento del Dottor Filippo PALUMBO

Cari amici, considerato che già su molti siti sono stati riportati resoconti sintetici della riunione tenutasi lo scorso 9 aprile, ho pensato di fare cosa gradita ai clienti dello studio e, più in generale, a tutti i frequentatori del sito pubblicando un resoconto il più possibile dettagliato ed oggettivo delle quasi cinque ore di riunione tenutasi al Ministero della Salute.
Mi scuso anticipatamente se verranno involontariamente omesse alcune parti e se vi saranno talune imperfezioni lessicali.
Ho appuntato quasi tutto, non vogliatemene se qualcosa è sfuggito.
Buona lettura a tutti, i commenti a dopo. Continua a leggere→

Nuova utenza e morosità pregresse

Può capitare a qualcuno di subentrare in un contratto di somminsitrazione (di acqua, di gas, di elettricità).E può capitare che il precendente utente fosse moroso.

Può capitare però, e in effetti è capitato, che l’ente erogatore pretenda che chi subentra paghi la morosità di chi l’ha preceduto.

Dica cioè: io non ti allaccio se tu non paghi il debito di chi c’era prima di te.

Tale prassi, oltre che strana, è illegittima.

L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con provvedimento 17071/2007 ha sanzionato questo comportamento e quindi gli enti erogatori vi si dovrebbero adeguare. Nello stesso senso esiste un’ordinanza del Tribunale di Catania del 29.10.1999.

 Pertanto, qualora l’ente intendesse proseguire in tale atteggiamento, il consiglio è di avvalersi, se del caso in sede anche giudiziale, di detti pronunciamenti.

Transazioni per i danneggiati da sangue ed emoderivati infetti: finalmente si muove qualcosa?

È ieri pervenuto anche allo scrivente l’avviso di convocazione per una riunione congiunta, che si terrà il prossimo 9 aprile presso gli uffici del Ministero della Salute, avente ad oggetto, nelle intenzioni, la definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti ai sensi dell’art. 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pur registrando con favore quello che sembra un primo segnale concreto verso il logico completamento del percorso iniziato tra il 2006 ed il 2007 con l’istituzione dei vari tavoli tecnici, nutro soltanto qualche perplessità sulla effettiva utilità pratica di un incontro fissato a soli quattro giorni dall’espressione del voto.
Staremo a vedere (e, soprattutto, a sentire).

La responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni infette è (anche) contrattuale

Risulta essere stata depositata il 25 marzo u.s. una interessante sentenza (la n.3873/2008) con la quale il Tribunale di Milano, Sezione V, in relazione ad un caso seguito dal nostro studio, accogliendo integralmente le tesi degli attori (e rigettando le argomentazioni delle controparti, che pure si erano costituite in giudizio), ha qualificato come anche contrattuale la responsabilità del Ministero della Salute per violazione degli obblighi di vigilanza sul sistema-sangue (più specificatamente, per inadempimento a specifiche obbligazioni con la diligenza prevista dall’art.1176 cod. civ.).
La natura contrattuale della responsabilità ministeriale trae origine, secondo il Tribunale di Milano, “dall’istituzione del SSN e dall’assunzione di un vincolo gerarchico nei confronti delle USL, facenti capo allo stesso”
La conseguenza – di non poco momento – è l’applicabilità del termine prescrizionale decennale in luogo di quello quinquennale
Altri passi significativi della sentenza, che pubblicheremo nei prossimi giorni e che si è pure in parte discostata dalle conclusioni della CTU, sono i seguenti:
la configurabilità di responsabilità omissive in capo al Ministero della Salute sin dal lontano 1969;
la natura solidale della responsabilità del Ministero della Salute con quella della struttura ospedaliera;
la perfetta cumulabilità tra indennizzo e risarcimento: “l’indennità già percepita per la patologia de qua non è in alcun modo preclusiva dell’azione civile presentando natura assistenziale e/o previdenziale“;
la configurabilità del risarcimento, in favore del coniuge, dei danni personali, alla vita di relazione coniugale, morali ed esistenziali anche per danno riflesso, danni equitativamente quantificati in € 100.000,00=.
A presto con altre news, seguite gli aggiornamenti.

L’Avv. Simone LAZZARINI intervistato da Carriere & Professioni, supplemento de “Il Giornale” in edicola dal 29.02.2008

In allegato al numero de “Il Giornale” del 29 febbraio 2008 viene distribuito – senza sovrapprezzo alcuno – il periodico Carriere & Professioni.
Alle pagg. 174 e seguenti è presente una mia intervista in materia di diritto dell’ambiente.
Cordiali saluti e buona giornata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

E’ possibile “fermare” un fermo amministrativo? (od un’ipoteca esattoriale?)

