Il danno esistenziale è morto (?) viva il danno morale(?)

 Come sanno ormai anche i “non addetti ai lavori” le SSUU con una Sentenza recente e notissima (la 26972/2008) hanno statuito – se vogliamo proprio ridurre ad un slogan 59 pagine di Sentenza – che il Danno Esistenziale non esiste.

Il danno, secondo le SSUU è patrimoniale o non patrimoniale ed il c.d. danno biologico è una voce dell’ultimo.

Più precisamente, e trascrivendo quanto le SSUU affermano a pag. 47 (punti 4.8 e 4.9) “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre… il danno non patrimoniale … identificatosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale- di cui parlerò oltre – dano biologico, danno da perdita del rapporto parentale etc) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate sul valore uomo e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene dunque in primo luogo in considerazione, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente  di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell’animo … senza determinare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell’area del danno biologico …”.

Vale la pena di ricordare che è – anche per il legislatore – “lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito“.

Vediamo ora di tirare le fila.

Il danno morale è una sofferenza soggettiva in sé considerata che non determina degenerazioni patologiche. Esso può essere risarcito solo se c’è un reato (che il giudice civile può accertare anche per conto suo, a prescindere da valutazioni del giudice penale).

Vorrei muovere un passo oltre questa definizione che deriva da un’analisi pressoché letterale dei principi enunciati dalle Sezioni Unite.

È ovviamente opinione mia.

In pratica, il criterio sembra essere il seguente: se c’è una patologia psicofisica (e il pensiero corre subito alla “depressione”) siamo all’interno del danno biologico. Se c’è una sofferenza soggettiva che non sfocia in patologia psicofisica (e purché ci sia reato) c’è danno morale.

Tale definizione nasconde però – a mio parere – una debolezza.

Il codice civile, dal quale comunque il giurista deve partire, si fonda su una distinzione corpo / mente piuttosto datata. Il legislatore del 1942 sembra dirci (almeno a mio giudizio): il corpo è una cosa, la mente un’altra.

Le malattie psicosomatiche erano al di là da venire.

Ora come ora il legislatore e la Cassazione ci parlano di integrità psicofisica da risarcire e, ad essa, aggiungono (in realtà, lasciano che sopravviva) un ulteriore risarcimento da lesione morale soggettiva.

In concreto, quindi, sembra tutt’altro che improbabile una Sentenza siffatta: Tizio ha subito una lesione psicofisica a causa di un evento che è anche un reato. Quindi è caduto in depressione. Quindi deve essere risarcito. Però deve essere risarcita anche la sofferenza morale soggettiva – che però bisogna allegare e provare – che va oltre e che non è coperta dal risarcimento del danno biologico.

Tale sofferenza morale, peraltro (come mi piace argomentare sempre da Cass. 26972/08 punto 3.9) non è data da “pregiudizio consistente in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana …”

Insomma: si sa bene che cosa il danno morale non è (non è patologia psicofisica, né “insoddisfazione”). Si sa molto meno bene che cos’è: che cosa vorrà mai dire “sofferenza morale soggettiva da reato”? e, soprattutto, come si prova? Sarà ammissibile il ricorso a presunzioni?

Fermiamoci qui, per ora.

Sempre come tutti sanno il danno morale, se liquidato, nella prassi, è sempre stato ancorato in misura percentuale rispetto al danno biologico (un quarto, un terzo,  etc.).

Andiamo ad esaminare la ancor più recente Sentenza 29191/08 (depositata il 12/12/08) della III Sezione civile della Cassazione.

In fatto, va premesso che il caso si riferisce ad una ipotesi in cui il danneggiato aveva subito lesioni gravissime, pari al 62%!

Qui leggiamo “nel caso di lesioni gravissime… il danno biologico deve essere personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa (che, se vogliamo essere coerenti, dovrà essere qualcosa di non patrimoniale?!) … e del danno psichico (ma il danno biologico non risarcisce la lesione dell’integrità psicofisica?) sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno… devono aggiungersi in aumento…” e poi “…. trattandosi di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, la autonoma ontologia del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale della persona… nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la  sua integrità morale… ) deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell’integrità morale una quota minore del danno alla salute” .

Sembra quasi che la Cassazione stia cercando una “valvola di sfogo”, quasi pentita del rigore con cui ha rintuzzato la categoria del danno biologico e annichilito il danno esistenziale.

Detto in altre parole, sembra quasi che stia cercando di spostare nell’ambito del danno morale, invitando il Giudice di merito a discostarsi dalle tabelle in uso, voci che sembrano stare strette nella categoria dell’integrità psicofisica.

E sembra quasi (ma credo che sia più che un’impressione!) che inviti l’interprete a non sottovalutare la componente psichica del danno biologico.

Questi i principi di diritto cui dovranno (?) attenersi i giudici del merito.

Staremo a vedere come.

Le cartelle “plurioffensive”, il fermo amministrativo, l’ipoteca esattoriale e la dispersione delle giurisdizioni

 Diciamo subito che la definizione di cartelle “plurioffensive” è solo mia.

Chiamo cartella plurioffensiva la cartella con la quale Equitalia chiede la riscossione di più entrate, per esempio, tasse (Iva, Irpef etc.), contributi previdenziali, cioè dovuti all’INPS, sanzioni amministrative (cioè multe) e quant’altro.

