Informazioni su Simone Lazzarini

l’Avv. Simone LAZZARINI si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla materia degli appalti e dell’ambiente), di diritto penale e di responsabilità civile, con particolare riguardo alla responsabilità medica e, ancor più nello specifico, alla nota questione del risarcimento e dell’indennizzo in favore dei soggetti irreversibilmente danneggiati in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o somministrazione di emoderivati infetti.

Il Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente sullo schema di decreto interministeriale per le transazioni

Pubblichiamo il nuovo parere, questa volta definitivo, emesso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale per le stipulande transazioni per il risarcimento del danno biologico nonchè lo schema di decreto interministeriale sulla cui base i giudici di Palazzo Spada dovrebbero essersi espressi.
A prestissimo per le prime riflessioni

Il nuovo parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale

Lo schema di decreto interministeriale per le stipulande transazioni

Procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture: società strumentali, principio di avvalimento e norme a tutela della concorrenza (TAR Lombardia, Sez. I, Rel. Elena Quadri, sent. 5796/2008)

Con una interessante pronuncia, per la quale non constano ad oggi precedenti, il TAR Lombardia ha per la prima volta affrontato il tema dei rapporti intercorrenti tra l’art. 13 d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006, il principio di avvalimento e l’art. 41 cost.
Ha inoltre chiarito il ruolo e la funzione del predetto art. 13.
La vicenda è nata a seguito dell’esclusione, da parte di una stazione appaltante, di un concorrente che aveva partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, facendo ricorso alla possibilità di avvalersi dei requisiti, strumenti, mezzi e unità di personale di una società a capitale interamente pubblico e partecipata in via principale da un ente territoriale.
La commissione di gara, sospesa la procedura ad evidenza pubblica, chiesto e ottenuto parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dichiarava aggiudicataria un’altra partecipante.
Il motivo di ricorso avverso tale atto della pubblica amministrazione qui di interesse è stata la prospettazione che l’art. 13 d.l. 223/2006 (cosiddetto «Decreto Bersani», conv. in l.248/2006) sarebbe stato erroneamente applicato, in quanto l’ausiliaria non sarebbe qualificabile come partecipante alla gara.
La norma, stabilisce che «Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti competenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti….»
Quanto alla questione se il soggetto di cui si avvale la società partecipante possa o meno essere qualificato come soggetto partecipante alla gara, il collegio giudicante ha rilevato come la legge stabilisca, all’art. 46 co. 4, che quando un concorrente si avvale dei requisiti di un altro soggetto, per soddisfare i requisiti previsti dai bandi di gara, sia il contraente che il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.
Conseguentemente, la prestazione può essere ricondotta ad entrambi i soggetti dell’avvalimento e tali soggetti possono quindi configurarsi come contraenti necessari.
I giudici, accertato il carattere strumentale del soggetto di cui si è avvalsa la partecipante alla gara, hanno stabilito che l’art.13 d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006 non solo non viola l’art. 41 cost., ma «ne costituisce immediata applicazione, mirando dichiaratamente a preservare il mercato da alterazioni e fenomeni distorsivi delle regole della concorrenza», ritenendo che la norma mira ad evitare che alcune imprese possano avvantaggiarsi della struttura della propria compagine societaria per la presenza di soci pubblici.
La ratio legis dell’art. 13, dunque «non solo è volta a tutelare il principio di concorrenza e trasparenza, ma anche – e soprattutto – quello di libertà di iniziativa economica che risulterebbe gravemente turbato dalla presenza (e dalla operatività sul mercato) di soggetti che proprio per la presenza (diretta o mediata) della mano pubblica finiscono in sostanza con l’eludere il rischio d’impresa.»

(a cura dell’Avv. Simone Lazzarini e del Dott. Valentin Vitkov)

TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, sentenza n.5796-2008

Non è mai troppo tardi per presentare domanda per ottenere l’indennizzo ex lege 210/1992

Pubblichiamo qui di seguito una recente ed interessante pronunzia della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro che, arditamente, in accoglimento della tesi da noi sostenuta nell’interesse di una nostra Assistita, afferma il principio per il quale il diritto alla prestazione assistenziale – quale indubbiamente è l’indennizzo ex legge 210/1992 – è imprescrittibile.
Pertanto l’invito è – ancora una volta – quello di presentare sempre e comunque domanda d’indennizzo senza badare a pseudo-suggerimenti di segno opposto provenienti da funzionari amministrativi, medici et similia, del tutto privi delle necessarie competenze tecnico-giuridiche in materia.

