Fermo amministrativo: il fisco si può cautelare una volta sola

 Si sa (almeno su questo le varie pronunce sono concordi) che il fermo amministrativo ha una funzione cautelare e prodromica all’esecuzione.

Serve cioè ad evitare che, nelle more tra la notifica della cartella esattoriale e l’inizio dell’esecuzione, il debitore si spogli dei propri beni alienandoli ad altri.

Può capitare che lo stesso contribuente, oltre che un debito verso il fisco, abbia anche un credito.

Questo è il caso deciso dalla Sentenza 15424/09; nel caso in questione il contribuente aveva un credito Iva risalente al 2005 – e quindi non prescritto.

Nondimeno, la pubblica amministrazione aveva sottoposto a ganasce fiscali l’autovettura del contribuente.

Quest’ultimo aveva impugnato il fermo.

La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente, annullando il fermo.

I Giudici di legittimità hanno statuito che la legislazione in materia di rimborsi Iva (art. 38/bis DPR 633/72) prevede “un articolato sistema di garanzie teso a tutelare l’interesse dell’erario”.

Proprio perché è già garantito, il fisco non può garantirsi due volte e cioè ricorrendo sia alla legislazione speciale sia al fermo amministrativo.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso.

Sorgono tre domande:

•1)      se il principio vale tutte le volte che vi è “un articolato sistema di garanzie teso a tutelare l’interesse dell’erario”

•2)      se il principio vale anche quando il credito del contribuente verso il fisco non è un credito Iva, ma anche di altra natura e, in questo caso, che caratteristiche deve avere il credito che si intende opporre all’azione cautelare del fisco

•3)      se il principio vale anche in caso di iscrizione ipotecaria

Per ora, si può già affermare che la Sentenza è interessante e favorevole.

Può essere utile aggiornare l’articolo precisando che anche il Consiglio di Stato (sente, 517/2010 che ha deciso un ricorso del 2006) si è espresso in proposito sostenendo che sui beni del fallito non è possibile eseguire il fermo amministrativo.

Questi i motivi della decisione: “l’adozione di un provvedimento di fermo  amministrativo in pendenza della procedura fallimentare è preclusa dall’art. 168 r. d. 16 marzo 1942 n. 267, che vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore, alle quali è equiparabile il fermo amministrativo (Cons. St. , sez. VI, 7 dicembre 2001, n. 6179). La giurisprudenza di legittimità ha infatti interpretato tale norma (art. 168) nel senso che il divieto di azione esecutiva include anche l’emissione del fermo amministrativo da parte della pubblica Amministrazione nei riguardi dei crediti che il fallito vanti nei confronti della stessa, e che l’eventuale compensazione con crediti pretesi dalla pubblica Amministrazione verso il fallito debba farsi applicando esclusivamente l’art. 56 l. fall. (Cass. 3 settembre 1996 n. 8053).” – CDS 517/2010

Cartella esattoriale “omertosa?” … ma sì(?!)

 Tizio riceve ingiunzioni di pagamento (si suppone siano vecchie ingiunzioni ex RD 639/1910 – lo svolgimento del processo non lo precisa) e cartelle esattoriali per TARSU relativa agli anni 1999 e 2000.

Gli atti non indicano le modalità con cui proporre ricorso né il termine entro il quale ricorrere sicché Tizio non propone ricorso in tempo.

La Commissione Tributaria respinge il ricorso ritenendolo tardivo (il che vuol dire: ti respingo la domanda senza neppure leggerla perché l’hai proposta oltre il termine) e la vicenda finisce in Cassazione.

Con Sentenza 15143/2009 la Cassazione afferma:

•-         visto che la legge (Art. 5 l. 212/2000) non prevede espressamente la nullità dell’atto tributario per il solo fatto che le richieste indicazioni non sono presenti

•-         visto che l’errore non è “scusabile” e, in ogni caso, il contribuente non ha dimostrato che era scusabile

si respinge il ricorso.

Ci si domanda come dimostrare la “scusabilità” di un errore visto che si tratta di un’opinione e non di un fatto… a meno che non si cada nell’arbitrio più sfrenato.