A fronte di una cartella “plurioffensiva” possono seguire un fermo amministrativo od un’ipoteca esattoriale “plurioffensiva”.

Se si esaminano le comunicazioni di fermo (come sappiamo, per l’iscrizione ipotecaria non è previsto alcun obbligo di comunicazione), possiamo infatti notare che, a volte, il fermo è stato disposto perché in data X è stata notificata la cartella 1 per il tributo A e per la sanzione B, in data Y la cartella 2 per il tributo C, in data Z la cartella 3 per il contributo D e, a fronte di tutte queste pretese economiche, Equitalia ad un certo punto ha disposto il fermo (od iscritto l’ipoteca).

È possibile impugnare il provvedimento, davanti a chi e come?.

Come sappiamo (ci sono altri articoli sul tema e, non perché mi piaccia ripetermi, ma per brevità, rimando ad essi) la Visco – Bersani ha introdotto il principio secondo il quale fermo ed ipoteca sono atti autonomamente impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria.

Sembrava, quindi, che il legislatore, in modo criticabile, se vogliamo, avesse stabilito una volta per tutte davanti a chi impugnare il fermo. Sembrava cioè che il principio fosse il seguente: non importa perché è stato disposto il fermo (o l’ipoteca): se sei nei termini e ci sono i presupposti, lo puoi impugnare in CTP.

Punto e basta? Nemmeno per idea.

Sul punto, a complicare ancor di più la questione (se possibile) interviene l’ordinanza 14831/2008 delle SSUU, resa il 5/6/2008.

Questo il fatto: il concessionario notifica a Tizio una cartella per contributi INPS e per sanzioni amministrative, poi dispone il fermo. Tizio impugna il fermo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Questa si dichiara incompetente e Tizio propone regolamento di giurisdizione.

Questa la decisione delle Sezioni Unite, resa con l’ordinanza in commento: la Commissione Tributaria può decidere sulle impugnazioni di fermi amministrativi (e, aggiungo io, di ipoteche) solo se questi provvedimenti sono disposti per entrate di competenza della CTP (quindi, in pratica, per tasse). Se questi provvedimenti (fermo ed ipoteca) sono disposti per entrate differenti bisogna rivolgersi al giudice di volta in volta competente.

Il principio di diritto, testualmente, è perciò il seguente: “la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di mobili registrati appartiene al giudice tributario solo quando il provvedimento impugnato concerna la riscossione di tributi“.

Se il fermo non è disposto per tributi (ma reputo che il principio valga anche per l’ipoteca) il Giudice Tributario “declinerà la propria giurisdizione rimettendo la causa innanzi al Giudice competente“. Nel caso di specie, poiché si trattava di contributi previdenziali, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario del lavoro.

La Cassazione si è poi anche occupata delle cartelle, dei fermi e delle ipoteche che io ho chiamato “plurioffensivi”. In tal caso, sostiene il Supremo Collegio, “il Giudice adito separerà le cause, trattenendo quella per la quale egli ha giurisdizione e rimettendo la restante al Giudice competente. Il debitore potrà in ogni caso proporre originariamente l’impugnazione separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti alla base del provvedimento di fermo impugnato (o, aggiungo io, d’ipoteca)”.

Va dato atto alla Cassazione di aver dato risposta ad un quesito di ordine pratico – cioè quello delle cartelle “plurioffensive”.

Tuttavia, non posso che pormi almeno due domande.

Se fermo od ipoteca sono disposti per tributi nulla quaestio: il contribuente li impugnerà in CTP per vizi loro propri, se ci sono. Continuano a valere tutte le considerazioni svolte dopo l’entrata in vigore della Visco – Bersani.

Se fermo ed ipoteca non sono disposti per tributi, però… che cosa fare?

Innanzi tutto va rilevato che non può darsi una risposta generale per il semplice motivo che ci sono più giudici diversi davanti ai quali il processo si svolge secondo riti diversi e con strumenti differenti.

Mi sento tuttavia di avere forti dubbi circa il rimedio dell’opposizione all’esecuzione per la ragione che, almeno sinora, tutti sono concordi nel ritenere che fermo ed ipoteca sono strumenti prodromici all’esecuzione, ma non sono essi stessi strumenti esecutivi né atto di esecuzione.

Probabilmente, la forma di cautela più idonea sarebbe il ricorso ex art. 700 c.p.c. – che ora ha assunto contenuto definitivo.

Tuttavia, è bene aspettare qualche decisione sul punto – ma ormai la giurisprudenza non fa tempo a consolidarsi che interviene qualche renvirement legislativo o del Supremo Collegio.

Certo è che la dispersione dei ricorsi di qua e di là a seconda del giudice competente non è di aiuto al contribuente, che dovrebbe fare più ricorsi, e magari per importi contenuti, pur avendo ricevuto una sola cartella, un solo fermo od una sola ipoteca, quindi la divisione delle giurisdizioni comporta senz’altro una moltiplicazione delle spese, con l’inevitabile conseguenza di una compromissione della tutela per il cittadino.

La seconda domanda è che cosa accade se la cartella – o il provvedimento che dispone il fermo (per l’ipoteca… boh! ) – non indica i giudici davanti ai quali rivolgersi per contestare il provvedimento impugnato, con specificazione dei relativi termini.

