Il Tribunale di Milano si pronuncia nuovamente a favore della responsabilità (anche) contrattuale del Ministero della Salute

Ancora una sentenza che riconosce la natura contrattuale della responsabilità del Ministero in materia di sangue infetto.
Il caso riguarda un ragazzo affetto da thalassemia major.
Buona lettura, i commenti a dopo.

Tribunale Civile di Milano, Sezione V^, sentenza n.4092 del 31 marzo 2008

L’incontro del 9 aprile al Ministero della Salute – II^ parte – Gli interventi dei partecipanti e le risposte del Dottor Filippo PALUMBO

Proseguiamo nell’analitico resoconto dell’incontro del 9 aprile al Ministero illustrando i vari interventi.
Terminata l’esposizione del Dottor PALUMBO è stato lasciato spazio agli interventi dei soggetti che erano stati invitati alla riunione. Continua a leggere

L’incontro del 9 aprile al Ministero della Salute – I^ parte – L’intervento del Dottor Filippo PALUMBO

Cari amici, considerato che già su molti siti sono stati riportati resoconti sintetici della riunione tenutasi lo scorso 9 aprile, ho pensato di fare cosa gradita ai clienti dello studio e, più in generale, a tutti i frequentatori del sito pubblicando un resoconto il più possibile dettagliato ed oggettivo delle quasi cinque ore di riunione tenutasi al Ministero della Salute.
Mi scuso anticipatamente se verranno involontariamente omesse alcune parti e se vi saranno talune imperfezioni lessicali.
Ho appuntato quasi tutto, non vogliatemene se qualcosa è sfuggito.
Buona lettura a tutti, i commenti a dopo. Continua a leggere

Nuova utenza e morosità pregresse

Può capitare a qualcuno di subentrare in un contratto di somminsitrazione (di acqua, di gas, di elettricità).E può capitare che il precendente utente fosse moroso.

Può capitare però, e in effetti è capitato, che l’ente erogatore pretenda che chi subentra paghi la morosità di chi l’ha preceduto.

Dica cioè: io non ti allaccio se tu non paghi il debito di chi c’era prima di te.

Tale prassi, oltre che strana, è illegittima.

L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con provvedimento 17071/2007 ha sanzionato questo comportamento e quindi gli enti erogatori vi si dovrebbero adeguare. Nello stesso senso esiste un’ordinanza del Tribunale di Catania del 29.10.1999.

 Pertanto, qualora l’ente intendesse proseguire in tale atteggiamento, il consiglio è di avvalersi, se del caso in sede anche giudiziale, di detti pronunciamenti.

Transazioni per i danneggiati da sangue ed emoderivati infetti: finalmente si muove qualcosa?

È ieri pervenuto anche allo scrivente l’avviso di convocazione per una riunione congiunta, che si terrà il prossimo 9 aprile presso gli uffici del Ministero della Salute, avente ad oggetto, nelle intenzioni, la definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti ai sensi dell’art. 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pur registrando con favore quello che sembra un primo segnale concreto verso il logico completamento del percorso iniziato tra il 2006 ed il 2007 con l’istituzione dei vari tavoli tecnici, nutro soltanto qualche perplessità sulla effettiva utilità pratica di un incontro fissato a soli quattro giorni dall’espressione del voto.
Staremo a vedere (e, soprattutto, a sentire).

La responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni infette è (anche) contrattuale

Risulta essere stata depositata il 25 marzo u.s. una interessante sentenza (la n.3873/2008) con la quale il Tribunale di Milano, Sezione V, in relazione ad un caso seguito dal nostro studio, accogliendo integralmente le tesi degli attori (e rigettando le argomentazioni delle controparti, che pure si erano costituite in giudizio), ha qualificato come anche contrattuale la responsabilità del Ministero della Salute per violazione degli obblighi di vigilanza sul sistema-sangue (più specificatamente, per inadempimento a specifiche obbligazioni con la diligenza prevista dall’art.1176 cod. civ.).
La natura contrattuale della responsabilità ministeriale trae origine, secondo il Tribunale di Milano, “dall’istituzione del SSN e dall’assunzione di un vincolo gerarchico nei confronti delle USL, facenti capo allo stesso
La conseguenza – di non poco momento – è l’applicabilità del termine prescrizionale decennale in luogo di quello quinquennale
Altri passi significativi della sentenza, che pubblicheremo nei prossimi giorni e che si è pure in parte discostata dalle conclusioni della CTU, sono i seguenti:
la configurabilità di responsabilità omissive in capo al Ministero della Salute sin dal lontano 1969;
la natura solidale della responsabilità del Ministero della Salute con quella della struttura ospedaliera;
la perfetta cumulabilità tra indennizzo e risarcimento: “l’indennità già percepita per la patologia de qua non è in alcun modo preclusiva dell’azione civile presentando natura assistenziale e/o previdenziale“;
la configurabilità del risarcimento, in favore del coniuge, dei danni personali, alla vita di relazione coniugale, morali ed esistenziali anche per danno riflesso, danni equitativamente quantificati in € 100.000,00=.
A presto con altre news, seguite gli aggiornamenti.