Ci si domanda dal punto di vista di chi si debba valutare la scusabilità dell’errore – la Sentenza fa il paio con la Sentenza 14987/2009 già commentata su questo sito.

Ci si domanda che cosa accada in caso di cartelle che ingiungono contemporaneamente il pagamento di più entrate le opposizioni alle quali sono di competenza di organi diversi (Giudice di Pace, Tribunale, Commissione Tributaria, TAR… le giurisdizioni  non mancano).

Ci si domanda come sia necessario – per obbligo costituzionale, tanto che il legislatore è dovuto intervenire con l’apposita (ed ennesima) norma “salva cartelle” – indicare in cartella il responsabile del procedimento di riscossione, ma non sia necessario (??) indicare termini e modalità del ricorso.

Ci si domanda: ma se io domando al responsabile del procedimento di riscossione davanti a chi ricorrere e come ed entro quando, il responsabile … risponderà?

A modesto parere dello scrivente siamo di fronte ad una Sentenza “costituzionalmente disorientata”, ma, per ora, sembra che il contribuente se la debba tenere e, nel silenzio dell’atto da impugnare, rivolgersi a qualche oracolo che gli dia la risposta giusta nel rispetto dei termini di opposizione.

Sanzioni Tributarie … l’ignoranza scusa?

Cominciamo dalla legge e, in particolare, dall’art. 10 del Dlt 212/2000 (soprattutto il terzo comma) che così dispone:

 “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto(“.

Sembrerebbe, quindi, che, a differenza di quanto avviene di solito, in materia tributaria l’ignoranza scusi.

Come si sa, però, le leggi devono essere interpretate ed applicate. Nnon esistono leggi “chiare” e, soprattutto, non esistono leggi chiare in rapporto ad ogni specifico caso che si può verificare nella vita reale, ma questo è un discorso più epistemologico che giuridico.

Quindi: che cosa vuol dire, in concreto, “obiettive condizioni di incertezza?”.

La Cassazione, sull’onda lungo di un orientamento pro fisco su cui i giudici sembrano fare surf negli ultimi tempi precisa, (Sentenza 14897/2009) “l’onere di allegare la ricorrenza di elementi di confusione grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente“.

Fin qui, niente di (troppo) strano. L’incertezza è un esimente e chi la invoca la deve provare. Deve provare cioè che le norme censurate sono contraddittorie, scoordinate, equivoche, mal scritte ecc. ecc. In realtà è più difficile quanto sembri: non perché manchino norme confuse, scoordinate, equivoche, mal scritte ecc. ecc. (anzi, ce ne sono in abbondanza), ma perché la “incertezza” non è un fatto, ma un’opinione. Ciò che appare incerto a me (per es. me contribuente), può apparire certo ad un altro (per es. il fisco) e un terzo (per es. il giudice) può avere, in proposito, un’altra opinione ancora. Premesso che “l’obbiettiva incertezza” è una chimera, almeno se la si intende nel senso più rigoroso, la domanda è dal punto di vista di chi ci si deve porre quando ci si domanda se l’applicazione di una norma nel caso concreto è obbiettivamente incerta?

Nel campo delle sanzioni penali si parla, da sempre, di “conoscenza parallela nella sfera laica” e ci si pone dal punto di vista della persona “media”. In altre parole (e per fare un esempio di scuola) nessuno si difenderà mai da un’accusa di omicidio sostenendo di ignorare che l’omicidio è un reato.

E in campo tributario?

Qui “l’onda lunga” di cui si parlava rischia di abbattersi soprattutto sul contribuente.

La Cassazione (v. anche Cass. 24670/2007) sostiene che ci si deve porre dal punto di vista non del generico contribuente, né dell’ufficio finanziario, né del professionista del settore. È il giudice “unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione” a dover compiere tale giudizio. Si tratta, aggiunge la cassazione, non di un giudizio di fatto, ma di una questione di diritto. Non si tratta meno che mai di una questione di “equità” (la CTR aveva adottato proprio questo criterio, cassato dalla suprema corte).