Ferma restando la translatio iudicii suggerita dal Supremo Collegio, come sopra visto, ci si può domandare se tale omissione non sia vizio autonomamente censurabile dell’atto impugnato e quali conseguenze derivino dalla presenza di tale vizio.

Certo l’esattore non dovrebbe potersela cavare suggerendo di rivolgersi al giudice competente; perché, sarebbe forse possibile rivolgersi in modo proficuo al giudice incompetente?

Qualcuno si sarà forse domandato quale sia la ragione tecnica che ha spinto la Cassazione a pronunciarsi nel senso sopra illustrato.

La ragione tecnica è che la Visco Bersani ha modificato l’articolo 19 del DLT 546/92 cioè la norma sugli atti impugnabili, ma non l’art. 2, cioè la norma sulla giurisdizione.

Se lo avesse fatto, la Visco – Bersani sarebbe stata incostituzionale (v. le pronunce della Corte Costituzionale n° 64 e n° 130 del 2008).

Anche se dal punto di vista formale il ragionamento non è censurabile, mi si consenta di supporre (absit iniuria verbis) di assistere ad un conflitto di poteri tra Giudice Ordinario e Giudice Tributario e, come dice un proverbio africano, quando due elefanti si azzuffano ci va di mezzo l’erba.

La depurazione è una tassa? no… e quindi?

 La depurazione è una tassa?

La risposta sembra semplice: dal 1994 esiste – o dovrebbe esistere – il servizio idrico integrato, formato dai servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua (v. l. 36/1994).

Per il servizio si esige il pagamento di una tariffa che è il corrispettivo del servizio.

Fognatura e depurazione costituiscono quota di tariffa.

Nel momento in cui si parla di corrispettivo del servizio si deve dedurre che, se il servizio non è prestato, il corrispettivo non è dovuto.

In realtà così non è – o meglio non era fino a poco fa – perché la legge del 1996 a cui si faceva riferimento stabiliva anche che “la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi“.

Quindi, anche là dove non c’è il depuratore, la depurazione va pagata. O, per meglio dire, andava pagata.

Infatti, con recentissima Sentenza 335/2008, la Corte Costituzionale ha affermato che la norma sopra citata ed anche quelle successive che l’hanno riprodotta in pratica tal quale (e cioè l’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e l’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sono incostituzionali in quanto violano l’art. 3 della Costituzione.

Questo, in estrema sintesi e con qualche inevitabile semplificazione, il ragionamento delle Corte Costituzionale.

Il cittadino stipula con l’ente che gli fornisce l’acqua una banale contratto di somministrazione.

Si tratta di un contratto di diritto privato, né più né meno, a causa del quale se c’è una prestazione c’è un corrispettivo (determinato dall’autorità, ma questo è un altro discorso), se non c’è una prestazione no.

Ne consegue che se il cittadino non usufruisce di un depuratore, non deve pagare la depurazione.

La corte si è anche posta un altro problema: se non c’è un depuratore, questo può essere costruito coi soldi degli utenti, riscossi proprio tramite le bollette. È giusto quindi imporre agli utenti un sacrificio economico in vista di un bene pubblico da costruire?

La risposta è no.

Secondo le leggi in questione (non tanto quella del ’94, quanto quelle successive), il denaro riscosso tramite bolletta è destinato alla realizzazione di un piano d’ambito, ma tale denaro viene chiesto non in considerazione del possibile costo del depuratore da costruire, ma del costo della (inesistente) depurazione tout court. Quindi, non c’è corrispettività tra costo della depurazione e costo del depuratore da costruire. In secondo luogo, il denaro riscosso può essere destinato alla realizzazione di depuratori non utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento. Quindi, ancora una volta, non c’è corrispettività. In terzo luogo il denaro riscosso per la depurazione va al Comune, ma non è detto che sia il Comune a gestire il servizio idrico; la decisione su come e dove costruire il depuratore spetta a terzi: Province etc. L’utente non ha alcun potere su tale scelta, che viene decisa dall’autorità d’ambito, formata da Comuni e Province. Quindi, ancora una volta, non c’è corrispettività. Infine è da escludersi che le entrate in questione siano una tassa, un tributo, posto che si tratta di corrispettivo di tariffa e la tariffa è un unicum inscindibile che comprende somministrazione vera e propria d’acqua, fognatura e depurazione.

Pertanto – queste le conseguenze pratiche della Sentenza – se non c’è un depuratore la depurazione non va pagata.

Se invece l’acqua è depurata la somma è dovuta.

Sorge spontanea una domanda: che cosa accade alle somme pagate a titolo di depurazione in assenza di depurazione? – sempre che non si tratti di fattispecie già coperte da giudicato.

Bollo auto: le decisioni della regionale

Come forse qualcuno ricorderà, tempo addietro la CTP di Milano ebbe a pronunciarsi sulla regolarità formale degli atti di accertamento inviati dalla Regione Lombardia per richiedere il pagamento del bollo auto, rilevandone, in sintesi, la genericità e la non conformità allo statuto del contribuente.

Con recente  Sentenza la CT Regionale si è occupata ancora della questione.

