In cauda venenum. La spada di Damocle della prescrizione su tutti gli aspiranti alla transazione. E per chi non è talassemico od emofilico potrebbe comunque convenire proseguire nella causa

Riunione molto lunga ed affollata quella di ieri al Ministero, con tantissime facce nuove, mai viste negli anni precedenti.
Il Dottor Palumbo ha esordito ammettendo che la procedura in corso presenta grandi difficoltà rispetto alla precedente transazione e che, presumibilmente, alcune cose che saranno dette non saranno condivise da tutti.
Ha proseguito auspicando – cosa che sinceramente mi ha lasciato perplesso – che per il prosieguo della procedura, analogamente alla precedente transazione, gli avvocati individuino un unico loro rappresentante che interloquisca con il Ministero.
Nell’osservare come, trattandosi di procedura transattiva, fosse necessaria un’attività di consultazione – speriamo non puramente simbolica, mi sento di aggiungere io -, il Dottor Palumbo ha precisato di voler interloquire esclusivamente con gli avvocati (sono loro che hanno la delega per rappresentare i danneggiati) pur ritenendo legittimo ascoltare anche le associazioni dei danneggiati nell’ultima sessione.
È stato preliminarmente chiarito il criterio con il quale sono stati convocati gli avvocati (svelato l’arcano), distribuiti in più giorni per ragioni di sicurezza collegate alla ridotta capienza della sala.
In sintesi:
oggi (ieri per chi legge) e domani (oggi per chi legge) convocati gli avvocati degli emotrasfusi
Dopodomani i danneggiati da vaccinazione
Oggi gli avvocati che hanno almeno 3 assistiti
Domani gli avvocati che seguono meno di 3 assistiti
Ecco il primo colpo di scena: oggi non parleremo di prescrizione (ma alla scorsa riunione del 5 maggio non si era detto che sarebbero stati calendarizzati due incontri tra giugno e luglio, il primo dei quali esclusivamente riservato alla vexata quaestio della prescrizione?).
Il Dottor Palumbo ha spiegato che l’intendimento sarebbe stato quello di rispettare l’indicazione politica data dall’Onorevole Martini in occasione del precedente incontro e cioè farsi carico delle posizioni di tutti i danneggiati che abbiano presentato domanda di accesso alla transazione.
Per alcuni ci sarà un percorso transattivo, per altri vi sarà una soluzione politica.
È stata comunque ipotizzata una programmazione finanziaria basata sull’intera coorte dei danneggiati
Concentrandosi finalmente sui criteri per la transazione il Dottor Palumbo ha precisato che il gruppo di lavoro interministeriale non ha ancora completato i lavori perché intende tener conto delle osservazioni che saranno formulate dai legali.
Le proposte di moduli transattivi, ci è stato assicurato, sono condivise dal Ministro Dell’Economia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da tutte le amministrazioni nel loro complesso.
Dovrà comunque essere sentita anche l’Avvocatura generale dello Stato. Continua a leggere

Ecco la convocazione al Ministero: l’Avv. Simone LAZZARINI sarà a Roma il 27 luglio, ore 10:30

Il D.M. 28 aprile 2009, n. 132, prevede all’art. 5, comma 1, che per la definizione dei moduli transattivi, secondo un piano pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro istruttorio della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e sentita l’Avvocatura generale dello Stato. Per illustrare le proposte di moduli transattivi che saranno oggetto del suddetto decreto ai legali che hanno avanzato istanza di adesione alla procedura transattiva sono previsti tre incontri da tenersi secondo il calendario di seguito riportato:
27 luglio 2010 – ore 10.30
28 luglio 2010 – ore 10.30
28 luglio 2010 – ore 15.00
29 luglio 2010 – ore 15.00
Il 29 luglio 2010 – ore 16.30, saranno convocate le Associazioni dei pazienti.
Ciascun legale riceverà per posta elettronica la convocazione per una delle date sopra indicate.
La S.V. è convocata per il giorno: 27 luglio 2010 – ore 10.30
Per motivi logistici, l’invito è da ritenersi strettamente personale.
Si prega di voler dare conferma della partecipazione entro e non oltre venerdì 23 luglio p.v.
Gli incontri si terranno presso la sede di questo Ministero di via Giorgio Ribotta 5, angolo Viale Oceano Pacifico, 00144 Roma EUR , sala “Auditorium”.

