L’Avv. Simone LAZZARINI convocato per la riunione del 31 luglio 2008 presso l’ex Ministero della Salute

Per usare un’espressione calcistica, “in zona cesarini” rispetto alla pausa estiva è giunta ormai inaspettata la convocazione per una riunione – da tenersi presso l’ex Ministero della Salute – (così recita l’invito) sulla problematica relativa alla definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti ex art.2 comma 361 della Legge 24/12/2007.
Ci auguriamo che, diversamente da quanto accadde l’anno scorso di questi tempi, la riunione sia piena di contenuti e, soprattutto, di indicazioni su concreti passi avanti verso l’emazione del/dei decreto/i attuativo/i.
L’impressione è che il cammino tracciato nella precedente riunione del 9 aprile abbia comunque subito un preoccupante rallentamento.
Ad ogni buon conto, come nostro solito, forniremo al più presto il resoconto integrale ed oggettivo di quanto accaduto.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Si muove – ancora – la giurisdizione sul fermo amministrativo

 La materia sulla giurisdizione in punto di fermo amministrativo non pare conoscere requie.

Come si sa il legislatore era intervenuto con la Visco – Bersani (l. 296/2006) affermando che, tanto in tema di ipoteca quanto in tema di fermo doveva essere affermata la giurisdizione tributaria.

Sembrava, in questo modo, che la questione del riparto di giurisdizione fosse in qualche maniera definita.

E invece no.

Con l’ordinanza 5/6/2008 n° 14831 il supremo collegio pare tornare all’impostazione precedente alla Visco Bersani ed affermare che, in caso di impugnazione di fermo amministrativo od ipoteca

  • se si tratta di fermo amministrativo – od ipoteca – disposti per entrate tributarie sussiste la giurisdizione tributaria
  • se si tratta di fermo amministrativo – od ipoteca – disposti per altre entrate è competente il giudice che sarebbe competente per il merito (nel caso in esame si trattava di crediti INPS e quindi la Cassazione ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario del Lavoro).

La ragione addotta dalla Cassazione deriva da una lettura “costituzionalmente orientata” delle disposizioni legislative in materia (in specie degli artt. 2 e 19 DTL 546/92) e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

E’ necessaria un po’ di storia.

Il fermo e l’ipoteca (e questo è l’unico punto sicuro ormai da tempo) sono “mezzi preordinati all’esecuzione forzata” esattoriale, che servono a bloccare i beni del debitore in vista del successivo pignoramento (es. Cass. SSUU 2053 e 14701/06).

I concessionari della riscossione riscuotono, però, non solo tributi, ma anche altre entrate. L’ordinanza in commento muove da un caso di riscossione di contributi INPS, ma basti pensare alla riscossione delle sanzioni amministrative (es. multe) che la Cassazione espressamente cita.

Dopo ondivaghi orientamenti (e dopo che le SSUU sembravano aver adottato un indirizzo uniforme) la Visco Bersani:

•-         ha affermato che fermo ed ipoteca sono atti impugnabili autonomamente

•-         ha affermato che andavano impugnati innanzi al Giudice Tributario.

Quindi, a prescindere dalla natura dell’entrata riscossa (contributo inps, tributo, multa, canone acqua etc.) il fatto che la stessa fosse riscossa mediante ruolo e che quindi si potessero disporre fermo ed ipoteca, valeva a radicare la Giurisdizione Tributaria.

A questo punto si deve necessariamente aprire un inciso: il legislatore sta ultimamente allargando la Giurisdizione Tributaria a materie che, prima, erano da essa escluse.

Quindi, aveva attribuito alla Giurisdizione Tributaria le controversie in materia di COSAP (l. 248/2005) e di sanzioni irrogate da uffici finanziari (sia che si trattasse di sanzioni tributarie, sia che si trattasse di sanzioni non tributarie).

Orbene: la Corte Costituzionale con le Sentenze 64 e 130 del 2008 ha affermato che tale “allargamento” della Giurisdizione Tributaria è illegittimo per violazione dell’art. 102 della Costituzione.

Ciò in quanto “la giurisdizione del Giudice Tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto“. Niente rapporto tributario, niente giurisdizione tributaria. Diversamente, saremmo di fronte ad un giudice speciale.

Applicando tale principio (niente rapporto tributario, niente giurisdizione tributaria) al caso in esame (fermo / ipoteca) ne deriva quanto sopra già anticipato: bisogna verificare la natura del rapporto sostanziale per cautelare l’esecuzione del quale fu disposto il fermo o l’ipoteca ed affermare la giurisdizione del Giudice Tributario solo se fermo od ipoteca furono disposti per riscuotere tributi. Se non lo sono, bisogna vedere caso per caso.

E del resto, afferma (più o meno) la Suprema Corte, quello tributario è processo a contraddittorio più ridotto rispetto a quello ordinario (es: non è ammessa la prova per testi), quindi, là dove non si tratta di tributi è meglio concedere al cittadino una tutela più ampia.

Il dictum si segnala anche per l’analisi dei risvolti pratici

Che cosa succede se un fermo viene impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale anche se non riguarda tributi? In tal caso il Giudice “declinerà la propria giurisdizione rimettendo la causa davanti al giudice competente“.  Affermazione logicamente ineccepibile che trascura forse, sul piano pratico, i profili connessi agli oneri ed agli onori legati alla translatio iudicii.

E come regolarsi in caso di cartelle (io le chiamo “plurioffensive”) con cui si riscuotono più entrate? (es. con un un’unica cartella si riscuotono multe, contributi INPS, tributi ,etc.). Il Giudice adito dovrà separare i giudizi e disporre la translatio per quelli rispetto ai quali è privo di giurisdizione. Decisione ineccepibile sul piano logico che, sul piano pratico, trascura almeno due inconvenienti: il lavoro spesso certosino cui l’interprete sarà costretto per individuare la giurisdizione e (ancora) tempi e costi della riassunzione.

Volendo scendere ancor più “terra terra” si potrebbe considerare che, spesso, le cartelle (e quindi fermi ed ipoteche) sono disposti per importi trascurabili (poche centinaia di euro). Ebbene, per simili importi quanti giudizi si dovranno sostenere?

E ancora: che cosa si dovrà scrivere sugli atti che comunicano l’iscrizione del fermo/ ipoteca? Impugna per questo credito davanti ad X, per quest’altro davanti ad Y ? che cosa accadrà in caso di mancata od erronea od incompleta indicazione? Ci si troverà di fronte ad un vizio di forma tale da inficiare l’atto?

Operativamente, sarà forse bene ricorrere davanti al Giudice che sull’atto impugnato (iscrizione di fermo od ipoteca) viene indicato competente. Se lo sarà, tale rimarrà. Se non lo sarà, in tutto o in parte, ci sarà la traslatio iudicii. E, forse, si potrà pure dedurre un vizio di forma dell’atto impugnato.

Certo, ci sarà da tenere d’occhio la giurisprudenza.