La CTR ha ancora una volta rilevato che “l’avviso è redatto in forma stereotipata… non soddisfa l’obbligo , posto a carico dell’Ufficio (Regione), di indicare gli specifici motivi dell’accertemento stesso…  per identico caso (NB) la Regione ha fatto acquiescenza …” ed ha annullato l’avviso.

Va da sè  che il principio vale per gli avvisi identici a quello in esame e cioè affetti dagli stessi vizi di genericità ed incompletezza.

La CT Regionale, di proprio, ha aggiunto che esiste un obbligo, posto a carico dell’Ufficio (Regione) di specificare i motivi dell’accertamento, negando che l’avviso di accertamento stesso possa essere una “presunzione di omesso pagamento“.

Un altro colpo, dunque (ma quanti ne occorreranno ancora?) alla concezione secondo la quale gli atti di accertamento sarebbero provocationes ad opponendum, concezione, quest’ultima, non certo in linea con lo Statuto del contribuente, ma che ancora tenacemente resiste in molti organi ed uffici.

  

Danni da “blackout”: più difficile il risarcimento.

D’ora in poi sarà più difficile ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad interruzione della somministrazione di servizi di pubblica utilità.

Queste le conseguenze della recentissima Ordinanza 21765/2008 che la Cassazione ha depositata il 27 agosto 2008.

Questi i fatti così come illustrati nel provvedimento.

Un giorno, e precisamente il 28/9/2003, in quel di Chiaravalle Centrale (CZ) si verificò un’interruzione nella fornitura di energia elettrica.

Alcuni soggetti, ritenendosi danneggiati, agirono contro l’ENEL Distribuzione S.p.A. e contro il Gestore dei Servizi Pubblici Elettrici S.p.A. chiedendo

•-         al Gestore il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale

•-         all’ENEL, ed in via subordinata, il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La causa, iniziata davanti al Giudice di Pace, fu appellata in Tribunale e finì poi in Cassazione. Quest’ultima ha appunto appena deciso ed i punti essenziali della decisione sono i seguenti:

 – La trasmissione (nella specie, dell’energia elettrica) è il servizio di trasporto e di trasformazione nella rete interconnessa ad alta tensione

– Il dispacciamento è l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione  dell’energia elettrica nonché quella diretta al coordinamento degli impianti di distribuzione, della rete di distribuzione e degli impianti ausiliari

 – Trasmissione e dispacciamento sono servizi pubblici essenziali a prescindere dalla natura dell’ente gestore.

– L’art. 33 Dlt. 80/98 afferma che “Le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi oppure relativi a provvedimenti adottati dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla l. 241/90, (con esclusione di quelli concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi) sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo“.

– Nel caso in esame gli utenti avevano chiesto il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale invocando l’art. 2043 c.c. domandando (appunto) che venissero risarciti i danni subiti a causa dell’abbassamento di tensione,  quindi la causa non doveva essere proposta davanti al Giudice di Pace, ma davanti al TAR.

– Quindi Le Sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale devono esser annullate ed il processo deve prseguire davanti al Giudice Amministrativo che è l’unico ad avere giurisdizione (e quindi a poter emettere Sentenze) in materia.

La Cassazione non si è pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale perché nessuno ha formulato alla stessa Cassazione un quesito su tale domanda.

Quattro rapide (e ovviamente contestabili) riflessioni dello scrivente.

•1)      Anche se la Cassazione non si è pronunciata sul punto, ritengo che anche in caso di risarcimento danni da responsabilità contrattuale debba essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo; l’art. 33 DLT 80/98 infatti non distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

•2)      Il principio vale molto probabilmente per tutti i pubblici servizi indipendentemente dalla natura del gestore: elettricità, gas, acqua etc. (forse telefono).

•3)      La giurisdizione del Giudice ordinario sussiste quando si tratta di controversie relative a canoni, corrispettivi, tariffe, indennità etc., oppure quando non c’è un provvedimento del Gestore, ma un semplice comportamento.

•4)       Un ricorso ordinario davanti al TAR costa, di solo contributo unificato, 500 euro. Ecco perché (come scritto all’inizio) il risarcimento dei danni sarà, d’ora poi, senza dubbio più difficoltoso.  

Il semaforo era verde: l’ho visto io ; contravvenzioni e prova per testi

La Cassazione, con la recentissima Sentenza 21816/08 depositata il 29/8/08, afferma ancora una volta un principio ben noto:

quanto i pubblici ufficiali (ed equiparati) affermano fa piena prova fino a querela di falso (che è un procedimento particolare il quale serve a dimostrare che il pubblico ufficiale ha mentito). Ciò però vale solo per quanto attiene ai fatti accaduti alla presenza del pubblico ufficiale oppure da lui compiuti, oppure, ancora, per quanto attiene alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti. Non vale, invece, nè per quanto attiene alle valutazioni, nè per quanto attiene (semplificando) ai fatti che il pubblico ufficiale non ha potuto constatare di persona.

Questo principio astratto, dedotto da norme di legge ed affermato anche in altre pronunce, è stato applicato, con conseguenze ineccepibili, ma anche interessanti, in un caso in cui il vigile affermava che un automobilista era passato col rosso e l’automobilista lo negava.