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1281/2008

Ecco il parere – interlocutorio – del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale per le transazioni. Prime riflessioni

Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale

Il deposito del parere reso dalla Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale elaborato dal Ministero della Salute relativamente alla nota questione delle stipulande transazioni per il risarcimento del danno biologico da somministrazione di sangue infetto ci offre lo spunto per alcune brevi riflessioni.
Il primo dato che emerge è rappresentato, a mio modesto parere, dalla constatazione – ahimè amara – che la voce dei tecnici (ma non solo) non è stata tenuta nella debita considerazione.
Anche in occasione della riunione del 31 luglio u.s. era stato osservato che era illogico pretendere dai danneggiati che gli stessi manifestassero interesse ad aderire ad una transazione i cui contenuti non fossero stati resi noti preventivamente
Vox clamans in deserti.
Ergo la pubblica amministrazione soltanto apparentemente dialoga con i potenziali destinatari di un provvedimento, ma poi immancabilmente fa “di testa sua”.
Si dirà che il Ministero non è obbligato a transare, o comunque che non è obbligato a transare con tutti.
Certamente.
Tuttavia nell’esercizio della propria attività, provvedimentale e non, ha l’obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede nei confronti del cittadino, e ciò a fortiori quando si tratti di soggetto danneggiato che, in forza di precedenti atti o comportamenti, abbia maturato un legittimo affidamento nel completamento di una procedura transattiva entro tempi ragionevoli e, in tale prospettiva, proprio dietro invito della P.A., abbia “congelato” le azioni giudiziarie eventualmente promosse.
Mi si consenta di rilevare che l’individuazione di tali “doveri” non è un’idea rivluzionaria “campata per aria” del sottoscritto, ma quanto molti Tribunali – quelli di più aperte vedute – giustamente attestano ormai da anni in casi seguiti dallo scrivente anche e soprattutto nella materia dell’indennizzo di cui alla legge 210/1992 (si veda il separato articolo sul risarcimento del c.d. danno non patrimoniale da ritardo in corso di pubblicazione).
Volendo comunque intravvedere delle note positive nel parere – ed indirettamente nello schema di decreto predisposto dal Ministero – possiamo rilevare che l’intenzione del Ministero di censire le cause pendenti al 1° gennaio 2009 potrebbe forse (ed a sorpresa, ma il condizionale è d’obbligo) preludere ad una estensione della platea dei potenziali beneficiari anche a coloro che abbiano instaurato oppure instaureranno causa entro tale data (rispetto alla Finanziaria 2008 che invece poneva quale paletto la pendenza della lite alla data del 31 dicembre 2007).
In secondo luogo le indicazioni del Consiglio di Stato potrebbero indurre il Ministero ad emanare un solo decreto contenente sia i criteri sia le modalità per accedere alla procedura transattiva e ciò potrebbe teoricamente (e sottolineo l’avverbio) ridurre un poco i tempi di attesa.
A presto con nuovi aggiornamenti

Transazioni: ecco la “nuova” tempistica, sperando non vi siano ulteriori differimenti

Nella mattinata di oggi, 27 novembre, ho avuto un breve e cordiale incontro presso gli uffici ministeriali con la Dottoressa Scalera alla quale ho chiesto lumi sulla tempistica della pubblicazione del/i decreto/i attuativo/i di quanto preannunziato con l’art. 33 della legge finanziaria varata ormai lo scorso anno ed anche a seguito della riunione convocata in tutta fretta lo scorso 31 luglio, quando erano stati prospettati tempi poi completamente disattesi.
Il primo dei due decreti – quello che dovrebbe fissare i criteri per il censimento preliminare delle posizioni pendenti – è stato oggetto del parere del Consiglio di Stato, parere che – sempre secondo quanto riferitomi – risulta essere stato depositato nei giorni scorsi.
Pertanto a giorni il decreto dovrebbe essere sottoposto alla firma del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali il quale, secondo quanto riferito dalla dottoressa, è stato sensibilizzato sulle problematiche dei danneggiati e dovrebbe provvedere con celerità.
Successivamente il decreto dovrà passare alla firma del Ministro delle Finanze, dopodichè andrà in Corte dei Conti per essere poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel frattempo, di tali passaggi sarà data notizia sul portale web del Ministero e sarà contestualmente approntata la piattaforma informatica sulla cui base dovranno lavorare i legali per far pervenire a Roma le informazioni sui danneggiati necessarie per il perfezionamento della fase ricognitiva.
Quanto sopra dovrebbe avvenire entro la fine del corrente anno o all’inizio del nuovo. Continua a leggere→

Il motivo della mia lunga assenza

Cari amici e frequantatori del sito, ritengo doveroso scusarmi con Voi e spiegarVi il motivo del mio lungo silenzio.
Sono diventato papà di due splendidi gemellini che si chiamano Gabriele Christian ed Eleonora Maria Francesca.
Tuttavia i bimbi, che ora stanno bene, sono arrivati a casa l’altro ieri dopo una lunga degenza presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale causata dalla loro prematurità
L’esperienza di neo-genitore in un periodo così delicato e prolungato – aggravata anche da altre vicende familiari meno liete – ha richiesto anche la mia frequente presenza in reparto, sottraendo tempo ed energie preziose al lavoro ed anche alla cura di questo sito.
Nella prossime settimane conto di rispondere gradualmente a tutti e di smaltire l’arretrato di domande accumulato.
Grazie ancora del Vostro interesse e della Vostra pazienza