Qui però, a sua volta, ci si deve chiedere: il giudice, nel valutare se un norma è certa ed incerta (e nessuno gli nega tale potere/dovere) dal punto di vista di chi si porrà, dal proprio (cioè dal punto di vista di un operatore del settore) oppure “farà finta” di essere un contribuente medio (nell’interesse del quale lo Statuto è dettato) ? – e (aggiungiamolo subito a scanso di equivoci non un “finto tonto”).

La Sentenza, in realtà, pare eludere il problema. È ovvio che è il giudice a dover interpretare la norma, ma secondo quali criteri? A parere dello scrivente, è palese che un giudice di commissione tributaria ha, nel valutare l’interpretazione di una norma, criteri e strumenti del tutto diversi dal quisque de populo. A lui parranno chiare norme che il cittadino medio reputa oscure.

A giudizio di chi scrive si corre il rischio di una decisione pro fisco non per parzialità del giudice, ma per caratteristiche intrinseche dello strumento d’interpretazione, il che appare essere un passo indietro rispetto ai principi dello statuto del contribuente.

Il rosso non è il giallo (ma il vigile lo sa?)

 Si segnala una curiosa e recente Sentenza della Cassazione (Sent. 9888/09).

In verità, ad essere curiosa, più che la Sentenza è la sanzione amministrativa che è stata portata all’esame della Suprema Corte e che quest’ultima ha annullato.

Il Comune in questione aveva multato un signore perché era passato col rosso O col giallo.

“O” cioè “oppure” (forse il vigile era indeciso o in altre faccende affaccendato, come di solito lo sono gli agenti verbalizzanti).

Però il rosso non è il giallo, sia per madre natura, sia per il codice della strada.

Tant’è che, ai sensi dell’art. 41 nuovo codice della strada, “Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni“.

Diverso il comportamento in caso di luce gialla perché “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza“.

Due colori differenti e, quindi, due obblighi differenti. E quindi due sanzioni differenti.

Logica conseguenza è che una sanzione irrogata sul presupposto della violazione dell’una oppure dell’altra norma (… l’importante è sanzionare?) è indeterminata; si tratta di due “contestazioni del tutto diverse delle quali l’una esclude l’altra“.

Pertanto – conclude la Cassazione – la multa va annullata.

Logico (e forse non c’era bisogno della Cassazione per saperlo).

Se questo è il principio, ci si domanda se possa essere considerata generica – e quindi da annullare – una multa che contesti al conducente di avere “proseguito la marcia nonostante il divieto del semaforo”… che tipo di divieto? Assoluto (luce rossa) o relativo (luce gialla?).

Speriamo di non dover andare in Cassazione per saperlo.     

SE IL FISCO È UNO STALKER

 Lo Stalker è, lo sappiamo, un “persecutore” un soggetto che ossessiona un altro chiedendo contatti a chi, con lui, preferirebbe non avere nulla a che fare (a parere dello scrivente si potrebbe usare senz’altro il termine italiano, ma la lotta contro l’abuso – non l’uso – di parole straniere, si sa, è tanto nobile quanto vana).

Nel caso su cui la Cassazione si è pronunciata il contribuente aveva accusato il fisco di “persecuzione”.

Il contribuente in questione si lamentava del tardivo ritiro di un atto impositivo sbagliato: si trattava di una cartella esattoriale ritirata dopo sei mesi di insistenti tentativi.

Secondo i “motivi della decisione” della Sentenza (Sent. 8703/09), il contribuente si doleva del fatto che il fisco aveva leso il suo “diritto alla tranquillità, facendogli perdere tempo ed energie, tra visite a vuoto agli sportelli, richieste e reiterati solleciti, per dimostrare che la somma richiesta non era dovuta“.

Aveva quindi agito contro il Giudice di Pace di Catania chiedendo il risarcimento del danno.

Il Giudice di Pace aveva accolto la richiesta e condannato al risarcimento del danno, pari ad € 300,00 (calcolati probabilmente in base ad un criterio equitativo) l’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima aveva impugnato in Cassazione.