L’automobilista chiedeva di poter dimostrare, tramite testi, che il semaforo era verde, ma il Giudice di Pace non ha ritenuto di ammettere la prova per testi che il conducente chiedeva di poter assumere.

La Cassazione ha annullato la Sentenza del Giudice di Pace per difetto di istruttoria.

La  prova per testi andava quindi ammessa.

E’ ovvio che, perchè ci si possa avvalere di tale principio, è necessario

a) che il pubblico ufficiale non abbia direttamente assistito al fatto (se no occorre proporre querela di falso)

b) che ci sia un teste che vi ha assistito

c) che non ci siano altri mezzi di prova (foto, telecamere, etc.) che rendano superflua o smentiscano la prova per testi.

E’ anche ovvio che tale principio vale sempre, sia quando si tratta di contestare una multa, come nel caso in esame, sia quando si tratta, per esempio, di ricostruire la dinamica di un incidente.

Prossimamente: Il TAR di Milano si pronuncia sull’ECOPASS

A seguito di ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento delle delibere comunali che, in via sperimentale, hanno introdotto a Milano il contestatissimo “Ecopass”, il TAR ha emesso la Sentenza n° 1859 del 27 maggio 2008.

Va doverosamente premesso che i motivi della decisione, seppure giù commentati sulle riviste specialistiche,non sono ancora ufficialmente disponibili sul sito del TAR Lombardia.

Chi accedesse a tale sito vi troverebbe per ora solo lo “svolgimento del processo” ed il “fatto”, tra l’altro, ancora in bozza.

Pertanto, nel dare la notizia, è necessario usare in sommo grado la più prudente cautela e riservarsi ogni più ampio aggiornamento e/o (anche) rettifica.

Si può peraltro già anticipare che – come risulta dal testo per ora pubblicato – il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso.

In attesa dei motivi della decisione non resta quindi che ripromettersi e promettere ai cortesi lettori un puntale aggiornamento.  

Si muove – ancora – la giurisdizione sul fermo amministrativo

 La materia sulla giurisdizione in punto di fermo amministrativo non pare conoscere requie.

Come si sa il legislatore era intervenuto con la Visco – Bersani (l. 296/2006) affermando che, tanto in tema di ipoteca quanto in tema di fermo doveva essere affermata la giurisdizione tributaria.

Sembrava, in questo modo, che la questione del riparto di giurisdizione fosse in qualche maniera definita.

E invece no.

Con l’ordinanza 5/6/2008 n° 14831 il supremo collegio pare tornare all’impostazione precedente alla Visco Bersani ed affermare che, in caso di impugnazione di fermo amministrativo od ipoteca

  • se si tratta di fermo amministrativo – od ipoteca – disposti per entrate tributarie sussiste la giurisdizione tributaria
  • se si tratta di fermo amministrativo – od ipoteca – disposti per altre entrate è competente il giudice che sarebbe competente per il merito (nel caso in esame si trattava di crediti INPS e quindi la Cassazione ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario del Lavoro).

La ragione addotta dalla Cassazione deriva da una lettura “costituzionalmente orientata” delle disposizioni legislative in materia (in specie degli artt. 2 e 19 DTL 546/92) e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

E’ necessaria un po’ di storia.

Il fermo e l’ipoteca (e questo è l’unico punto sicuro ormai da tempo) sono “mezzi preordinati all’esecuzione forzata” esattoriale, che servono a bloccare i beni del debitore in vista del successivo pignoramento (es. Cass. SSUU 2053 e 14701/06).

I concessionari della riscossione riscuotono, però, non solo tributi, ma anche altre entrate. L’ordinanza in commento muove da un caso di riscossione di contributi INPS, ma basti pensare alla riscossione delle sanzioni amministrative (es. multe) che la Cassazione espressamente cita.

Dopo ondivaghi orientamenti (e dopo che le SSUU sembravano aver adottato un indirizzo uniforme) la Visco Bersani:

•-         ha affermato che fermo ed ipoteca sono atti impugnabili autonomamente

•-         ha affermato che andavano impugnati innanzi al Giudice Tributario.

Quindi, a prescindere dalla natura dell’entrata riscossa (contributo inps, tributo, multa, canone acqua etc.) il fatto che la stessa fosse riscossa mediante ruolo e che quindi si potessero disporre fermo ed ipoteca, valeva a radicare la Giurisdizione Tributaria.

A questo punto si deve necessariamente aprire un inciso: il legislatore sta ultimamente allargando la Giurisdizione Tributaria a materie che, prima, erano da essa escluse.

Quindi, aveva attribuito alla Giurisdizione Tributaria le controversie in materia di COSAP (l. 248/2005) e di sanzioni irrogate da uffici finanziari (sia che si trattasse di sanzioni tributarie, sia che si trattasse di sanzioni non tributarie).

Orbene: la Corte Costituzionale con le Sentenze 64 e 130 del 2008 ha affermato che tale “allargamento” della Giurisdizione Tributaria è illegittimo per violazione dell’art. 102 della Costituzione.

Ciò in quanto “la giurisdizione del Giudice Tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto“. Niente rapporto tributario, niente giurisdizione tributaria. Diversamente, saremmo di fronte ad un giudice speciale.

