Le cartelle “plurioffensive”, il fermo amministrativo, l’ipoteca esattoriale e la dispersione delle giurisdizioni

 Diciamo subito che la definizione di cartelle “plurioffensive” è solo mia.

Chiamo cartella plurioffensiva la cartella con la quale Equitalia chiede la riscossione di più entrate, per esempio, tasse (Iva, Irpef etc.), contributi previdenziali, cioè dovuti all’INPS, sanzioni amministrative (cioè multe) e quant’altro.

A fronte di una cartella “plurioffensiva” possono seguire un fermo amministrativo od un’ipoteca esattoriale “plurioffensiva”.

Se si esaminano le comunicazioni di fermo (come sappiamo, per l’iscrizione ipotecaria non è previsto alcun obbligo di comunicazione), possiamo infatti notare che, a volte, il fermo è stato disposto perché in data X è stata notificata la cartella 1 per il tributo A e per la sanzione B, in data Y la cartella 2 per il tributo C, in data Z la cartella 3 per il contributo D e, a fronte di tutte queste pretese economiche, Equitalia ad un certo punto ha disposto il fermo (od iscritto l’ipoteca).

È possibile impugnare il provvedimento, davanti a chi e come?.

Come sappiamo (ci sono altri articoli sul tema e, non perché mi piaccia ripetermi, ma per brevità, rimando ad essi) la Visco – Bersani ha introdotto il principio secondo il quale fermo ed ipoteca sono atti autonomamente impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria.

Sembrava, quindi, che il legislatore, in modo criticabile, se vogliamo, avesse stabilito una volta per tutte davanti a chi impugnare il fermo. Sembrava cioè che il principio fosse il seguente: non importa perché è stato disposto il fermo (o l’ipoteca): se sei nei termini e ci sono i presupposti, lo puoi impugnare in CTP.

Punto e basta? Nemmeno per idea.

Sul punto, a complicare ancor di più la questione (se possibile) interviene l’ordinanza 14831/2008 delle SSUU, resa il 5/6/2008.

Questo il fatto: il concessionario notifica a Tizio una cartella per contributi INPS e per sanzioni amministrative, poi dispone il fermo. Tizio impugna il fermo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Questa si dichiara incompetente e Tizio propone regolamento di giurisdizione.

Questa la decisione delle Sezioni Unite, resa con l’ordinanza in commento: la Commissione Tributaria può decidere sulle impugnazioni di fermi amministrativi (e, aggiungo io, di ipoteche) solo se questi provvedimenti sono disposti per entrate di competenza della CTP (quindi, in pratica, per tasse). Se questi provvedimenti (fermo ed ipoteca) sono disposti per entrate differenti bisogna rivolgersi al giudice di volta in volta competente.

Il principio di diritto, testualmente, è perciò il seguente: “la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di mobili registrati appartiene al giudice tributario solo quando il provvedimento impugnato concerna la riscossione di tributi“.

Se il fermo non è disposto per tributi (ma reputo che il principio valga anche per l’ipoteca) il Giudice Tributario “declinerà la propria giurisdizione rimettendo la causa innanzi al Giudice competente“. Nel caso di specie, poiché si trattava di contributi previdenziali, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario del lavoro.

La Cassazione si è poi anche occupata delle cartelle, dei fermi e delle ipoteche che io ho chiamato “plurioffensivi”. In tal caso, sostiene il Supremo Collegio, “il Giudice adito separerà le cause, trattenendo quella per la quale egli ha giurisdizione e rimettendo la restante al Giudice competente. Il debitore potrà in ogni caso proporre originariamente l’impugnazione separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti alla base del provvedimento di fermo impugnato (o, aggiungo io, d’ipoteca)”.

Va dato atto alla Cassazione di aver dato risposta ad un quesito di ordine pratico – cioè quello delle cartelle “plurioffensive”.

Tuttavia, non posso che pormi almeno due domande.

Se fermo od ipoteca sono disposti per tributi nulla quaestio: il contribuente li impugnerà in CTP per vizi loro propri, se ci sono. Continuano a valere tutte le considerazioni svolte dopo l’entrata in vigore della Visco – Bersani.

Se fermo ed ipoteca non sono disposti per tributi, però… che cosa fare?