La Sentenza si segnala per il collegamento con le Sentenze (in primis la 26972/08) che hanno affermato che “il danno esistenziale non esiste”.

In sintesi, la Cassazione (stavolta a sezione semplice) osserva che quello di cui, nel caso in esame, il contribuente si lamentava, era un danno non patrimoniale.

Se ne deduce che il risarcimento chiesto dal contribuente non equivaleva a (per esempio) ore di lavoro perse, ma a fastidi, disagi, seccature.

Osserva la Cassazione che, perché possa aversi risarcimento del danno non patrimoniale, è necessario che vi sia

•-         un reato oppure

•-         un altro fatto illecito produttivo di danno non patrimoniale (argomento ex art. 2059 c.c.) oppure

•-          la lesione di un diritto costituzionale inviolabile

In quest’ultimo caso (lesione di un diritto costituzionale inviolabile) la rilevanza costituzionale deve riguardare il diritto leso, non il pregiudizio sofferto. In altre parole, perché possa risarcirsi un danno non patrimoniale è necessario ledere un diritto costituzionalmente protetto.

Ma non basta. Occorre altresì che

•-         la lesione non sia grave

•-         il danno non sia futile

A tale ultimo proposito e citando apertamente la Sent. 26972/08 la Cassazione ricorda che “disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione sono danni bagatellari non meritevoli di tutela risarcitoria“.

È lecito dedurne che “la perdita di tempo ed energia tra visite a vuoto agli sportelli, richieste e reiterati solleciti ” è un danno bagatellare non risarcibile.

Sospendiamo un attimo il commento e parliamo di un’altra Sentenza.

Si parla – e forse si parlerà ancora – della Sentenza (sempre della Cassazione) n°4622/2009.

Qui leggiamo testualmente: “L’ufficio non può notificare a proprio piacimento atti impositivi assumendo che siano privi di effetti giuridici e pretendere che il contribuente se ne stia tranquillo “tanto non accade nulla”… ogni atto giuridico produce effetti e se un atto viene definito inutile dallo stesso ufficio c’è da chiedersi (a parte i dubbi legittimi sulla sanità mentale e/o idoneità professionale delle persone fisiche responsabili di tali comportamenti) perché sia stato adottato e notificato, fermo restando gli effetti di danno … è evidente che il destinatario degli atti ha la necessità di rivolgersi ad un professionista“.

E allora?.

Vediamo di fare un po’ d’ordine.

Si definisce “autotutela” l’attività con la quale l’amministrazione finanziaria, di propria iniziativa oppure su richiesta del contribuente, ritira, modifica od annulla un atto (per. es. un avviso di accertamento o una cartella esattoriale).

Ad agire in autotutela, quindi, è sempre l’ente che ha emesso l’atto oppure l’organo superiore.

L’istanza con la quale il contribuente chiede che l’amministrazione finanziaria agisca in autotutela si definisce ricorso “gerarchico”  o “in via amministrativa”.

Se invece il contribuente ricorre ad un giudice (trattandosi di cartelle esattoriali, di solito è la Commissione Tributaria, ma può essere anche il Tribunale) si parla di “ricorso giurisdizionale”.

In questo caso il contribuente chiede sempre il ritiro, la modifica o l’annullamento dell’atto, ma chiede che a decidere in proposito non sia l’ente che ha emesso l’atto (oppure quello superiore), bensì un giudice.

Il ricorso giurisdizionale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un certo termine. Se il termine non viene rispettato, il ricorso giurisdizionale viene dichiarato inammissibile e respinto per vizio di procedura (decadenza).

Il malcapitato contribuente di cui si è occupata la Sentenza della quale si parlava all’inizio aveva scelto la strada del ricorso gerarchico.

Aveva perso tempo ed era andato avanti ed indietro dagli sportelli.

Tempo “perso” appunto, proprio perché non risarcito né risarcibile.

A questo proposito, in punto di principi costituzionalmente protetti (e lesi?) il pensiero corre all’art. 97 della Costituzione il quale afferma che devono essere “assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione“, ma andiamo avanti…e tiriamo le fila.