A tutti i clienti dello studio, beneficiari dell’indennizzo ex lege 210/1992 ed interessati alla questione della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale

Non potendolo fare singolarmente, invito coloro i quali non lo avessero ancora fatto a trasmettere allo studio copia delle comunicazioni che dovessero avere ricevuto in questi giorni da Ministero e/o Regione e/o Asl in merito alla nota questione della rivalutazione Istat secondo il tip.
Premesso che il modo di operare dell’Amministrazione, che neppure informa lo scrivente studio – presso il quale i danneggiati avevano eletto domicilio – delle decisioni assunte nel caso singolo appare gravemente scorretto, stiamo attentamente valutando se ed in quale modo procedere (tanto in sede stragiudiziale, quanto giudiziale) per la migliore tutela dei vostri interessi, in molti casi già garantiti da sentenze passate in giudicato, anche al fine di evitare che, come già in precedenza accaduto (vedi la questione della tempestività delle domande amministrative), interpretazioni fuorvianti fornite da dipendenti e/o funzionari amministrativi del tutto privi di adeguate competenze giuridiche possano compromettere il giusto godimento di diritti già acquisiti.
La documentazione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Cordiali saluti e buon fine settimana

Avv. Simone LAZZARINI

Posta elettronica (e posta elettronica certificata): qual è il valore legale?

Tutti ormai scriviamo tramite mail. Tutti, anzi, ci scambiamo corrispondenza tramite posta elettronica… ma qual è il valore legale della posta elettronica?

La questione non è nuovissima, ma recenti sono gl’inviti, da parte del Governo, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata o PEC.

Allora, e senza pretesa di essere troppo approfonditi, è magari opportuno fare un breve “ripassino” della questione.

La posta elettronica semplice è quella che tutti conosciamo: Tizio invia a Caio una mail senza ulteriori specificazioni.

Qual è il valore legale di quella mail, cioè (in altre parole) una volta che si dovesse andare in Tribunale (o dal Giudice di Pace) che valore ha quella mail?

Prima di rispondere è bene precisare che l’intera materia si evolve con grande velocità.

Anzi, verrebbe da dire che si evolve alla velocità della luce.

Ne consegue che quanto si scrive oggi domani non potrebbe valere più.

Detto questo, vediamo di rispondere.

La posta elettronica ordinaria ha lo stesso valore della posta tradizionale ordinaria, ma attenzione: questo non significa che non valga niente.

In materia contrattuale, per esempio,  le mail fanno piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose riportate (Tribunale di Roma 11/1/10, Tribunale di Cassino 24/2/09, Tribunale di Verona 26/11/2005, Tribunale di Ancona 9/4/2005).

La posta elettronica certificata, o PEC, invece, equivale ad una raccomandata “tradizionale”, cartacea. Si ha la certezza che sia spedita dal mittente e che sia ricevuta dal destinatario ma (attenzione al ”ma”!) purché sia il mittente sia il destinatario siano dotati di PEC.

Detto in altre parole: una mail spedita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica PEC equivale ad una raccomandata. Invece, una mail spedita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica ordinario equivale ad una lettera ordinaria. Per fare un esempio è come se si spedisse una raccomandata ma, anziché farla firmare per ricevuta, la si infilasse, così com’è, nella casella della posta.

Forse ricorderete che, un po’ di tempo fa, il Governo regalò una PEC – cioè una casella di posta elettronica certificata – a tutti. Bastava andare in posta e compilare il modulo.

In realtà la PEC offerta dal Governo non serve a corrispondere con chiunque, ma solo con la pubblica amministrazione. Tecnicamente, non è proprio una PEC, ma una CEC PAC.

Verrebbe da dire: a caval donato…Forse però il proverbio giusto è un altro. Come disse Lacoonte quando vide il cavallo sulla spiaggia di Troia e seppe che i Troiani, considerandolo un regalo, lo volevano portare in città “Timeo Danaos et dona ferentes” [temo i Greci anche quando portano doni]. Sappiamo tutti che fine ha fatto la città di Troia…

Perché tanta diffidenza?

Perché nella finanziaria in discussione c’è questa norma: La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Una delle prime mail certificate che il cittadino si potrebbe veder recapitare potrebbe quindi essere una cartella esattoriale. Ad Equitalia basta andare a vedere gli elenchi di PEC presso le poste.

Alcuni commentatori hanno visto una limitazione della capacità di concorrenza perché uno, per avere una PEC, si dovrebbe affidare solo alle poste e non si potrebbe affidare ad altri.

Io ci vedo un altro rischio.

Pensiamo alla raccomandata tradizionale. Uno riceve una raccomandata, non c’è, vede nella casella della posta l’avviso di deposito e, se è diligente, la va a ritirare (se non lo è, peggio per lui).

Con la posta elettronica certificata, se il computer non funziona, se non si può aprire la posta ecc., questa possibilità non c’è. Il computer del destinatario ha ricevuto la mail? La mail è recapitata. Punto e basta. Non è prevista una seconda chanche.

Più tecnicamente, mi permetto di dubitare della legittimità costituzionale di una norma che non prevede, per il destinatario, lo stesso sistema di garanzie previste dall’art. 140 c.p.c. o dalla legge sulle notifiche a mezzo posta.