Sul fermo amministrativo è stato scritto di tutto e di più, sia perchè la giurisprudenza in materia è stata piuttosto oscillante, sia perchè, in tale contesto dai contorni non sempre ben definiti, il legislatore è intervenuto con modifiche legislative piuttosto scoordinate ed incomplete.

Il fermo, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, è il vincolo posto su un bene mobile al fine di facilitare l’esecuzione forzata sul medesimo. Assolve, cioè, alla medesima funzione cautelare dell’ipoteca.

Diverso è il preavviso di fermo, ossia l’avvertimento che il concessionario della riscossione rivolge al debitore, preavvertendolo che, in caso di mancato saldo del dovuto, eseguirà il fermo vero e proprio mediante trascrizione del vincolo sui pubblici registri.

Secondo alcuni il preavviso di fermo è atto impugnabile e contro il quale si può proporre ricorso d’urgenza; secondo altri (T. Napoli; T. Bologna) no. Secondo questa giurisprudenza, il preavviso di fermo ha lo stesso valore, in pratica, di una diffida ad adempiere; come  se fosse una raccomandata di messa in mora. Come tale, non è atto autonomamente impugnabile, meno che mai in Commissione Tributaria. Resta sempre il dubbio se sia proponibile un ricorso ex art. 700 c.p.c. ovvero ex 615 – 624 c.p.c. avanti al Giudice Ordinario.

Il fermo amministrativo, invece, è atto impugnabile – per legge (la Visco – Bersani) – davanti alla Commissione Tributaria. Le Sentenze le quali affermano che contro di esso può proporsi ricorso davanti al Giudice Ordinario si riferiscono sovente a fattispecie nate prima della Visco / Bersani e, quindi, vanno citate ed usate con molta prudenza.

Partendo dal presupposto che si tratta di atto autonomamente impugnabile davanti alla CTP si pongono almeno tre quesiti:

a) I termini: devono essere indicati in calce al fermo stesso; sono – in ogni caso – sessanta giorni. Il problema è stabilire da quando decorrono. Come detto, infatti, secondo una circolare, il concessionario della riscossione deve preavvertire il contribuente del fatto che sta per disporre il fermo (che, in caso di mancato pagamento, verrà poi disposto). Il preavviso di fermo, però, non è il fermo, che viene eseguito mediante iscrizione al PRA. A rigore, i sessanta giorni decorrono dal fermo, non dal preavviso. Però può capitare che il contribuente non si avveda del fatto che il fermo, già preannunciato, è stato disposto. E quindi vi sia incertezza sul momento a partire dal quale decorrono i termini. Il problema, di difficile soluzione, è causato dal fatto che il legislatore non obbliga il concessionario ad avvisare il contribuente che il fermo è stato disposto, ma solo a preavvertirlo. Preavviso del fermo e fermo, però, sono due cose differenti. Nel dubbio, pragmaticamente, è opportuno contare i termini per l’impugnazione dal preavviso.

 b) Se sia possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo. Come detto, il fermo è impugnabile in Commissione Tributaria e, davanti a tale organo, è possibile chiedere la sospensione dell’atto se ricorrono i presupposti di cui all’art. 47 Dlt. 546/92. Vi è qualche dubbio sul se e sul come si possa sospendere un atto cautelare, ma, ancora una volta, visto che il legislatore ha taciuto (non ha detto cioè “si deve ricorrere in Tributaria, ma non è possibile chiedere la sospensiva“), deve affermarsi che è possibile (sempre che ricorrano fumus e periculum). Lo scrivente, in un caso nel quale vi era pericolo di danno grave ed irreparabile, documentalmente provato, ha ottenuto una sospensiva, ma ciascun caso è diverso dall’altro. Inoltre, una Commissione Tributaria può valutare una fattispecie in modo differente da un’altra.

c)   Quali vizi dedurre.

Sicuramente, vizi propri dell’atto. Sul punto, sarà interessante verificare come potrebbero le varie Commissioni Tributarie Provinciali giudicare i casi in cui non sono indicati il responsabile del procedimento (anche alla luce della recente Ordinanza della Corte Costituzionale, n° 377/2007), o i termini per fare ricorso etc.

Altrettanto sicuramente, il fermo potrebbe essere impuganto per vizi della notifica, ma in questo caso, solitamente, le CTP affermano che, se il contribuente ha impugnato l’atto, ogni difetto della notifica è stato sanato.