Il tempo perso tra Erode e Pilato per ottenere l’autotutela è una “seccatura” per cui non si dovrebbero seccare i giudici (perdonate il gioco di parole).

Peraltro, dato che gli atti impositivi producono effetti giuridici, il contribuente non può “starsene tranquillo tanto non accade nulla” ma (come dice la seconda Sentenza) “ha la necessità di rivolgersi ad un professionista“.

Quindi se l’autotutela si rivela inutile (ed abbiamo visto che non è neanche il caso di sprecarsi troppo per ottenerla) tanto vale rivolgersi ad un professionista prima che scadano i termini per proporre ricorso giurisdizionale ed agire davanti alla Commissione Tributaria.

In un mondo ideale, se l’atto impositivo si rivela “folle“, tanto che è “lecito dubitare della sanità mentale” di chi l’ha emesso, la Commissione dovrebbe condannare – e condannare pesantemente – il fisco al pagamento delle spese di lite, spese che non si possono definire “disagi, fastidi, disappunti, ansie“.

In un mondo ideale.

Però in un mondo ideale non dovrebbero neppure esistere atti impositivi “demenziali”.

Uso del cortile condominiale come parcheggio e regolamento di condominio.

 Questo il caso: un regolamento condominiale non trascritto vieta di utilizzare il cortile condominiale come parcheggio. Nondimeno, taluni condomini sono soliti parcheggiare in luogo i propri veicoli.

Sorge una controversia che, dal Giudice di Pace, finisce in Cassazione.

La suprema corte così afferma: le norme da prendere in considerazione sono  l’art. 1102 c.c. e l’art. 1117 c.c.

La prima  norma afferma che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso” (1102 c.c.) mentre la seconda norma elenca le cose comuni, tra le quali ci sono i cortili.

La Cassazione ha affermato che usare il cortile condominiale come parcheggio è utilizzo compatibile con il principio affermato dall’art. 1102 e sempre che siano rispettati i limiti imposti da detta norma. Testualmente, afferma la corte, “un tale divieto (cioè quello di usare il cortile come parcheggio) non si può ricavare dal disposto dall’art. 1102 ” .

Mi pare opportuno integrare la pronuncia con due osservazioni.

La prima è che sta ai condomini la facoltà di disciplinare l’uso della cosa comune – e penso per esempio alle disposizioni regolamentari in materia di carico e scarico merci, ai giochi dei bambini etc..

La seconda è che tali limiti rappresentano, ad avviso dello scrivente, disposizioni regolamentari (sulla distinzione tra disposizioni regolamentari e contrattuali v. per esempio Cass. 14/8/2007 n°17694) come tali modificabili ex art. 1136 c.c.

Per quanto è dato ricostruire dallo “svolgimento del processo” della Sentenza di cui sopra, i giudici hanno attribuito al divieto assoluto di utilizzo del cortile condominiale natura di disposizione contrattuale e come tale modificabile solo con l’unanimità dei condomini ed opponibile agli stessi ed ai loro aventi causa solo se trascritta.

Poiché, nel caso in esame, il regolamento non era stato adottato all’unanimità e, soprattutto, non era stato trascritto, la Cassazione ha confermato la Sentenza del giudice di Pace che aveva ritenuto inefficace il divieto assoluto di parcheggio.     

Le strade sono piene di buche: chi paga?

 Le strade sono piene di buche. I tribunali ed i giudici di pace sono pieni di cause che riguardano il risarcimento dei danni chiesto da chi è caduto in una di quelle buche.

Va subito detto che in pochi settori come questo la giurisprudenza, anche della Cassazione, è stata incostante. Verrebbe da dire che ha sbandato di qua e di là.

In linea di massima, si può dire che le pronunce oscillano tra due soluzioni diverse.

Un primo orientamento afferma che il proprietario della strada risponde ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c.

Un secondo orientamento afferma che il proprietario della strada risponde ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c.

Non è un distinguo di poco conto, perché l’art. 2043 dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“. L’art. 2051 c.c., invece, dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.