Avv. Simone LAZZARINI

La riunione del 31 luglio 2008 – I ^ parte – Transazioni “al buio” ovvero “a scatola chiusa”? Fa discutere il modus operandi prospettato dal Ministero per la definizione del contenzioso sul danno biologico

Giovedì 31 luglio si è svolta la nuova riunione indetta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in relazione all’ormai nota questione della definizione transattiva del contenzioso pendente in materia di sangue infetto e vaccinazioni. Continua a leggere→

L’Avv. Simone LAZZARINI convocato per la riunione del 31 luglio 2008 presso l’ex Ministero della Salute

Per usare un’espressione calcistica, “in zona cesarini” rispetto alla pausa estiva è giunta ormai inaspettata la convocazione per una riunione – da tenersi presso l’ex Ministero della Salute – (così recita l’invito) sulla problematica relativa alla definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti ex art.2 comma 361 della Legge 24/12/2007.
Ci auguriamo che, diversamente da quanto accadde l’anno scorso di questi tempi, la riunione sia piena di contenuti e, soprattutto, di indicazioni su concreti passi avanti verso l’emazione del/dei decreto/i attuativo/i.
L’impressione è che il cammino tracciato nella precedente riunione del 9 aprile abbia comunque subito un preoccupante rallentamento.
Ad ogni buon conto, come nostro solito, forniremo al più presto il resoconto integrale ed oggettivo di quanto accaduto.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

L’Avv. Simone LAZZARINI incontra la Dr.ssa Scalera: a luglio o a settembre la pubblicazione del (primo) D.M.

Nella mattinata di venerdì 13 giugno u.s. abbiamo avuto l’opportunità di un breve, ma significativo incontro presso il Ministero della Salute con la Dr.ssa Giselda Scalera, Dirigente del Dipartimento Qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema – Ufficio VIII dell’ex Ministero della Salute.
Oggetto del colloquio – molto cordiale, grazie alla disponibilità dimostrataci dalla Dirigente – è stato l’esame delle due questioni che, in questo momento, stanno maggiormente a cuore dei danneggiati rappresentati dallo studio legale LRS e, più in generale, di tutti gli abituali frequentatori di questo sito web e cioè il risarcimento del danno biologico da un lato e la rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (che è poi, notoriamente, la parte più “corposa” dell’assegno bimestrale).
Sotto il primo profilo abbiamo chiesto alla Dottoressa che fine abbia fatto il primo decreto ministeriale che il Dottor Palumbo aveva preannunziato sarebbe stato pubblicato indicativamente entro la fine di maggio.
La Dr.ssa Scalera ci ha assicurato che la famosa scheda che andrà poi completata per via informatica dagli avvocati che assistono i vari danneggiati e che servirà a perfezionare la fase c.d. “ricognitiva” è ormai praticamente pronta.
Si attende ora che venga pubblicato il relativo decreto ministeriale (il primo dei due preannunziati).
Ciò potrebbe avvenire a luglio o settembre, a seconda della maggiore o minore velocità con la quale saranno completati i vari passaggi burocratici.
Decisivi in questo senso saranno i prossimi giorni.
Mistero assoluto, invece, almeno per il momento, sulla questione della rilevanza o meno della prescrizione e sulla possibilità o meno di accedere alle transazioni anche se il contenzioso sia stato promosso successivamente alla pubblicazione della legge finanziaria sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda invece la questione della rivalutazione Istat la Dr.ssa Scalera ha precisato che è stata emanata una direttiva – che dovrebbe essere stata ratificata in questi giorni dalla Corte dei Conti – in forza della quale il Ministero della Salute, pur in presenza di sentenze che riconoscano il diritto al pagamento delle sole differenze già maturate, si impegna a pagare la rivalutazione Istat anche per i ratei maturandi, così definitivamente sanando il contenzioso.
Attenzione però. Questo non significa che il Ministero, almeno per ora, riconosca già in via amministrativa, il diritto alla rivalutazione Istat a chi ancora non si sia attivato per richiederla.
Sempre la Dr.ssa Scalera ci ha informato che é allo studio qualcosa di simile – come del resto aveva preannunziato il Dott. PALUMBO lo scorso 9 aprile – ma la strada è ancora lunga, sicchè nell’obiettiva assoluta incertezza su tempi e modalità del riconoscimento (saranno eventualmente corrisposte anche le differenze maturate o soltanto quelle maturande?) non val la pena – almeno ad opinione di chi scrive – attendere che “piova la manna dal cielo” ed è opportuno attivarsi giudizialmente o, almeno, interrompere la prescrizione, onde evitare che, successivamente, possa essere troppo tardi per pretendere le differenze maturate.
A presto con altri aggiornamenti

Il Tribunale di Milano si pronuncia nuovamente a favore della responsabilità (anche) contrattuale del Ministero della Salute

Ancora una sentenza che riconosce la natura contrattuale della responsabilità del Ministero in materia di sangue infetto.
Il caso riguarda un ragazzo affetto da thalassemia major.
Buona lettura, i commenti a dopo.

Tribunale Civile di Milano, Sezione V^, sentenza n.4092 del 31 marzo 2008