Probabilmente, per vizi della notifica della cartella, se il contribuente riesce a dimostrare di non aver ricevuto, senza sua colpa, la cartella, chiedendo quindi di essere rimesso in termini.

Forse, ma con qualche dubbio, per sproporzione tra credito richiesto ed eccessività della misura adottata (es: auto fermata per poche decine di euro di debito).

Certamente, infine, per decadenza dalla potestà esecutiva. Su quest’ultimo punto, esistono almeno una Sentenza della CTP di Cosenza (anteriore, però, alla Visco – Bersani) ed una della CTP di Milano (successiva alla Visco – Bersani) – ottenuta dallo scrivente.  Con motivazioni identiche, le due commissioni, accogliendo le tesi del ricorrente, hanno infatti annullato il fermo. Sono state depositate le motivazioni di tutt’e due le Sentenze.

 PS: lo stesso discorso, o quasi, può farsi per l’ipoteca, per la quale, però, non è revisto alcun obbligo di preavviso.      

Responsabile del procedimento e validità della cartella

Sentenze richiamatePiù o meno contemporaneamente all’emissione dell’ordinanza 377/07 della Corte Costituzionale (la quale, come si ricorderà, ha affermato che è necessario indicare, nella cartella esattoriale, il nominativo del responsabile del procedimento), la Commissione Tributaria Provinciale di Milano  si è pronunciata sulle conseguenze di tale omissione.

Ha cioè risposto alla seguente domanda: che cosa succede se Esatri (ora Equitalia) omette di indicare, sulla cartella esattoriale, il nominativo del responsabile del procedimento?

 La CTP di Milano (Sentenza 510/41/2007 ) ha risposto: è necessario indicare, sulle cartelle esattoriali, il nominativo del responsabile del procedimento, ma tale omissione determina la nullità della cartella solo se tale mancanza è “collegata e funzionale al diritto alla difesa e non una sola assunzione apodittica”

   In altri termini: non basta che sia omesso il nominativo del responsabile. Occorre anche che tale omissione leda il diritto alla difesa del contribuente. Se ciò accade, la cartella è nulla. Se non accade, no.

Come e quali lesioni del diritto alla difesa possano verificarsi, va valutato caso per caso. A seconda delle singole fattispecie e delle singole cartelle (che, non ci stancherà mai di ripetere, vanno sempre impugnate nei termini sennò non si può far valere nessun vizio) bisognerà verificare, carte alla mano, se e come sia stato leso il diritto alla difesa del contribuente.

 Certo,  non basterà denunciare la mancanza del nominativo (e, magari, incollare l’Ordinanza della Corte Costituzionale) per vedere annullata automaticamente qualunque cartella (con buona pace di tanti articoli trionfalistici).

Ovviamente, questa è un’opinione della CTP di Milano, ma (stante il generale principio della conservazione degli atti) si ritiene che verrà condivisa da molti.

Si allega copia giurisprudenza. 

Il leading case in materia di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione

Il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.5130/2000

L’esecuzione della sentenza di primo grado con cui fu fatta forse per la prima volta applicazione delle previsioni di cui all’art.10 della legge 205/2000, quantificando in tempi estremamente rapidi l’entità del risarcimento del danno procurato da una Pubblica Amministrazione per la rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla stipula di un contratto ad evidenza pubblica.

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.2923/2001, interlocutoria
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.451/2002

Il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, con cui, in integrale accoglimento delle nostre argomentazioni, fu confermata la responsabilità precontrattuale di un Comune che aveva tenuto aperte con un soggetto privato trattative che sicuramente non avrebbero potuto avere esito in quanto il contratto era già stato stipulato con altro soggetto.

Consiglio di Stato, Sez. V^, Sentenza 12 settembre 2001, n. 4776

Presentazione del volume “La tutela del danno da emotrasfusioni in giurisprudenza”

Questa mattina l’Avvocato Simone LAZZARINI è con piacere intervenuto a Firenze, presso la Sala Gonfalone della Regione Toscana, alla presentazione – riservata agli operatori ed alla stampa – del volume “La tutela del danno da emotrasfusioni in giurisprudenza”, redatto a cura dal Difensore Civico della Regione Toscana.
L’Avv. LAZZARINI coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Morales ed il Signor Caponi per la calorosa accoglienza riservata, complimentandosi per l’impegno profuso nella realizzazione dell’importante iniziativa.
L’incontro è stata una delle prime occasioni di confronto qualificato tra operatori del settore sulle possibili ricadute delle recenti pronunzie della Cassazione sui giudizi promossi o ancora da promuovere, nonchè sulle (auspicabilmente) stipulande transazioni.