Quindi: se si applica l’art. 2043 c.c. l’attore – cioè chi è caduto nella buca ed ha poi fatto causa – deve provare tutto (caduta, nesso causale e conseguenze), se invece si applica l’art. 2051 c.c. si presume che il proprietario della strada sia responsabile a meno che non ci sia un caso fortuito.

Per moltissimo tempo, e fino ad oggi, si può dire, la giurisprudenza ha ritenuto che la norma da applicare sia l’art. 2043 c.c.

A questo proposito la giurisprudenza ha elaborato il criterio della insidia o trabocchetto, cioè un pericolo occulto ed imprevedibile.     (v. a tale proposito Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10040)

Allo stesso tempo, però, la stessa giurisprudenza ha ritenuto opportuno operare una distinzione: se la strada ha un’estensione tale che per la pubblica amministrazione è impossibile controllarla, si applica l’art. 2043 c.c., altrimenti l’art. 2051 c.c..( Cass. civ., Sez. III, 08/03/2007, n.5308). A tale proposito, la giurisprudenza parla di res extensa.

Altre Sentenze proponendono per un’interpretazione più estesa dell’art. 2051 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 20/02/2006, n.3651,    Cass. civ., Sez. III, 07/10/2008, n.24755 Cass. civ., Sez. III, 06/06/2008, n.15042)

Secondo tali pronunce, in caso da caduta sul manto stradale, la responsabilità della pubblica amministrazione è “aggravata” (secondo alcuni, addirittura “oggettiva”) e la stessa pubblica amministrazione può liberarsi di tale responsabilità solo se riesce a provare il caso fortuito, cioè il “fatto estraneo alla sfera del custode, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di inevitabilità” (Cass. civ., Sez. III, 07/10/2008, n.24755). Peraltro “Essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti – che il custode non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni – il caso fortuito, idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali, va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati ” (Cass. civ., Sez. III, 06/06/2008, n.15042).

La Cassazione è tornata ancora di recente sul tema con la Sentenza 2/12/2008 – 23/1/2009 n° 1691.

Tale pronuncia sposa la tesi secondo la quale ai casi in esame (la fattispecie in questione riguardava un motociclista caduto su una macchia di gasolio) si applica l’art. 2051 c.c. e si segnala perché, per la Cassazione, l’art. 2051 “è applicabile nei confronti dei comuni quali proprietari di strade pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo. La “zonizzazione” comporta per il comune un maggior grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del comune stesso per i danni da esso cagionato salvo il ricorso al caso fortuito. Né può sostenersi che l’affidamento della manutenzione in appalto sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo al comune…”.

Quindi, se il Comune appalta la manutenzione od il controllo di talune strade a terzi viene meno il requisito della res extensa di cui si parlava sopra.

La sentenza ha avuto una certa risonanza anche al di fuori della stampa specializzata, accompagnandosi sovente all’invito, neanche troppo celato, a volte, a “fare causa” al comune se si cade in una buca.

Senza dubbio, la Sentenza in commento facilita le richieste di risarcimento, ma le precisazioni sopra svolte (i distinguo della Cassazione, la parziale diversità di orientamenti all’interno della Cassazione stessa) portano ad escludere che si possa parlare di “strada spianata” ai risarcimenti. Indubbiamente, ora è più facile chiederli.        

Il rifiuto di autotutela non è impugnabile

 Prima di entrare nel cuore della questione, visto che la stessa richiede un minimo di competenza tecnica, è necessaria una precisazione terminologica.

Si definisce “autotutela” l’attività con la quale l’amministrazione finanziaria, di propria iniziativa oppure su richiesta del contribuente, ritira, modifica od annulla un atto (per. es. un avviso di accertamento o una cartella esattoriale).

Ad agire in autotutela, quindi, è sempre l’ente che ha emesso l’atto oppure l’organo superiore.

L’istanza con la quale il contribuente chiede che l’amministrazione finanziaria agisca in autotutela si definisce ricorso “gerarchico”  o “in via amministrativa”.