Applicando tale principio (niente rapporto tributario, niente giurisdizione tributaria) al caso in esame (fermo / ipoteca) ne deriva quanto sopra già anticipato: bisogna verificare la natura del rapporto sostanziale per cautelare l’esecuzione del quale fu disposto il fermo o l’ipoteca ed affermare la giurisdizione del Giudice Tributario solo se fermo od ipoteca furono disposti per riscuotere tributi. Se non lo sono, bisogna vedere caso per caso.

E del resto, afferma (più o meno) la Suprema Corte, quello tributario è processo a contraddittorio più ridotto rispetto a quello ordinario (es: non è ammessa la prova per testi), quindi, là dove non si tratta di tributi è meglio concedere al cittadino una tutela più ampia.

Il dictum si segnala anche per l’analisi dei risvolti pratici

Che cosa succede se un fermo viene impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale anche se non riguarda tributi? In tal caso il Giudice “declinerà la propria giurisdizione rimettendo la causa davanti al giudice competente“.  Affermazione logicamente ineccepibile che trascura forse, sul piano pratico, i profili connessi agli oneri ed agli onori legati alla translatio iudicii.

E come regolarsi in caso di cartelle (io le chiamo “plurioffensive”) con cui si riscuotono più entrate? (es. con un un’unica cartella si riscuotono multe, contributi INPS, tributi ,etc.). Il Giudice adito dovrà separare i giudizi e disporre la translatio per quelli rispetto ai quali è privo di giurisdizione. Decisione ineccepibile sul piano logico che, sul piano pratico, trascura almeno due inconvenienti: il lavoro spesso certosino cui l’interprete sarà costretto per individuare la giurisdizione e (ancora) tempi e costi della riassunzione.

Volendo scendere ancor più “terra terra” si potrebbe considerare che, spesso, le cartelle (e quindi fermi ed ipoteche) sono disposti per importi trascurabili (poche centinaia di euro). Ebbene, per simili importi quanti giudizi si dovranno sostenere?

E ancora: che cosa si dovrà scrivere sugli atti che comunicano l’iscrizione del fermo/ ipoteca? Impugna per questo credito davanti ad X, per quest’altro davanti ad Y ? che cosa accadrà in caso di mancata od erronea od incompleta indicazione? Ci si troverà di fronte ad un vizio di forma tale da inficiare l’atto?

Operativamente, sarà forse bene ricorrere davanti al Giudice che sull’atto impugnato (iscrizione di fermo od ipoteca) viene indicato competente. Se lo sarà, tale rimarrà. Se non lo sarà, in tutto o in parte, ci sarà la traslatio iudicii. E, forse, si potrà pure dedurre un vizio di forma dell’atto impugnato.

Certo, ci sarà da tenere d’occhio la giurisprudenza.

Il condominio in frantumi e l’opinione (personalissima) dello scrivente.

Spronato dai commenti, e anche dal fatto che, forse, qualche utente del diritto frequenta questo sito, oserei esporre il mio personalissimo parere sulla Sentenza delle SSUU che afferma la natura parziaria delle obbligazioni del condominio.

E’ tesi, anzi, ancor meno: riflessione affatto personale;  il principio della Cassazione a Sezioni Unite è quello espresso nella Sentenza di cui sopra.

Quanto segue è idea mia, forse totalmente, forse parzialmente sbagliata  (non oso dire: forse giusta), sicuramente aperta a contributi e revisioni – anche radicali.

Si è visto che la Cassazione a SSU parte dal concetto di divisibilità dell’obbligazione pecuniaria del condominio verso il fornitore per dedurre la parziarietà di tale obbligazione.

Volendo essere più realisti del re, osserverei innanzi tutto che posso pulire il 2° piano e non il primo, che posso rifare mezzo tetto – oppure una sola palazzina etc.. Quindi a volte anche l’obbligazione del fornitore è divisibile (tant’è che spesso viene pagata a Stato Avanzamento Lavori), ma non è tanto questo il punto.

Il punto è che mi pare che il codice (1292 c.c.) dica: l’obbligazione è solidale quando può essere adempiuta in un certo modo etc. etc. Non dice cioè: l’obbligazione solidale è X e, se è solidale (quindi uguale ad X), allora deve essere adempiuta così.

L’obbligazione viene definita solidale in funzione delle peculiari modalità del suo adempimento. Non in funzione di sue caratterische intrinseche (chiamiamole pure consustanziali od ontologiche, se ci piace).

La cassazione dice invece: l’obbligazione dei condomini verso il fornitore (ma non viceversa) è divisibile. Anzi, è comodamente divisibile. Quindi non è solidale. Ma il codice non dice mica che le obbligazioni solidali debbano essere necessariamente indivisibili. Anzi, di indivisibilità non parla proprio.

Dice solo che la prestazione deve essere una; letteralmente, “la medesima”. Ma ciò non vuol dire “divisbile”.

Anzi – e maggior ragione – se si guarda l’art. 1314 c.c. si legge “se più sono i debitori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale…” allora l’adempimento è parziario. Segno (secondo me) che ci possono essere obbligazioni divisibili solidali e obbligazioni divisibili parziarie.
Ma divisibilità non vuol dire affatto automaticamente parziarietà.
Prova ne sia che il successivo art. 1317 c.c. afferma “le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali”.
Se fosse come dicono le SSUU, la norma sarebbe scritta al contrario e cioè “le obbligazioni solidali sono regolate dalle norme sulle obbligazioni indivisibili”. Ma così non è.
Il principio del 1317 cioè non funziona anche all’inverso. Almeno a mio parere.