Innanzi tutto va rilevato che non può darsi una risposta generale per il semplice motivo che ci sono più giudici diversi davanti ai quali il processo si svolge secondo riti diversi e con strumenti differenti.

Mi sento tuttavia di avere forti dubbi circa il rimedio dell’opposizione all’esecuzione per la ragione che, almeno sinora, tutti sono concordi nel ritenere che fermo ed ipoteca sono strumenti prodromici all’esecuzione, ma non sono essi stessi strumenti esecutivi né atto di esecuzione.

Probabilmente, la forma di cautela più idonea sarebbe il ricorso ex art. 700 c.p.c. – che ora ha assunto contenuto definitivo.

Tuttavia, è bene aspettare qualche decisione sul punto – ma ormai la giurisprudenza non fa tempo a consolidarsi che interviene qualche renvirement legislativo o del Supremo Collegio.

Certo è che la dispersione dei ricorsi di qua e di là a seconda del giudice competente non è di aiuto al contribuente, che dovrebbe fare più ricorsi, e magari per importi contenuti, pur avendo ricevuto una sola cartella, un solo fermo od una sola ipoteca, quindi la divisione delle giurisdizioni comporta senz’altro una moltiplicazione delle spese, con l’inevitabile conseguenza di una compromissione della tutela per il cittadino.

La seconda domanda è che cosa accade se la cartella – o il provvedimento che dispone il fermo (per l’ipoteca… boh! ) – non indica i giudici davanti ai quali rivolgersi per contestare il provvedimento impugnato, con specificazione dei relativi termini.

Ferma restando la translatio iudicii suggerita dal Supremo Collegio, come sopra visto, ci si può domandare se tale omissione non sia vizio autonomamente censurabile dell’atto impugnato e quali conseguenze derivino dalla presenza di tale vizio.

Certo l’esattore non dovrebbe potersela cavare suggerendo di rivolgersi al giudice competente; perché, sarebbe forse possibile rivolgersi in modo proficuo al giudice incompetente?

Qualcuno si sarà forse domandato quale sia la ragione tecnica che ha spinto la Cassazione a pronunciarsi nel senso sopra illustrato.

La ragione tecnica è che la Visco Bersani ha modificato l’articolo 19 del DLT 546/92 cioè la norma sugli atti impugnabili, ma non l’art. 2, cioè la norma sulla giurisdizione.

Se lo avesse fatto, la Visco – Bersani sarebbe stata incostituzionale (v. le pronunce della Corte Costituzionale n° 64 e n° 130 del 2008).

Anche se dal punto di vista formale il ragionamento non è censurabile, mi si consenta di supporre (absit iniuria verbis) di assistere ad un conflitto di poteri tra Giudice Ordinario e Giudice Tributario e, come dice un proverbio africano, quando due elefanti si azzuffano ci va di mezzo l’erba.

3 pensieri su “Le cartelle “plurioffensive”, il fermo amministrativo, l’ipoteca esattoriale e la dispersione delle giurisdizioni

  1. Carissimo Avvocato,
    ho capito, l’iscrizione di ipoteca fondata su cartelle plurioffensive deve essere impugnata presso giudici diversi. Nel mio caso, giudice di pace per sanzioni di cui alla l. 689/81 e commissione tributaria per ici, tarsu e via dicendo. Però mi chiedo: la commissione tributaria, o il giudice di pace, potranno annullare l’iscrizione ipotecaria fondando la loro decisione solo sulle cartelle di propria competenza? Voglio dire: se il giudice di pace mi annulla 3 delle 6 cartelle presupposte, potrà annullare l’iscrizione anche se sulle restanti 3 deve esprimersi la commissione tributaria?

  2. Non mi constano precedenti successivi alla Sentenza della Cassazione in commento, tuttavia ritengo che la risposta sia negativa.
    Se fosse possibile annullare tutta l’iscrizione sulla base della illegittimità di solo alcune delle cartelle, il Giudice si pronuncerebbe su questioni sulle quali non ha giurisdizione.
    Oltretutto, la Sentenza della Cassazione sarebbe priva di significato perchè il ricorrente otterrebbe proprio il risultato che la Suprema Corte vuole evitare.

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