Se invece il contribuente si rivolge alla Commissione Tributaria si parla di “ricorso giurisdizionale”.

In questo caso il contribuente chiede sempre il ritiro, la modifica o l’annullamento dell’atto, ma chiede che a decidere in proposito non sia l’ente che ha emesso l’atto (oppure quello superiore), bensì un giudice. Quelli tributari sono, per l’appunto, giudici.

Il ricorso giurisdizionale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un certo termine.

La durata del termine cambia a seconda dell’atto di cui si chiede la modifica o l’annullamento. Di solito, il termine è di 60 gg. dalla notifica.

Se il termine non viene rispettato, il ricorso giurisdizionale viene dichiarato inammissibile e respinto per vizio di procedura (decadenza).

Il ricorso gerarchico, invece, non ha termine.

Qual è il rapporto tra i due ricorsi?

Esprimendosi in termini approssimativi, ma, si spera, abbastanza chiari, si può affermare che, di solito, la giurisprudenza afferma che se si propone ricorso giurisdizionale, quello gerarchico deve intendersi abbandonato.

L’elemento importante, però, è che se si propone ricorso gerarchico i termini per proporre ricorso giurisdizionale non si sospendono.

Quindi, se, per esempio, si hanno sessanta giorni di tempo per impugnare una cartella o un avviso di accertamento e li lasciano scadere senza proporre ricorso giurisdizionale, ma limitandosi a proporre ricorso gerarchico, non sarà più possibile, scaduti i termini (i sessanta giorni dell’esempio), proporre ricorso giurisdizionale, ma si potrà contare solo sul ricorso gerarchico, sperando che venga accolto. Prova il casino reale online casino Canada real money e vinci!

E che cosa accade, se il ricorso gerarchico viene respinto? Se cioè l’ente che ha emesso l’atto (o quello superiore) rifiuta di ritirarlo, modificarlo, annullarlo? Se, in altre parole ancora, l’autotutela viene respinta?

Secondo le Sezioni Unite – Cassazione SSUU 2870/99 del 6/2/09 – non c’è più niente da fare.

Il provvedimento col quale l’amministrazione finanziaria respinge l’autotutela, cioè il c.d. “diniego” o “rifiuto” di autotutela, non è impugnabile.

Così si esprimono le Sezioni Unite “avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile un’autonoma tutela giurisdizionale“.

Ciò, in diritto, per due ragioni.

La prima è che l’autotutela è un atto discrezionale – quindi non coercibile – della pubblica amministrazione.

La seconda è che, a ragionare diversamente, si rimetterebbe in termini il contribuente che ha lasciato trascorre invano i termini per proporre ricorso giurisdizionale (volendo rimanere nell’esempio, i sessanta giorni di cui sopra).

Conseguenza pratica (non trascurabile) della Sentenza in commento è lo “sfoltimento” di molti ricorsi avverso dinieghi di autotuela, i quali verranno dichiarati inammissibili senza entrare nel merito.

Il consiglio pratico, quindi, è di proporre pure ricorso gerarchico, ma di non lasciare trascorrere invano i termini per proporre ricorso giurisdizionale e, nel dubbio o nel silenzio, proporlo.

I poteri degli ausiliari della sosta non sono “superpoteri”

 Interessante Sentenza della Corte di Cassazione Sezione II sui poteri di accertamento degli ausiliari della sosta.

La Sentenza è stata depositata il 13/1/09 è contraddistinta dal n°551/09 ed annulla una Sentenza del Giudice di Pace che aveva dato torto ad un automobilista che era stato multato per aver parcheggiato sul marciapiedi.

In poche parole questo è il ragionamento della Cassazione a sezione semplice.

Gli ausiliari della sosta ed i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico possono irrogare sanzioni amministrative (multe).

Tale potere è però loro conferito in via eccezionale e le norme che glie lo conferiscono devono essere interpretate nel senso più restrittivo possibile.

Gli ausiliari della sosta (e i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico) possono quindi esercitare il loro potere solo se tale esercizio è strettamente connesso all’attività di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone.