Quello che le SSUU sottendono – o sottintendono, ma neanche troppo – è, invero, e sempre a mio giudizio, che in realtà il condominio non è un soggetto di diritto unitario. Prova ne sia che criticano la sua qualificazione in termini di “ente di gestione”.
Se il condominio cessa di essere ente unitario allora esistono solo i condomini – che, logicamente, non possono essere che tenuti pro quota.
Di qui le conseguenze di cui alla citata Sentenza.

A prescindere da questo, è vero e sacrosanto che il legislatore non dice espressamente che le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi sono solidali. Ma non dice nemmeno il contrario.

Una riflessione sui profili fiscali m’induce ad un’altra considerazione: sappiamo che il condominio è sostituto d’imposta e soggetto a taluni tributi.

Orbene: se io condominio non verso la ritenuta d’acconto del 4% o non adempio ai mei obblighi fiscali in generale, allora il fisco – seguendo il ragionamento della Cassazione – dovrebbe prenderesela pure lui pro quota con singoli condomini insolventi (e mi vien fatto di pensare alla tarsu, alle sanzioni comminate perchè Tizio Caio o Sempronio non separano la spazzatura etc. etc.)

Non mi pare logico che per il fisco il condominio sia un soggetto unitario, mentre per il sig. Giovanni che ha un impresa edile, no.

Quindi se il comune, per entrate sue non tributarie, pignora l’appartamento del sig. Mario perchè il condominio a cui il Sig. Mario appartiene non paga un’imposta, il sig. Mario potrà proporre opposizione all’esecuzione, con la certezza di vincerla (soprattutto in Cassazione …).

Per quanto riguarda le entrate tributarie, per le quali l’opposizione all’esecuzione non è ammessa, il sig. Mario potrà chiedere i danni ad Equitalia perchè gli ha pignorato la casa per un debito non suo e generato da un’insolvenza di cui non ha alcuna colpa.

Al di là della battuta (è fin troppo facile criticare i rivolti pratici della Sentenza in commento) mi pare che il legislatore consideri sotto più aspetti il condominio come centro unitario d’imputazione di rapporti giuridici (visto che non si vuole chiamarlo ente di gestione).

E i giudici sono soggetti solo alla legge. Non alla cassazione. Neppure alle SSUU.

Visto che, tutto sommato, mi pare sostenibile che il condominio sia centro unitario di rapporti giuridici (ma poi magari m sbaglio, resto in attesa di pareri contrarii) resta da verficare se l’equivalenza  divisibilità = parziarietà sia così pacifica, logica, insormontabile.

Secondo me, no. Ma non so che ne pensate voi…  

Parziarietà dell’obbligazione condominiale: il condominio in frantumi.

E’ notissima anche ai non addetti ai lavori, ai quali il presente articolo è sopprattutto diretto, la dirompente Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, datata 8/4/2008 ed avente il n° 9148.

Componendo un contrasto giurisprudenziale e sposando, con una certa sorpresa, la linea minoritaria, la Cassazione ha affermato la natura parziaria delle obbligazioni contratte dal condominio.

Che cosa vuol dire?

La legge (semplificando il concetto) definisce solidali le obbligazioni quando il creditore ha più debitori, ma può costringere uno qualunque di essi a pagare l’intero debito. Ovviamente, una volta che il creditore ha conseguito il pagamento, è soddisfatto, e nulla più può pretendere. Sarà poi il malcapitato condebitore ad agire contro gli altri condebitori per chiedere loro, ciascuno per la sua parte, la restituzione di quanto anticipato al loro posto.

Ovviamente, la definizione legislativa è più articolata e si rinviene negli art. 1292 e ss. c.c., ma, per i fini che ci interessano, quanto sopra può bastare.

Come è noto, fino a poco tempo fa, la giurisprudenza assolutamente prevalente affermava che le obbligazioni contratte da un condominio erano solidali.

Dunque, se un fornitore aveva un credito verso un condominio, poteva agire contro uno qualunque dei condomini e chiedere di pagargli l’intero, magari (se si era costretti ad arrivare alla fase esecutiva) pignorandogli l’appartamento. Sarebbe stata poi cura di quel condomino agire contro gli altri condomini e ripetere, nei loro confronti, la quota anticipata.

Solo qualche pronuncia isolata affermava la natura parziaria dell’obbligazione contratta dal condominio.

Solo qualche Sentenza, cioè, affermava che il creditore del condominio (nel nostro esempio, il fornitore) poteva chiedere a ciascun condomino solo la sua quota di debito (calcolata in base ai millesimi).

Per esemplificare:

1) se si reputa che l’obbligazione del condominio sia solidale, se il fornitore è creditore di 100 ed il condominio è composto di 10 condomini ciascuno con 100 millesimi, il fornitore può chiedere 100 al condomino X; il condomino X agirà poi, a sua volta, contro gli altri.

2) se si reputa che l’obbligazione del condominio sia parziaria, nell’esempio di cui sopra il fornitore potrà chiedere solo 10 al  condomino X (e nulla più), 10 ad Y, 10 a Z etc..