Altrimenti, c’è difetto di potere.

Quindi se un soggetto parcheggia – per esempio – sulle rotaie del tram oppure su un parcheggio in concessione, gli ausiliari della sosta lo possono multare, altrimenti no.

Il ricorrente del caso deciso aveva parcheggiato su un marciapiedi non in concessione quindi – così la Sentenza – a poterlo multare erano solo i vigili, non gli ausiliari della sosta.

La multa va quindi annullata

Una curiosità: la Cassazione ha condannato il comune a pagare le spese legali dei due gradi di giudizio.

Ovviamente, per farsele riconoscere è stato necessario andare in Cassazione.   

Il canone RAI e l’acqua pura

 Come probabilmente è già noto a chi frequenta queste pagine, la Corte Costituzionale, con una recente Sentenza, ha affermato che se l’acqua non è depurata non si deve pagare la depurazione.

La Sentenza è già stata commentata, quindi non ci ritornerò sopra più di tanto. Basti dire che il giudice delle leggi ha sostenuto che il contratto di somministrazione è un “banale” contratto di diritto privato. La depurazione è un servizio, non un canone od una tassa. La conseguenza è che se c’è il servizio di depurazione, si paga. Se non c’è, non si deve pagare.

E adesso parliamo del canone rai.

Il balzello è previsto dal RD 246/1938, quando la televisione la conoscevano forse Marconi e pochi altri.

Gli anni sono passati. Dalla EIAR si è passati alla RAI, dalla Rai alle TV commerciali (e a Sky ed alle altre TV a pagamento); sono nati la televisione, i computer, i videofonini, i videocitofoni, ma il canone RAI è rimasto.

Perchè, secondo la Cassazione, il canone RAI “originariamente configurato come un corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto natura di entrata tributaria”. (Cass. SSUU 20068/2006)

Esso “non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente e la RAI” (Cass. Sezioni Unite 20 novembre 2007 n°24010)

Insomma: è una tassa.

Il presupposto dell’imposizione tributaria è il possesso di un apparecchio in grado di ricevere o trasmettere immagini. Qualunque apparecchio: TV, videofonino, videocitofono, computer. Etc.

Se si possiede un apparecchio di questo tipo, si deve pagare il canone.

Così è la legge. È una legge giusta?

La Corte Costituzionale (Sentenza 284/2002) ha spiegato come “la legittimità dell’imposizione debba misurarsi non più in relazione alla possibilità effettiva per il singolo utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato  (in parole povere: non c’entra nulla il fatto che uno guardi o no la Rai) ma sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione ragionevolmente individuata di capacità contributiva (in parole povere: se uno possiede un apparecchio in grado di ricevere e trasmettere immagini, è abbastanza ricco da poter pagare il canone) …l’interesse generale che sorregge l’erogazione del servizio pubblico può richiedere una forma di finanziamento fondata sul ricorso allo strumento  fiscale. Il canone televisivo costituisce in sostanza un’imposta di scopo destinato come esso è quasi per intero alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo (in parole povere il servizio TV è un servizio pubblico finanziato con tasse, anzi, in modo esclusivo o prevalente col canone)… il collegamento dell’obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell’apparecchio indipendentemente dalla volontà e dalla possibilità di fruire dei programmi discende dalla natura di imposta impressa al canone che esclude ogni nesso di corrispettività in concreto tra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio pubblico. Presupposto dell’imposizione è la detenzione di apparecchi“. In parole povere: la RAI è un servizio pubblico ed è giusto che la si finanzi con una tassa, anche se poi, in concreto, uno non la guarda.     

L’affermazione non sarebbe tanto strana se la depurazione dell’acqua non fosse un servizio di diritto privato, come si è visto

Quindi, secondo la Corte Costituzionale, la RAI è un servizio pubblico così importante che è giusto che tutti paghino una tassa per mantenerlo. La depurazione dell’acqua… è meno importante e non richiede una tassa a carico della collettività.

Come dire che il fatto che tutti possano vedere “Affari tuoi” è più importante del fatto che tutti bevano acqua pura.