Bene; con la detta Sentenza le SSU affermano (contrariamente a quanto le sezioni semplici avevano finora, a maggioranza, affermato) che l’obbligazione contratta dal condominio è parziaria.

Le SSUU (un inciso: la Sentenza è di facile lettura pure per chi mastichi anche appena un poco di diritto) affermano che nel caso di specie (obbligazione contratta da un condominio) ci sono più debitori (i condomini), la unicità della causa (cioè un unico rapporto, per esempio un contratto, nato nell’interesse del condominio), ma non una prestazione unica ed indivisibile.  Per meglio dire: per il creditore, di solito l’obbligazione è unica ed indivisibile (non posso rifare la facciata per un condomino sì ed uno no), per il debitore no. Il condominio è tenuto (di solito) a pagare una somma di denaro, e questa può essere sempre divisa con una semplice operazione aritmetica.

Ebbene: affermano le SSU che non c’è nessuna norma che imponga che tale obbligo di pagamento sia solidale. Si tratta, in sintesi (afferma la cassazione) di obbligazioni propter rem collegate al godimento della cosa. E – ma questo lo aggiunge o scrivente – la quantità di godimento è espressa secondo i criteri di riparto (tabelle millesimali etc).

E’ vero, proseguono le SSUU, che il condominio viene definito “ente di gestione”, ma si tratta di una definizione che non gli si addice perchè gli enti di gestione, come le società, sono cosa diversa.

Insomma (e per farla breve):  poichè l’obbligo di pagare un debito contratto da un condominio nel proprio interesse è divisibile, trattandosi di somma di denaro, tale obbligazione è parziaria. Il creditore potrà agire contro i condòmini per chiedere loro solo il pagamento della loro quota. E basta.

Certo, scrivono le SSUU, se l’obbligazione fosse solidale, il creditore sarebbe più garantito, ma il criterio della parziarietà appare più equo dal punto di vista sostanziale.

Chiunque abbia una vaga coscienza della vita di un condominio (sia permessa una battuta: i giudici, di solito, non vivono in condominio) può ora ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze di tale siffatto principio (tanto più dirompente, quanto più sono le SSUU ad afferamarlo).

Il fornitore, di solito, non ha sottomano le tabelle millesimali (che sono più complesse di quelle che usato nel mio esempio: 10 condomini con 100 millesimi ciascuno). Anzi, di solito non ha nemmeno i nominativi dei condomini.

Quindi, se non viene saldato, potrebbe avere qualche difficoltà (diciamo così) a recuperare il proprio credito.

Per esempio, anche se solo osa chiedere il pagamento di una quota pari a 100 millesimi ad un condomino che di millesimi ne ha 99,99. Ritengo che costui potrebbe validamente opporsi alla richiesta di pagamento eccependo con successo che gli viene chiesta una quota superiore rispetto a quella che gli compete.

Oppure se, avendo ottenuto il pagamento di 99 su un debito di 100, vuole ottenere il residuo 1. Il creditore, reputo, non potrà chiedere quell’1 al condomino che gli ha già pagato la sua quota. Costui, penso, potrebbe validamente eccepire di aver già dato quello che doveva dare e, forte del principio della Cassazione a Sezioni Unite, di non dover dare null’altro. E magari il creditore non sa neppure chi sia il “responsabile” dell’insoluto.

Sul piano processuale (ma qui è d’obbligo procedere con molta cautela) si potrebbe porre il problema della notifica del titolo esecutivo… e via discorrendo.

Certo (e per rimanere al caso ipotizzato dalle SSUU) chiunque, prima di rifare la facciata di un condominio (o anche solo le pulizie) ci penserà due volte (o forse, tante volte quanti sono i condomini dai quali rischia di non vedersi pagata la rispettiva quota).

L’espediente potrebbe essere (ma è bene precisare che questa è solo l’opinione dello scrivente) quello di procurarsi a priori un titolo (per esempio, un contratto) che sancisca preventivamente la natura solidale dell’obbligazione, precisando cioè che tutti i condomini possono essere tenuti a pagare l’intero debito, e non solo la loro quota. Sorge spontaneo, allora, chiedersi se l’amminsitratore abbia il potere di firmare una clausola siffatta, oppure se una clausola di questo tipo sia vessatoria od abusiva etc..

Tuttavia, allo stato, è agevole ipotizzare che i contratti con una clausola simile siano pochi. Fino ad aprile, invero, non se ne avvertiva il bisogno.

Certo, coloro che lavorano per i condomini, d’ora in poi, dovranno stare molto attenti e la certezza del recupero del credito ne soffrirà (di riflesso, tutto il lavoro nel settore potrebbe subire una contrazione – ma questo è tema che ci porterebbe lontano).

Certo è possibile ipotizzare che, là dove c’era una causa per recuperare un credito di un fornitore nei confronti di un condominio ce ne saranno ora dieci cento, mille, tanti quanti sono i debitori insolventi condòmini di quel condominio.

E le aule di giustizia s’intaseranno ancora di più. Oppure aumenterà l’esposizione debitoria dei fornitori di condomini. O tutt’e due le cose insieme…

Non pare che ciò corrisponda alle “esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio negli edifici ” e – aggiungerei – dello Stato nel suo complesso. Ma questa è opinione affatto personale.